Sms di pubblica utilità, attenti ai diritti

Si distinguono gli invii diretti da quelli effettuati attraverso un operatore telefonico

Il 15 marzo del 2003 il Garante per la privacy ha emanato
le condizioni per l’invio degli Sms cosiddetti
“istituzionali”.
Questo tipo di messaggi viene
utilizzato da amministrazioni centrali o locali per campagne informative
e di sensibilizzazione
(es. giornate dedicate a particolari tematiche)
o per diffondere notizie ritenute di pubblica utilità
(viabilità, avvenimenti culturali, termini di pagamento di tasse o imposte,
validità di documenti, etc.) .
L’Autorità ha distinto due
casi, a seconda che l’invio sia diretto o tramite
intermediario
.
Nel primo caso, l’uso dei numeri di
telefonia mobile da parte dei gestori telefonici per conto della P.A.
non può prescindere dal consenso espresso degli abbonati
, prestato in forma specifica e documentato per iscritto per semplici comunicazioni informative (blocco del traffico per smog, pagamento tributi, etc.) o per ulteriori fini di pubblica utilità legati ad eventi culturali, ricorrenze ecc. Fanno eccezione le emergenze classiche (disastri) e quelle in deroga stabilita per l’ordine pubblico locale o nazionale.
Nel secondo caso, con invio diretto da un
soggetto pubblico per informazioni richieste su pratiche specifiche o situazioni
generali, l’amministrazione procede senza consenso all’invio delle
comunicazioni strettamente istituzionali

.
Questa
normativa non opera i collegamenti opportuni tra l’invio di messaggi
indesiderati per SMS e l’analoga situazione tramite posta
elettronica.

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