Apprendistato professionalizzante

I dubbi di Confcommercio sull’apprendistato

Con istanza di interpello la Confcommercio ha chiesto di conoscere il parere del ministero del Lavoro in merito all’applicabilità immediata, per le aziende del Terziario, delle novità introdotte dal D.L. n. 112/2008, e in particolare sull’operatività del comma 5-ter dell’art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003. La nuova norma stabilisce che, in caso di formazione esclusivamente aziendale, non opera quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 49, ossia il vincolo di operatività dell’apprendistato professionalizzante in presenza di una normativa regionale in ordine alla durata annuale delle ore di formazione e alla modalità di erogazione.

Il Ministero chiarisce che, ai sensi del comma 5-ter, è il contratto collettivo, di ogni livello, a dettare la nozione di formazione interna; formazione che può risolversi in attività anche “fisicamente” esterne all’azienda, purché sia quest’ultima a dirigerne lo svolgimento e purché tale formazione non implichi finanziamenti pubblici. In forza del dettato normativo è dunque la contrattazione collettiva a definire e disciplinare la formazione aziendale che non può essere aprioristicamente determinata né tanto meno condizionata dalle normative regionali, competenti a disciplinare i contenuti e le modalità di accesso all’offerta formativa pubblica e alle relative risorse finanziarie. In conclusione, la previsione di cui al comma 5-ter è da considerarsi immediatamente operativa, anche con riferimento a quei contratti collettivi che hanno introdotto una nozione di formazione aziendale sulla scorta del preesistente quadro normativo.


Interpello 7 ottobre 2008, n. 50, Ministero del lavoro, lettera circ. prot. n. 25/I/0013622



(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento media)

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