Dall’8 ottobre gli imprenditori e i professionisti che utilizzano i voucher lavoro devono inviare, almeno 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna prestazione, un Sms o un messaggio di posta elettronica all’Ispettorato nazionale del lavoro. Lo prevede il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, con il quale sono stati introdotti correttivi al Jobs act e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016.
Nella relazione di accompagnamento del decreto è stato infatti precisato che la comunicazione preventiva dovrà essere svolta utilizzando le forme previste per il lavoro intermittente: Sms al numero 339.9942256 oppure un’email all’indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it.
L’Sms o la mail dovranno contenere i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
La comunicazione non può più riguardare un periodo più lungo di 30 giorni e deve essere ripetuta tutte le volte che si fa ricorso ai voucher lavoro anche più volte nell’arco della giornata, se vengono svolte ore di lavoro frazionate.
A chi non rispetta questo obbligo verrà applicata una sanzione amministrativa da 400 euro a 2.400 euro per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
La procedura obbligatoria di comunicazione tramite Sms o mail non riguarda agli enti pubblici, le attività non commerciali e il lavoro domestico. Viene applicata invece alle imprese agricole con una tempistica diversa: si devono comunicare i dati anagrafici o il codice fiscale dei lavoratori in un arco di tempo fino a 3 giorni senza comunicare inizio e fine della prestazione.