Fattura elettronica: la normativa è ok, ma può migliorare

Gli elementi che potrebbero essere modificati per favorire la transizione verso il digitale

Alessandro Perego, responsabile scientifico dell’Osservatorio sulla fattura elettronica della School of management del Politecnico di Milano è stato molto chiaro. La normativa c’è e non può essere considerata un ostacolo per l’utilizzo della fattura digitale.



L’opinione di Perego è suffragata dal Rapporto dell’Osservatorio dove Allegra Stracuzzi e Umberto Zanini, dopo avere ribadito che


In Italia e in Europa il quadro normativo è già “sufficientemente completo e chiaro per consentire l’adozione della fatturazione elettronica con tranquillità rispetto alle disposizioni in materia fiscale e a costi accettabili”, evidenziano alcuni elementi di criticità che appaiono in parziale contraddizione.



Se da un parte, infatti, il legislatore italiano sta procedendo ad arricchire le opportunità di de materializzazione dei documenti aziendali a rilevanza civilistica e fiscale e a sciogliere alcuni “nodi” presenti nella normativa italiana sulla fatturazione elettronica e la conservazione sostitutiva; dall’altro, “la Commissione europea ha presentato un’ipotesi di significativa revisione della Direttiva 112/2006/CE, che renderebbe sostanzialmente irrilevanti molte delle azioni di correzione del quadro normativo italiano”.



L’obiettivo del legislatore italiano è chiaro. Si va verso la dematerializzazione con provvedimenti come la possibilità di tenere e conservare esclusivamente in formato digitale i libri sociali obbligatori, i registri assicurativi e il libro unico del lavoro;


la possibilità di conservare i documenti analogici originali (anche unici) senza necessità dell’intervento di un pubblico ufficiale;


l’obbligo per la Pubblica amministrazione di ricevere solo fatture elettroniche; l’obbligo per tutti i professionisti iscritti ad albi e ordini e tutte le aziende di dotarsi di posta elettronica certificata entro rispettivamente 1 e 3 anni.



Chiara, secondo il rapporto, è anche la volontà di contribuire alla semplificazione del quadro normativo, con una prassi operativa consolidata e supportata da numerose risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate anche se, in alcuni casi, le disposizioni normative emanate non sono coerenti con le “buone intenzioni” di partenza.



Per questo ci si aspetta un lavoro di razionalizzazione e semplificazione del quadro normativo, eliminando in particolare quelle disposizioni fiscali e tecniche che non apportano sostanziali benefici, in termini di garanzie e sicurezza, nei processi di conservazione sostitutiva e di fatturazione elettronica.


Interventi normativi che riguarderebbero l’eliminazione della cadenza quindicinale nella conservazione sostitutiva delle fatture e che dovrebbero puntare a consentire alle tante aziende che da anni ricevono fatture “telematiche” emesse con apposizione di riferimento temporale e firma digitale dell’emittente (ovvero, fatture elettroniche solo lato emittente e cartacee lato ricevente) di poterle inviare direttamente in conservazione sostitutiva, senza necessità di doverle stampare su carta e scansionarle.



Un altro intervento utile consiste nel permettere all’emittente di conservare fatture elettroniche (quindi create con apposizione di riferimento temporale e firma digitale) su carta, eventualmente obbligando a riportare sulla stampa i dati relativi alla firma. Questo intervento potrebbe favorire, almeno in una prima fase, anche le piccole (o micro) imprese che potrebbero trovarsi forzate da un grande cliente (per esempio la Pa) a inviare esclusivamente fatture elettroniche.


Necessario è secondo gli autori del Rapporto la modifica dell’ ambito di applicazione del nuovo art. 2215/bis del Codice Civile, introdotto con la Legge n.2 del 28 gennaio 20095, ripristinando, per quanto riguarda i registri fiscali, la medesima tempistica attualmente prevista per la tenuta e conservazione delle scritture contabili con strumenti meccanografici. L’art. 2215 bis riguarda una vasta gamma di documenti e scritture, di diversa natura, che presentano caratteristiche e necessità non riducibili “ad unicum”. Per questo dovrebbe essere modificato prevedendo una differenziazione delle modalità di tenuta che sia coerente con le tempistiche opportune per i diversi documenti e con le prassi consolidate da anni. Potrebbe essere mantenuta, per esempio, la fissazione trimestrale dei contenuti – con firma digitale e marca temporale – per i registri assicurativi e per i libri sociali obbligatori (quelli di cui all’art. 2421 ed altri del Codice Civile), mensile per il libro unico del lavoro e annuale per le altre scritture contabili. In tal modo si manterrebbe, per tutti, il beneficio del riconoscimento giuridico della tenuta con modalità informatiche senza compromettere la piena efficacia probatoria (ex artt. 2709 e 2710 del Codice Civile), senza rivoluzionare i processi aziendali già implementati da anni.


Per quanto riguarda l’obbligo per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali – introdotto dalla Legge 24 dicembre 2007 n.244 (Legge Finanziaria 2008) – di ricevere solo fatture elettroniche, a oggi non vi sono sostanziali novità a livello legislativo. In particolare, si attende ancora l’emanazione del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro per le Riforme e l’Innovazione nella Pubblica Amministrazione, che dovrà definire le regole tecniche, gestionali e procedurali necessarie a rendere operativo il sistema.

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