Gps: nulla osta alla localizzazione dei veicoli aziendali

Parere positivo dal Garante della Privacy che acconsente al rilevamento satellitare finalizzato a migliorare il servizio di trasporto e quantificare correttamente i costi al cliente. Il trattamento dei dati personali è a carico del fornitore del servizio Gps.

Localizzare, in caso di necessità, un veicolo appartenente a una flotta aziendale trasmettendone la posizione rilevata. Ma anche elaborare un rapporto di guida utilizzando dati tecnici relativi a tempo di percorrenza, velocità media, distanza percorsa e consumo di carburante. Sono questi i casi in cui l’uso della localizzazione satellitare dei veicoli aziendali è consentita.

Lo ha decretato l’Autorità Garante per la Privacy chiamata a decidere su un sistema di controllo sottoposto da due aziende a verifica preliminare. Correggendo il tiro rispetto a quanto sentenziato in passato, il Garante ha ritenuto leciti gli scopi perseguiti con l’uso dei sistemi Gps volti a migliorare il servizio di trasporto e quantificare in modo corretto i costi al cliente.

In linea con le precedenti disposizioni, non potranno essere trattati dati tecnici relativi ai giri del motore e alla frenata, in quanto ritenuti suscettibili di controllo sulla condotta di guida del conducente. Inoltre, entrambe le aziende dovranno, come richiesto dal Garante, adottare soluzioni tecnologiche affinchè non vengano trattate informazioni non espressamente necessarie.

Le due società sono, altresì, tenute a informare gli autisti dell’attivazione dei sistema di localizzazione specificando i tempi di conservazione dei dati personali occorrenti alla regolare tenuta del Libro Unico del lavoro per i cinque anni previsti dalle disposizioni di settore. Del trattamento dei dati personali dovrà occuparsi il fornitore del servizio di localizzazione Gps.

Anche nell’impiego di sistemi di localizzazione satellitare installati a bordo di autoveicoli aziendali non decade, dunque, il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali e con modalità concretamente idonee a garantire l’osservanza dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.

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