Lavoro atipico: apprendistato per l’acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione

Il contratto in esame può essere utilizzato in tutti i settori produttivi

Il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario o universitario, nonché della specializzazione tecnica superiore introdotta con L. n. 144/1999.


Il contratto in esame può essere utilizzato in tutti i settori produttivi, riguarda soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (art. 50, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003) e può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età per coloro che hanno espletato il diritto dovere all’istruzione e formazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 76/2005.


Per gli aspetti relativi alla forma del contratto, al piano formativo individuale e all’inquadramento ai fini retributivi vale la disciplina stabilita per l’apprendistato professionalizzante.


Il termine massimo previsto per quest’ultimo contratto (sei anni) non è applicabile al contratto in esame: esso è stabilito dalle intese regionali (ML, circ. n. 2/2006).


Sperimentazioni regionali
La regolamentazione e la durata di tale forma di apprendistato è rimessa alle regioni, per i soli profili


che attengono alla formazione, d’intesa con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei


prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative (art. 50, c. 3, D.Lgs. n. 276/2003).


Tali intese possono essere concluse attraverso la forma dell’accordo quadro o definite caso per caso per il conseguimento di un titolo specifico.


In assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all’art. 49, c. 4, nonché le disposizioni di cui all’art. 53 (art. 50, c. 3, D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dall’art. 4, D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008).


Il Ministero del lavoro ha diramato in data 3 novembre 2005 le linee guida per la gestione delle sperimentazioni già avviate a livello regionale e con la circolare n. 2/2006 ha chiarito che questa tipologia di apprendistato è pienamente operativa in quanto la stretta connessione tra la regolamentazione dei profili formativi e degli ulteriori aspetti dell’istituto comporta che le intese tra Regioni, parti sociali e Università ed altri istituti formativi provvedono sostanzialmente a dare una disciplina unitaria della materia. Ne consegue che le aziende possono procedere alle assunzioni solo nell’ambito di tali dispositivi.


Questo tipo di contratto è stipulabile anche per i settori il cui contratto nazionale di categoria non abbia ancora definito la nuova disciplina dell’apprendistato professionalizzante, purché in sede territoriale vengano sottoscritte le intese di cui sopra.


Fonti – D.Lgs. n. 276/2003 – ML circ. 2/2006


(per maggiori approfondimenti vedi Manuale lavoro, Novecento Media)

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