Redditi esteri e non residenti (Parte III)

NON RESIDENTI ENTI NON COMMERCIALI ENTI CON STABILE ORGANIZZAZIONE Il reddito complessivo degli enti non commerciali con stabile organizzazione è costituito dalla somma dei redditi d’impresa prodotti dalla stabile organizzazione, dei redditi attratti n …

NON RESIDENTI
ENTI NON COMMERCIALI

ENTI CON STABILE ORGANIZZAZIONE
Il reddito complessivo degli enti non commerciali con stabile organizzazione è costituito dalla somma dei redditi d’impresa prodotti dalla stabile organizzazione, dei redditi attratti nel reddito della stabile organizzazione e degli altri redditi prodotti in Italia.
Non si tiene conto dei redditi esenti dall’imposta, ovvero soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
Redditi della stabile organizzazione – Per la determinazione dei redditi conseguiti mediante la stabile organizzazione si applicano le disposizioni relative agli enti non commerciali residenti con attività d’impresa, secondo le quali sussiste l’obbligo di tenere una contabilità separata e i beni relativi all’impresa si individuano secondo le disposizioni valide per la determinazione del reddito interno.
Redditi attratti nella stabile organizzazione – Si computano nei redditi d’impresa della stabile organizzazione i seguenti componenti positivi, ancorché non conseguiti attraverso la stabile organizzazione (i quali sono comunque imputati al reddito d’impresa secondo il principio della c.d. “forza attrattiva” della stabile organizzazione):
• le plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato dalle società ed enti esteri direttamente e, quindi, non tramite la stabile organizzazione;
• gli utili distribuiti da società ed enti commerciali residenti;
• le plusvalenze di cui all’art. 23, c. 1, lett. f tuir (plusvalenze su beni che si trovano nel territorio dello Stato, ovvero derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione (1) delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate negoziate in mercati regolamentati, (2) delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso o dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti, (3) dei redditi di cui all’art. 67, lett. c-quater e c-quinquies derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l’intervento di intermediari, in mercati regolamentati;
Altri redditi – I redditi di partecipazione, fondiari, di capitale e diversi devono essere separatamente determinati secondo le modalità valide per le persone fisiche e si considerano prodotti nel territorio dello Stato secondo gli ordinari “criteri di collegamento” di cui all’art. 23 tuir
Art. 154 tuir

ENTI SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE
Il reddito degli enti non commerciali esteri senza stabile organizzazione è determinato dalla somma dei singoli redditi delle diverse categorie (fondiari, di lavoro autonomo, di capitale e diversi). Tali redditi devono essere separatamente determinati secondo le modalità valide per le persone fisiche e si considerano prodotti nel territorio dello Stato secondo gli ordinari “criteri di collegamento” di cui all’art. 23, tuir. Gli enti non commerciali senza stabile organizzazione non producono redditi d’impresa.
Società estera di consulenza legale con base fissa in Italia
Una società estera che svolge in Italia soltanto attività di assistenza e consulenza legale mediante una base fissa si considera non commerciale; i redditi della predetta attività si qualificano come redditi di lavoro autonomo e seguono le regole di determinazione proprie di tale categoria (ris. 26.4.2007, n. 80/E).
Non si tiene conto dei redditi esenti dall’imposta, ovvero soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
Art. 154, tuir

ONERI DEDUCIBILI
Oltre agli oneri deducibili per tutti gli enti soggetti a IRES, dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d’impresa che concorre a formarlo, alle condizioni e nei limiti previsti per i soggetti IRPEF:
• gli oneri fondiari;
• i contributi per i paesi in via di sviluppo.
Sono inoltre deducibili dal reddito complessivo:
• le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale (art. 154, c. 4, lett. a, tuir);
• le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesisticoambientale
(art. 154, c. 4, lett. b, tuir);
• le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi del D.L. n. 490/1999.
In caso di rimborso di oneri precedentemente dedotti, la somma corrispondente concorre alla formazione del reddito complessivo del periodo di imposta in cui avviene il rimborso.
Art. 154, tuir

ONERI DETRAIBILI
Oltre agli oneri detraibili per tutti i soggetti IRES, gli enti non commerciali non residenti possono detrarre dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19% dei seguenti oneri, a condizione che non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, nonché alle condizioni e nei limiti previsti per i soggetti IRPEF:
• interessi passivi per mutui agrari;
• spese per la manutenzione, protezione o restauro dei beni di interesse storico e artistico;
• liberalità per fini culturali;
• liberalità per lo spettacolo;
• liberalità a favore di onlus e simili;
• liberalità a favore di associazioni di promozione sociale.
In caso di rimborso degli oneri per i quali è stata applicata la detrazione, il 19% delle somme rimborsate è computato in aumento dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta nel quale l’ente ha conseguito il rimborso.
Art. 154, tuir

 

(per maggiori approfondimenti vedi Manuale fiscale, Novecento Media)

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