Redditi d’impresa: ecco le scritture obbligatorie

Gli imprenditori individuali, le società e gli enti esercenti attività commerciali devono adempiere a una serie oneri differenziati in funzione di ogni tipologia di azienda. Vediamo in dettaglio quali sono e come vanno affrontati.

Libri obbligatori

I libri obbligatori ai fini delle imposte sui redditi per gli imprenditori individuali, le società e gli enti esercenti attività commerciali (di seguito, “gli imprenditori”) sono quelli previsti dalle disposizioni civilistiche, ai quali si aggiungono taluni libri e scritture integrative (art. 2214 e ss. c.c.; art. 14, D.P.R. n. 600/1973).
Gli adempimenti contabili sono diversi per la generalità degli imprenditori, i quali ricadono nel regime contabile “ordinario” di seguito descritto, e per taluni soggetti che, in ragione della dimensione ridotta della loro attività, possono beneficiare di regimi contabili semplificati opzionali.
I libri contabili possono essere conservati dall’imprenditore nei luoghi in cui viene esercitata l’attività (sede legale, amministrativa, filiali, stabilimenti ecc.), oppure presso altri soggetti che ne curano la tenuta o conservazione (i quali devono rilasciare al contribuente un’attestazione contenente la specificazione delle scritture in suo possesso, nonché la disponibilità all’esibizione su richiesta degli organi di controllo).
Gli imprenditori che esercitano attività commerciali all’estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni devono rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell’esercizio relativi a ciascuna di esse (art. 14, c. 4, D.P.R. n. 600/1973).
Nel regime ordinario sono obbligatorie le seguenti scritture contabili:
• il libro giornale;
• il libro degli inventari;
• i registri prescritti ai fini dell’IVA;
• le scritture ausiliarie (necessarie in relazione alla natura e alle dimensioni dell’impresa) nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali necessari ai fini della determinazione del reddito (quali i c.d. “conti di mastro”);
• le scritture ausiliarie di magazzino;
• il registro dei beni ammortizzabili;
• i libri sociali obbligatori per le società di capitali (art. 2421 c.c.);
• ricorrendone i presupposti, i libri obbligatori per il sostituto d’imposta.
Tuttavia:
• la tenuta dei registri prescritti ai fini dell’IVA e del registro dei beni ammortizzabili può essere omessa a condizione che le registrazioni siano effettuate sul libro giornale e, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, l’imprenditore sia in grado di fornire i dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA e nel registro dei beni ammortizzabili (art. 12, D.P.R. n. 435/2001);
• la tenuta del registro dei beni ammortizzabili può comunque essere omessa se le annotazioni obbligatorie vengono effettuate nel libro degli inventari (ovvero nel registro IVA degli acquisti per gli imprenditori in contabilità semplificata): art. 2, D.P.R. n. 695/1996;
• la tenuta di scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi è superiore a € 5.164.568,99 e l’ammontare delle rimanenze dei beni merce e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale è superiore a € 1.032.913,80 (gli ammontari devono essere eventualmente ragguagliati alla durata diversa dall’anno solare e, in caso di accertamento, non si tiene conto delle relative risultanze qualora i maggiori valori accertati non eccedano del 15% tali limiti). L’obbligo di tenuta cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite (art. 1, D.P.R. n. 695/1996).

Artt. 13 e 14, D.P.R. n. 600/1973

Libro giornale

Il libro giornale deve indicare, giorno per giorno e in ordine cronologico tutte le operazioni effettuate dall’imprenditore (art. 2216 c.c.).
Le registrazioni in tutti i registri cronologici devono essere effettuate entro sessanta giorni (art. 22, c. 1, D.P.R. n. 600/1973; ovviamente, nel caso in cui il libro giornale sostituisca anche i registri IVA, le registrazioni dovranno essere effettuate nei minori termini previsti per gli adempimenti relativi a tale imposta.
Il libro giornale può essere suddiviso tra più libri sezionali, sui quali vengono rilevate le operazioni appartenenti a diverse categorie ovvero a diversi rami d’azienda; peraltro, occorre comunque tenere un libro giornale riassuntivo sul quale, a determinate scadenze, devono essere effettuate le registrazioni complessive (ris. 27.5.1981, n. 9/875; ris. 31.10.2002, n. 341/E).
Studi di settore
Gli imprenditori soggetti agli studi di settore che esercitano due o più attività di impresa, ovvero una o più attività d’impresa in diverse unità di produzione o di vendita, devono annotare separatamente i ricavi relativi alle diverse attività esercitate ovvero alle diverse unità produttive o di vendita, nonché taluni componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Art. 14, D.P.R. n. 600/1973

Libro degli inventari

L’inventario (trascritto nel libro degli inventari) deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 15, D.P.R. n. 600/1973).
L’inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali (tra i quali la trascrizione del bilancio d’esercizio), deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall’inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e il loro valore, devono essere tenuti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria i dati utilizzati per la compilazione dello stesso.
Nell’inventario degli imprenditori individuali devono, inoltre, essere dettagliatamente e separatamente indicate e valutate le attività e le passività relative all’impresa.

Artt. 14 e 15, D.P.R. n. 600/1973

Scritture contabili ausiliarie

Nelle scritture ausiliarie (c.d. “conti di mastro”) devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di individuare chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito.
Scritture ausiliarie di magazzino – Le scritture ausiliarie di magazzino sono dirette a dare conto delle variazioni intervenute tra le consistenze di determinati beni-merce negli inventari annuali (art. 14, c. 1, lett. d, D.P.R. n. 600/1973) e possono essere sostituite dalle altre scritture obbligatorie, purché contengano le medesime indicazioni (circ. 26.11.1981, n. 40/9/4056; ris. 17.12.1985, n. 9/942). In particolare, nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere rilevate le quantità entrate e uscite dei seguenti beni:
• merci destinate alla vendita;
• semilavorati (qualora distintamente classificati nell’inventario), esclusi i prodotti in corso di lavorazione;
• prodotti finiti;
• materie prime e altri beni destinati a essere incorporati nei prodotti finiti;
• imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti;
• materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonché altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente.

Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate giornalmente oppure in forma riepilogativa, con periodicità non superiore al mese.
Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d’imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico.
Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il 20% di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.
Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, la cui valutazione è effettuata a costi specifici o a corrispettivi pattuiti, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili. Le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni.
Commercianti al minuto
Per i seguenti soggetti:
• commercianti al minuto che cedono beni in locali aperti al pubblico, spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
• soggetti che effettuano prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o più negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al punto 4 dell’art. 4, D.P.R. n. 627/1978, e cioè:
• dei trasporti di beni di produzione dei commercianti al minuto;
• dei movimenti di beni tra diversi luoghi dello stesso comune o di comuni limitrofi di svolgimento dell’attività dei commercianti al minuto, dichiarati ai fini IVA;
• dei beni dei pescatori;
• dei trasporti di beni durante la fase di produzione e fino ai mercati di prodotti agricoli della stessa provincia o di province limitrofe.

Art. 14, D.P.R. n. 600/1973

Libro dei beni ammortizzabili

Il registro dei beni ammortizzabili (art. 16, D.P.R. n. 600/1973) deve essere compilato entro il termine di presentazione della dichiarazione con le seguenti indicazioni:
• per gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri: l’anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d’imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d’imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo (a ciascuno di tali beni ammortizzabili è riservata una pagina del registro, ovvero più pagine, anche in bianco, quando si presume occorrano per lo sviluppo degli ammortamenti: circ. 30.4.1977, n. 7/1496);
• per gli altri beni: le indicazioni richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie omogenee di beni per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento (per i beni gratuitamente devolvibili deve essere anche indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario).
Nel registro vanno inoltre annotati, in voci separate a seconda dell’anno di formazione, i costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, non capitalizzati su beni specifici e deducibili nei periodi d’imposta successivi in quanto superiori all’importo massimo deducibile nell’esercizio.
Per le società di distribuzione di energia che operano particolari ammortamenti, le indicazioni relative ai beni possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile (art. 1, c. 325, L. n. 266/2005 Legge Finanziaria 2006).

Artt. 14 e 16, D.P.R. n. 600/1973

Libri sociali obbligatori

Si tratta dei seguenti libri delle società di capitali: libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni degli obbligazionisti, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci, libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Art. 14, D.P.R. n. 600/1973; art. 2421 c.c.

Bilancio e Inventario

I soggetti in regime di contabilità ordinaria hanno l’obbligo di redigere e conservare l’inventario e il bilancio contenente il risultato dell’esercizio, il quale ultimo deve essere trascritto sul libro degli inventari entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
È previsto uno schema obbligatorio di bilancio, anche in forma semplificata, solamente per le società di capitali (art. 2424 e ss. c.c.), mentre per l’imprenditore individuale (e per le società di persone e assimilate) il bilancio può essere redatto con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conforme ai principi della tecnica contabile. Se gli elementi necessari per la determinazione del reddito d’impresa non risultano dal conto economico, l’imprenditore deve indicarli in un apposito prospetto esplicativo degli elementi medesimi (art. 3, c. 2, D.P.R. n. 600/1973).

Art. 15, D.P.R. n. 600/1973

(per maggiori approfondimenti vedi Manuale fiscale, Novecento Media)

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome