Prospetto paga

Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione, al termine di ciascun periodo di paga, nella misura determinata dai contratti collettivi o dagli accordi individuali, con le modalità in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. I con …

Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione, al
termine di ciascun periodo di paga, nella misura determinata dai
contratti collettivi o dagli accordi individuali, con le
modalità in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.
I contratti collettivi dispongono generalmente il pagamento con cadenza
mensile.
A norma dell’art. 1277 cod. civ. i debiti pecuniari si
estinguono con moneta avente corso legale. Il pagamento della
retribuzione può avvenire anche con mezzi diversi (assegni
circolari, bonifici bancari) con il consenso del lavoratore.
In caso di ritardo nel pagamento è previsto a carico del
datore di lavoro l’obbligo di corrispondere gli interessi
nella misura legale sulla somma dovuta ed il risarcimento del maggior
danno derivante dalla diminuzione del valore del credito in relazione
all’andamento dell’inflazione.
I contratti collettivi prevedono con frequenza a carico del datore di
lavoro che ritardi il pagamento, l’obbligo di corrispondere
un interesse più elevato di quello legale.

Requisiti del prospetto
Il datore di lavoro deve consegnare ai propri dipendenti – ad
esclusione dei dirigenti e del personale addetto esclusivamente ai
servizi familiari – all’atto della corresponsione della
retribuzione, un prospetto paga o busta paga. La legge non impone
l’adozione di un modello specifico ma elenca come segue gli
elementi minimi che devono essere contenuti nel prospetto:
– nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore;
– il periodo cui la retribuzione si riferisce;
– le voci componenti della retribuzione;
– le trattenute.
Il prospetto deve riportare la firma, sigla o timbro del datore di
lavoro.
I dati contenuti nel prospetto devono corrispondere alle registrazioni
eseguite sul Libro unico del lavoro.

Modalità alternative di consegna
L’obbligo di consegna del prospetto paga può
essere assolto anche:
– mediante consegna di una fotocopia delle scritturazioni effettuate
sul Libro unico (art. 39, c. 5, D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008).
Il Ministero del lavoro ha chiarito che l’adempimento si
intende assolto anche se la copia delle registrazioni consegnata al
lavoratore non comprende i dati relativi al calendario delle presenze
(ML circ. n. 20/2008);
– in via telematica, mediante trasmissione del prospetto come file
allegato ad un apposito messaggio di posta elettronica inviato ad un
indirizzo intestato al lavoratore e provvisto di password personale.
E’ richiesto l’utilizzo del servizio di posta
elettronica certificata per disporre della prova legale
dell’effettiva consegna del prospetto alla scadenza prevista
per il pagamento della retribuzione. L’unica ulteriore
incombenza a carico del datore di lavoro riguarda la
necessità di mettere a disposizione del lavoratore idonee
tecnologie e attrezzature per la ricezione e stampa del documento
inviato (ML risposta a interpello n. 1/2008).
Con la risposta a interpello n. 8/2010 il Ministero del lavoro ha ora
chiarito:
– che l’invio del prospetto può avvenire anche a
mezzo posta elettronica non certificata;
– che tale adempimento può essere svolto, su delega del
datore di lavoro, dai consulenti del lavoro e dagli altri
professionisti abilitati.

Corrispondenza tra importi percepiti e
risultanze dei prospetti

La retribuzione deve essere corrisposta contestualmente alla busta paga
al fine di consentire al lavoratore la verifica immediata della
rispondenza tra quanto riportato sul prospetto e la somma
effettivamente percepita e rilasciare al datore di lavoro eventuale
quietanza.
Poiché non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza
della retribuzione percepita rispetto all’importo risultante
dal prospetto paga è sempre possibile
l’accertamento della insussistenza del carattere di quietanza
della sottoscrizione eventualmente apposta dal lavoratore sulla busta
paga (Cass. 14 luglio 2001, n. 9588). Anche la sottoscrizione apposta
dal dipendente sulla busta paga accanto alla dicitura “per
ricevuta” non costituisce di per sé quietanza di
pagamento, ma deve essere interpretata dal giudice alla luce dei
criteri posti dagli artt. 1362 segg. cod. civ. (Cass. 24 giugno 1998,
n. 6267).
Più in generale, si ritiene che la quietanza liberatoria
rilasciata dal lavoratore al proprio datore di lavoro non possa
integrare una rinuncia a tutti gli eventuali diritti connessi al
rapporto, e alle azioni esercitabili in dipendenza di essi, in mancanza
del presupposto che il lavoratore abbia avuto l’esatta
rappresentazione dei diritti che intendeva dismettere in favore del
proprio datore di lavoro, ma possa avere solo il valore di
dichiarazione di scienza, ovvero di mera manifestazione del
convincimento soggettivo del lavoratore stesso di essere stato
soddisfatto in tutti i suoi diritti, e come tale, è del
tutto inidonea a precludere l’azione giudiziaria volta a far
valere diritti che non risultino soddisfatti effettivamente (Cass. 14
ottobre 2003, n. 15271). Neppure le quietanze a saldo o liberatorie che
il lavoratore sottoscriva a seguito della risoluzione del rapporto,
accettando senza riserve la liquidazione e le altre somme dovutegli,
implicano di per sé l’accettazione del recesso
datoriale e la rinuncia ad impugnarlo; tuttavia, i predetti
comportamenti possono assumere tale significato negoziale, in presenza
di altre circostanze precise, concordanti e obiettivamente concludenti,
che dimostrino l’intenzione del lavoratore di accettare
l’atto risolutivo, in base ad un adeguato accertamento da
parte del giudice di merito (Cass. 12 luglio 2002, n. 10193).
Le risultanze dei libri contabili obbligatori dell’azienda,
in quanto atti precostituiti dall’imprenditore (art. 2709
cod. civ.), costituiscono prova contro il datore di lavoro che li ha
formati e solo in quanto siano prova di fatti (quali
l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato) dai quali
non discenda esclusione o limitazione dell’obbligazione che
grava su di lui (Cass. 1° ottobre 2003, n. 14658).

Sanzioni

Fattispecie

Sanzione

Mancata o ritardata
consegna al lavoratore del prospetto paga, omissione o inesattezza
delle registrazioni
(artt. 1 e segg. L. n. 4/1953)

*Sanzione amministrativa
da € 125 a € 770
(art. 5, L. n. 4/1953)
Estinzione mediante diffida/prescrizione:
€ 125

* Importi sanzionatori quintuplicati ex art. 1, c. 11

 

(per maggiori approfondimenti vedi Manuale
lavoro
, Novecento Media)

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