Home Prodotti Sicurezza I dati dei biglietti nominativi online non saranno usati dall'Agenzia delle entrate

I dati dei biglietti nominativi online non saranno usati dall’Agenzia delle entrate

Al via i nuovi strumenti per la lotta al bagarinaggio online: il Garante per la protezione dei dati personali ha infatti dato il via libera allo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che individua le caratteristiche tecniche per la realizzazione di sistemi informatici che consentano la vendita di biglietti nominativi attraverso biglietterie online.

L’iniziativa si colloca nell’alveo del contrasto al fenomeno del cosiddetto secondary ticketing.

La legge di bilancio 2019 ha infatti previsto che a partire dal 1 luglio, i biglietti di accesso a spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori debbano essere nominativi e che l’accesso all’area dello spettacolo sia subordinato al riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi di verifica dell’identità dei partecipanti all’evento, compresi i minorenni.

La stessa legge di bilancio prevede che i biglietti nominativi siano rimessi in vendita anche attraverso i sistemi online di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti ufficiali dell’evento consentendo gratuitamente la variazione del nominativo.

Per quanto riguarda i dati di chi partecipa all’evento, sul biglietto di accesso dovranno essere riportati esclusivamente il nome e il cognome, con verifica dell’identità de visu all’accesso mediante documento d’identità. L’Agenzia delle Entrate non tratterà alcun dato personale relativo all’intestatario del biglietto.

Il parere del Garante

Una segnalazione presentata al Garante, oltre all’omessa consultazione dell’Autorità sulla legge, prevista dal Regolamento Ue, aveva lamentato il mancato rispetto del principio di proporzionalità e di minimizzazione dei dati della legge di bilancio.

Il Garante, pur rilevando la mancata consultazione da parte del legislatore, ha ritenuto il trattamento dei dati personali previsto dalle nuove disposizioni proporzionato rispetto ai fini perseguiti con le nuove misure, e cioè il contrasto all’elusione e all’evasione fiscale, la tutela dei consumatori e la garanzia dell’ordine pubblico.

La previsione normativa infatti limita la necessità dei biglietti nominativi e la conseguente verifica dell’identità dei fruitori solo ad alcune tipologie di spettacolo per impianti superiori a 5.000 spettatori (sono esclusi l’attività lirica e sinfonica, il jazz, il balletto, la danza, il circo), rinviando alla fase attuativa l’individuazione di dettaglio delle regole tecniche.

Nelle interlocuzioni con l’Ufficio del Garante, l’Agenzia ha dato conto di tutte le garanzie introdotte per assicurare un trattamento di dati lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati, con adeguate tutele a protezione dei dati, anche con riguardo all’utilizzo dello Spid.

In particolare, il principio di minimizzazione è stato rispettato prevedendo che i dati dell’acquirente siano raccolti solo in caso di acquisti online (nome e cognome e un numero di cellulare) allo scopo di asseverare la propria identità e impedire gli acquisti multipli, mentre non è richiesta alcuna identificazione in caso di acquisto tradizionale presso i box office autorizzati.

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