Equity crowdfunding: Italia prima in Europa

La Consob ha pubblicato il regolamento in materia di “Raccolta di capitali di rischio da parte di imprese start-up innovative tramite portali on-line”.

L’attesissimo regolamento richiesto dall’iter del decreto Crescita Bis del 2012 è completo.
Una sua scheda sintetica è immediatamente disponibile sul sito della Consob; il testo completo è online anche sul sito di Italian Crowdfunding.
L’Italia è il primo Paese in Europa a dotarsi di una simile normativa. Il regolamento è stato adottato dalla Consob a seguito di una indagine preliminare per la raccolta di dati e informazioni, seguito da un open hearing e da una consultazione pubblica.
Il termine “equity crowdfunding”, ricordiamo, indica la possibilità per le imprese (normalmente neo-costituite) di raccogliere capitali di rischio su internet, rivolgendosi ad un elevato numero di destinatari per investimenti di modesta entità. Concetti quali “neo-costituzione” o “modesta entità” sono punti di snodo essenziali intorno alla cui definizione ruota molta della complessità del sistema.
Il decreto crescita bis ha introdotto la Gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative e le Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali (articoli 50-quinquies e 100-ter), delegando la Consob ad adottare le relative disposizioni di attuazione.
La norma primaria disciplina l’equity crowdfunding. I 25 articoli sono divisi in tre parti che trattano le disposizioni generali, il registro e la disciplina dei gestori di portali e la disciplina delle offerte tramite portali.


Art. 13, 14 e 15

Come recita la sintesi, il testo definisce una serie di obblighi generali relativi al comportamento dei gestori autorizzati (diligenza, correttezza e trasparenza, gestione dei conflitti di interesse, parità di trattamento dei destinatari delle offerte), alle informazioni (corrette, aggiornate, chiare e non fuorvianti) da fornire affinché gli investitori possano ragionevolmente comprendere la natura dell’investimento e prendere le decisioni in modo consapevole, nonché al diritto di recesso che può essere esercitato entro sette giorni dall’ordine (art. 13).
Il Regolamento individua poi specifici elementi informativi che devono essere pubblicati dai gestori in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche attraverso l’utilizzo di tecniche multimediali, relativi alla gestione del portale (art. 14) e all’investimento in start-up innovative (art. 15).
Oltre a fornire informazioni sull’investimento, il gestore assicura che possano accedere alle sezioni del portale in cui è possibile aderire alle offerte solo gli investitori diversi dagli investitori professionali che abbiano preso visione delle informazioni pubblicate sul portale e nella sezione di investor education predisposta dalla Consob, risposto positivamente ad un questionario comprovante la piena comprensione delle caratteristiche essenziali dell’investimento e dichiarato di essere in grado di sostenere economicamente l’eventuale intera perdita dell’investimento che intendono effettuare.

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