Pirateria software, l’amministratore delegato risponde penalmente

Le sanzioni possono coinvolgere il manager quando non viene provata la sua estraneità. I punti da seguire per dimostrare l’esonero di responsabilità.

Vorrei sapere se, in caso di presenza di software illegale in azienda, possono essere ritenuti responsabili anche gli amministratori dell’impresa stessa.

La risposta è sì, ma la questione va contestualizzata.

Nella nuova struttura legislativa che deriva dall’introduzione dell’articolo 171 bis nella Legge sul diritto d’autore il contesto in cui il reato è consumato è fondamentale per determinare la responsabilità.

Chi infatti detiene e utilizza software di natura illecita in azienda compie un reato con conseguenze sia per il soggetto individuale responsabile delle violazioni (il dipendente o il collaboratore), sia per lo stesso soggetto giuridico (l’impresa) che è ritenuto responsabile “anche di porre in atto prescritte misure di controllo e di verifica del rischio”.

Proprio sull’argomento, Assolombarda ha recentemente realizzato un Quaderno dal titolo “Sicurezza informatica e pirateria software in azienda” che spiega con un taglio molto pratico le problematiche legate al software illegale.

Nel documento di Assolombarda si esplicita che “in caso di accertamento della presenza in azienda di software illegali o di strumenti applicativi atti a rimuovere le misure di protezione dei programmi, possono essere ritenuti responsabili anche i titolari o gli organi di gestione e controllo della società stessa”.

In particolare si fa riferimento all’amministratore delegato, ai membri del consiglio di amministrazione (per le società di capitali) e ai soci (nel caso di società di persone).

Le sanzioni possono essere sia di tipo civile che penale, con reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa fino a 15.493 euro.

Pur essendo la responsabilità penale sempre soggettiva e imputabile alla sola persona fisica, i rappresentati dell’azienda rispondono del reato quando viene provata la conoscenza (diretta e indiretta) circa l’utilizzo abusivo del software.

I rappresentanti dell’azienda devono quindi dimostrare di avere messo in atto tutte le procedure e i modelli organizzativi atti a impedire questi illeciti. Assolombarda consiglia in questo senso di adottare il modello di organizzazione e gestione prevista dal D.Lgs 231/2001 per dimostrare la propria “diligenza” organizzativa (anche se va detto che la sola adozione non è condizione sufficiente per determinare l’esonero di responsabilità)

In particolare il decreto prevede l’esonero della responsabilità qualora la società dimostri che:

  • sono stati adottati, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati
  • sono stati identificati i rischi in relazione ai reati che possono essere commessi e alle attività nel cui ambito possono essere commessi reati
  • sono stati adottati un codice etico e un sistema di sanzioni disciplinari in caso di mancato rispetto delle misure previste dal modello
  • è stata fornita un’adeguata comunicazione al personale
  • sono stati previsti specifici programmi di formazione in relazione ai reati da prevenire
  • sono state individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati
  • è stato affidato a un organo interno il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello
  • le persone che hanno commesso l’illecito hanno agito in modo fraudolento
  • non è stato omesso il controllo previsto

Di fatto, la redazione di questo modello passa attraverso due fasi: la prima basata sull’identificaizone dei rischi, la seconda sulla progettazione del sistema di controllo.

In sintesi:

  • la pirateria software non è solo un rischio amministrativo
  • sanzioni penali possono coinvolgere l’impresa e i suoi amministratori quando non è provata la loro estraneità

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