Lo spamming è un reato

Le pene riguardano solo le infrazioni che portino ad un lucro da parte del mittente. Il provvedimento massimo è di 3 anni di reclusione, ma sembra non estendersi agli sms.

Maggio 2004 Inviare e-mail pubblicitarie senza il consenso del
destinatario è vietato dalla legge se a scopo di lucro. Se questa attività,
specie se sistematica, è effettuata a fini di profitto si viola anche una norma
penale e il fatto può essere denunciato all’autorità giudiziaria. Sono previste
varie sanzioni e, nei casi più gravi, la reclusione. La nuova regolamentazione,
tra l’altro, recepisce la recente direttiva europea nel Codice in materia di
protezione dei dati personali, pubblicato con decreto legislativo n. 196/2003.
Tra le altre regole è necessario il consenso informato del destinatario; il
consenso è necessario anche quando gli indirizzi e-mail sono formati ed
utilizzati automaticamente mediante un software, non valendo il rifiuto a
posteriori ma essendo necessaria l’accettazione preventiva.
Le sanzioni per chi viola le disposizioni di legge vanno dalla multa, in particolare per omessa informativa all’utente (fino a 90mila euro); alla sanzione penale qualora l’uso illecito dei dati sia stato effettuato al fine di trarne per sé o per altri un profitto o per arrecare ad altri un danno (reclusione da 6 mesi a 3 anni). E’ prevista anche la sanzione accessoria della pubblicazione della pronuncia penale di condanna o dell’ordinanza amministrativa di ingiunzione.
Tale normativa non sembra
estesa alll’invio di messaggi promozionali tramite Sms, che spesso si configura
come vero e proprio spamming.

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