Sblocco crediti Pa, attenzione ai conti in rosso

Le posizioni debitorie possono bloccare l’accesso alla procedura per ottenere dagli istituti di credito lo sblocco dei pagamenti della Pubblica amministrazione. Lo afferma l’Abi in una circolare che fissa le regole per il rilascio della certificazione.

Le Pmi che
intendono presentare domanda per lo smobilizzo dei crediti vantati nei confronti della Pa non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come
“sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate”
o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni, né procedure esecutive
in corso. Per le imprese invece che presentino “esposizioni scadute/sconfinanti”
da oltre 90 giorni (e fino a un massimo di 180 giorni), la banca può valutare
la realizzazione delle operazioni qualora il ritardo di
pagamento dell’impresa sia imputabile al mancato incasso dei crediti vantati
nei confronti
della Pa, per i quali l’impresa richiede l’attivazione del plafond.

Sono questi alcuni dei principali chiarimenti resi
noti da una circolare dell’Associazione bancaria italiana (Abi) ai propri
associati per illustrare sia le modalità di costituzione del plafond per lo
smobilizzo dei crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione,
sia le regole per il rilascio della certificazione di questi.

La circolare, inoltre, afferma che l’anticipazione del
credito
senza la cessione dello stesso sarà subordinata al conferimento da
parte dell’impresa alla banca di un mandato irrevocabile all’incasso del
credito vantato con la Pa, nonché all’acquisizione da parte della banca della
copertura diretta o nella forma della controgaranzia del
Fondo.

Per quanto
riguarda la costituzione del platfond e i criteri di ripartizione, l’Abi ricorda che sarà di ammontare minimo pari a
10 miliardi di euro, ed è risultato di plafond individuali,
attivati dalle singole banche o gruppi bancari aderenti all’iniziativa, utilizzando
la provvista acquisita dalla Bce o dalla Cdp ovvero attraverso altri canali di finanziamento
particolarmente competitivi, che consentano di praticare all’impresa condizioni
di accesso al credito vantaggiose. Nel caso dei gruppi bancari, il plafond potrà essere
utilizzato anche per il tramite degli intermediari finanziari a essi
appartenenti.

E’ stato inoltre ridefinito il perimetro
dell’applicazione della convenzione Abi-Cdp (Cassa Depositi e prestiti) siglata il 1° marzo scorso, prevedendo
che i 2 miliardi messi a disposizione per lo smobilizzo dei crediti vantati
dalle imprese nei confronti della Pa non siano utilizzati come inizialmente
previsto solo per operazioni di sconto pro soluto di tali crediti, ma anche
attraverso altre operazioni quali lo sconto pro solvendo, anticipazioni
bancarie con o senza cessione del credito.

Per quanto riguarda le anticipazioni del credito senza la cessione dello
stesso, la circolare ricorda che la loro durata sarà coerente con la data di
pagamento del credito, prevedendo che l’impresa rimborsi l’anticipazione non
prima della data di pagamento indicata dalla Pa in sede di certificazione.

L’ammontare anticipato dalla banca non potrà inoltre essere inferiore
al 70% del valore del credito
che l’impresa vanta nei confronti della Pa, al netto di eventuali debiti della
stessa impresa
rilevati in sede di certificazione, nelle modalità previste dal relativo
decreto ministeriale.

Le anticipazioni di questi crediti senza cessione potranno essere realizzate per un periodo massimo di 12 mesi, a condizione che
l’impresa sia “in bonis” e non abbia ritardi di pagamento, e che il Fondo
rilasci una garanzia rinnovabile per ulteriori 6 mesi, anche più volte, a
semplice richiesta della banca, qualora il pagamento del credito non avvenga nel frattempo.

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