I tirocini formativi

Tutti i dettagli su questo tipo di contratti. Dalla durata alle convenzioni

Per agevolare l’inserimento dei giovani e delle persone socialmente svantaggiate nel mondo del lavoro, sono previsti periodi di tirocinio o stages presso le aziende. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati non costituiscono rapporti di lavoro, come espressamente disposto dall’art. 18, c. 1, lett. d, L. n. 196/1997.


Tirocini formativi e di orientamento
Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico.


Tale tipologia di tirocinio è attualmente disciplinata dal D.M. 25 marzo 1998, n. 142, attuativo dell’art. 18, L. 24 giugno 1997, n. 196.


Soggetti
I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:


– enti e agenzie regionali del lavoro, centri per l’impiego ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;


– università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;


– provveditorati agli studi;


– istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell’ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;


– centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente;


– comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;


– servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.


I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, revocabile, della regione (art. 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).


I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all’attività dell’azienda, nei seguenti limiti:


– un tirocinante nelle aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;


– non più di due tirocinanti contemporaneamente nelle aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove;


– tirocinanti in misura non superiore al 10% contemporaneamente nelle aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato.


Beneficiari
I tirocini formativi e di orientamento sono promossi a favore di soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico (art. 1, c. 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).


Possono accedere ai tirocini in parola anche i cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell’ambito di programmi comunitari, purché compatibili, e gli extracomunitari, secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire con decreto ministeriale (art. 8, D.M. 25 marzo 1998, n. 142; D.M. 22 marzo 2006; D.M. 24 luglio 2006).


Convenzioni
I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:


– obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;


– i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;


– gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile;


– la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;


– il settore aziendale di inserimento.


Il tirocinio può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa; qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l’associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. E’ possibile altresì la stipulazione di “convenzioni quadro” a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate (art. 4, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).


I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura ispettiva della Direzione provinciale del lavoro, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale (art. 5, D.M.


25 marzo 1998, n. 142).


Durata
I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:


– fino a quattro mesi, per gli studenti che frequentano la scuola secondaria;


– fino a sei mesi, per i lavoratori inoccupati o disoccupati, compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;


– fino a sei mesi, per gli allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;


– fino a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;


– fino a dodici mesi per le persone svantaggiate ai sensi dell’art. 4, c. 1, L. n. 381/1991, esclusi i portatori di handicap;


– fino a 24 mesi, per i portatori di handicap.


Il Ministero del lavoro ha chiarito che uno stesso soggetto può svolgere due tirocini: uno, della durata di dodici o ventiquattro mesi (nel caso di portatori di handicap), in qualità di studente universitario e un altro periodo in qualità di laureato, purché il progetto allegato alla convenzione sia diverso per ciascun percorso formativo. Inoltre il termine dei diciotto mesi successivi alla conclusione degli studi, deve essere inteso quale periodo entro il quale dare inizio al tirocinio e non entro il quale completarlo (M.L. risp. a interpello n. 30/2008).


Nel computo dei limiti di durata massima non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.


Eventuali proroghe sono ammesse entro i limiti massimi suindicati, fermi restando gli obblighi di garanzia assicurativa, del tutorato e del rispetto della convenzione (art. 7, D.M. 25 marzo 1998, n.


142).


Obblighi delle parti
I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative (art. 3, c. 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).


I soggetti promotori devono altresì garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività (art. 4, c. 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).


I datori di lavoro ospitanti devono indicare il responsabile aziendale dell’inserimento dei tirocinanti e svolgere l’attività di tirocinio secondo il progetto formativo e di orientamento predisposto (art. 4, c. 1 e 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).


Nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l’onere economico connesso alla copertura assicurativa Inail.


Ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni Inail (art. 3, c. 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).


Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:


– svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;


– rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;


– seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;


– mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.


Sussidio economico
Secondo quanto statuito dal combinato disposto dell’art. 18, comma 1, lett. g), L. n. 196/1997 e dell’art. 9 del D.M. n. 142/1998 per i tirocini formativi e di orientamento è prevista l’eventualità – ma non l’obbligatorietà – di erogare a favore del tirocinante una borsa lavoro, per un importo massimo mensile di 600 euro a carico del soggetto ospitante, salva la possibilità per lo stesso di un rimborso totale o parziale delle somme eventualmente erogate da parte di Fondi pubblici (ML circ. n. 32/2004).


Credito formativo
Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificate dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell’erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro (art. 6, D.M. 25 marzo 1998, n.


142).


Tirocini estivi di orientamento
L’art. 60 del D.Lgs. n. 276/2003 aveva introdotto – tra le misure volte ad assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro – i tirocini estivi di orientamento, destinati ad adolescenti e giovani, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso università o istituti scolastici di ogni ordine e grado.


La Corte costituzionale (sent. 28.1.2005, n. 50) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma predetta in riferimento all’art. 117, c. 3 e 4, della Costituzione in quanto la disciplina dei tirocini attiene alla competenza esclusiva delle regioni.


La materia richiede perciò una nuova regolamentazione impostata nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni. Si ritiene comunque opportuno riportare di seguito la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, contenuta nell’art. 18, L. n. 196/1997, richiamato dal citato art. 60.


Soggetti
Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi, i datori possono ospitare tirocinanti senza limiti


percentuali massimi.


Durante o al termine del tirocinio, senza soluzione di continuità, il tirocinante può essere assunto a tempo indeterminato anche part-time, o mediante altre forme contrattuali previste dalle norme, da qualsivoglia “soggetto ospitante” (ML circ. 30.7.2004, n. 32).


Lo stage estivo può essere attivato con minori, che non siano più soggetti all’obbligo scolasti-


co e giovani di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti (art. 1, D.Lgs.


n. 181/2000).


Durata
Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata massima di tre mesi, anche in caso di pluralità di tirocini, e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell’anno accademico/scolastico e l’inizio di quello successivo.


I tirocini in esame possono essere attivati nel periodo estivo che decorre dal giorno successivo al termine delle lezioni a quello precedente l’inizio di quelle del successivo anno. Pertanto, ciascun istituto scolastico deve fare riferimento al periodo in cui la propria attività scolastica sia effettivamente sospesa (ML circ. n. 32/2004).


Sussidio economico
Analogamente a quanto previsto per i tirocini formativi e di orientamento, anche per i tirocini estivi di orientamento è prevista l’eventualità di una borsa lavoro a favore del tirocinante fino a 600 euro mensili.


L’attivazione del tirocinio estivo di orientamento non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e, pertanto, non comporta la cancellazione dagli elenchi tenuti dai Centri per l’impiego. Il tirocinante, quindi, per il periodo di fruizione della borsa, non entra nel computo della media dei dipendenti occupati nei mesi precedenti (ML circ. n. 32/2004).


Garanzie assicurative
I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.


Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte al di fuori dell’azienda e rientranti nel progetto di orientamento e di addestramento pratico.


Tutorato
I tirocini estivi di orientamento sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità del soggetto promotore, che deve operare in stretto raccordo con l’Istituzione scolastica o formativa frequentata dagli studenti destinatari dei tirocini medesimi.


I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni con le imprese (o con le rispettive associazioni di rappresentanza), con le Camere di commercio o con gli enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere durante il periodo estivo gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa.


I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività per favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo, assisterlo nel percorso di orientamento e di addestramento pratico e fornire all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi orientativi e di addestramento pratico.


I soggetti che ospitano i tirocinanti devono indicare il responsabile aziendale dell’inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.


Qualora il soggetto promotore non sia l’Istituzione scolastica e formativa, questa può designare un proprio tutore formativo interno che, in collaborazione con il tutore formativo di cui sopra, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti impegnati nel tirocinio estivo.


Fonti – L. 196/1997; D.M. 142/1998; D.Lgs. 276/2003 – ML circ. 32/2004


(per maggiori approfondimenti vedi Manuale lavoro, Novecento Media)

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