Apprendistato finalizzato all’istruzione e formazione

Può essere stipulato in tutti i settori e riguarda giovani che abbiano compiuto quindici anni

L’apprendistato “per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione” – attualmente non operativo – è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale, può essere stipulato in tutti i settori di attività e riguarda giovani e adolescenti che abbiano compiuto quindici anni (art. 48, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003).


La durata del contratto, che non può superare i tre anni, è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l’impiego o dai soggetti privati accreditati (art. 48, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003).


La finalità di tale tipologia contrattuale è quella di garantire ai giovani, che acquisiscono la capacità lavorativa a 15 anni, di poter terminare il corso di studi obbligatorio anche attraverso l’alternanza scuola-lavoro.


Questo tipo di apprendistato si configura pertanto come il contratto di lavoro utilizzabile da chi abbia meno di 18 anni di età e non sia in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi della legge n. 53/2003 (ML, circ. 14.10.2004, n. 40).


La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per l’espletamento del dirittodovere di istruzione e formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con il Ministero del lavoro e con il Ministero dell’istruzione, sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei criteri e principi direttivi stabiliti dalla legge (art. 48, c. 4, D.Lgs. n. 276/2003).


Per consentire il funzionamento del meccanismo dell’alternanza scuola-lavoro, i D.Lgs. 15 aprile 2005, nn. 76 e 77 hanno introdotto disposizioni dirette a creare un’organizzazione di percorsi alternativi, un sistema di incrocio di informazioni tra i vari soggetti coinvolti e l’integrazione tra i diversi moduli, mediante la certificazione dei crediti formativi.


In attesa della piena operatività di questa tipologia di apprendistato, per i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni resta possibile l’applicazione della previgente disciplina di cui alla L. n. 25/1955 e all’art. 16, L. 196/1997 e, con riguardo alla parte normativa e ai contenuti formativi, delle disposizioni dei contratti collettivi che disciplinano la precedente tipologia di apprendistato, in quanto compatibili (ML, nota n. 783/2006). Tuttavia, nel determinare il trattamento economico dovuto al prestatore si dovrà tener conto della regolamentazione contenuta nel più recente c.c.n.l. che ha disciplinato l’apprendistato professionalizzante ex art. 49 e ss., se più favorevole (ML, nota n. 36/2007).


Il Ministero del lavoro inoltre ha chiarito che, in attesa dell’attuazione della figura dell’apprendistato per il diritto dovere di istruzione e formazione, il minore di anni diciotto, che intenda accedere ad un rapporto di apprendistato, deve adempiere all’obbligo formativo di cui all’art. 68, L. n. 144/1999, attuato dall’art. 5 del D.P.R. n. 257/2000, mediante la frequenza di corsi esterni all’azienda, pari a 120 ore, in aggiunta allo stesso numero di ore dedicate alla formazione professionale (ML nota n. 7209/2006).


Poiché la legge non pone limiti di orario minimo settimanale, è possibile assumere apprendisti con la tipologia in esame a tempo parziale; tuttavia l’orario part-time non deve impedire il raggiungimento delle finalità formative tipiche di questo contratto. In tal senso, le 120 ore previste dall’art. 16 della legge n. 196/1997 rappresentano la soglia minima di attività formativa da svolgere all’interno del rapporto di apprendistato e non possono essere riproporzionate in relazione al ridotto orario di lavoro (ML nota n. 7209/2006).


Fonti – D.Lgs. 276/2003


(per maggiori approfondimenti vedi Manuale lavoro, Novecento Media)

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome