La fattura elettronica diventa più semplice

Nuova interpretazione dell’Agenzia delle entrate che supera le restrizioni del passato

L’Agenzia delle Entrate supera le interpretazioni restrittive del passato e rende più facile l’utilizzo della fattura elettronica.


Come riferisce il Sole 24 Ore, con la risoluzione n. 158/E del 15 giugno l’agenzia permette massima libertà sull’individuazione del sistema con cui acquisire l’immagine dei documenti a rilevanza fiscale superando di fatto le rigide interpretazioni delle risoluzioni n. 161/E/2007 e 14/E/2008.


In pratica è possibile acquisire direttamente l’immagine prodotta tramite il processo di generazione dello spool senza materializzare il documento su supporto fisico. L’agenzia delle Entrate ammette, infatti, la conservazione sostitutiva da spool di stampa di documenti analogici prodotti o ricevuti con modalità informatiche ma privi di riferimento temporale e di firma digitale dell’emittente.
Per l’esistenza giuridica e la rilevanza fiscale del documento è necessaria, in ogni caso, la sua materializzazione su supporto cartaceo da conservare, ed esibire a richiesta, sino al completamento del processo di conservazione sostitutiva.


Il supporto cartaceo, che continua a essere necessario, dovrà rimanere in vita solamente sino al momento in cui non sarà completata la conservazione sostitutiva mediante apposizione di firma digitale e marca temporale.
Per quanto riguarda la data mentre il riferimento temporale apposto alle fatture elettroniche ne attesta la data di formazione, la data indicata sulla fattura ne rappresenta invece la data di emissione.


L’agenzia delle Entrate ha infine confermato gli orientamenti interpretativi già espressi relativamente alla decorrenza del termine quindicinale di conservazione delle fatture elettroniche, all’invio dell’impronta dell’archivio tributario e all’obbligo di conservare in maniera sostitutiva le fatture che saranno emesse elettronicamente nei confronti delle amministrazioni statali quando diverranno operativi gli obblighi previsti dalla legge 244/2007.



Ai fini della conservazione sostitutiva dei documenti analogici, prodotti e trasmessi tramite strumenti informatici, l’agenzia delle Entrate non ha però accolto la proposta di Assinform di stampare i documenti analogici solo in caso di verifica e ha confermato che la stampa su carta è un adempimento ineludibile ai fini dell’esistenza di un documento formato tramite strumenti informatici ma carente del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata.



Sempre il Sole 24 Ore riferisce che l’amministrazione finanziaria ha legittimato l’acquisizione della relativa immagine tramite il processo di generazione dello spool di stampa, a condizione che l’immagine così acquisita rispecchi in maniera fedele, corretta e veritiera il contenuto rappresentativo del documento. Per le fatture, ad esempio, sarà necessario che dall’immagine acquisita ai fini della conservazione, risultino gli elementi essenziali ex Dpr 633/72, articolo 21, comma 2. L’immagine da spool di stampa deve essere memorizzata su un supporto di cui sia assicurata la leggibilità nel tempo, con garanzia dell’ordine cronologico e senza soluzioni di continuità. Sin dal momento della memorizzazione devono, inoltre, essere garantite le funzioni di ricerca ed estrazione secondo gli indici individuati dall’articolo 3 del Dm 23 gennaio 2004.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome