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L’Italia ha un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

E stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.222 del 21 settembre il decreto legge 21 settembre 2019 n.105, che ha come oggetto le misure urgenti per la cybersecurity del Sistema Paese e che istituisce e definisce il “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica“.

L’articolo 1 del decreto legge dispone infatti l’istituzione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica “Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale“.

Tempi e azioni della sicurezza cibernetica

Il decreto individua quindi una serie di azioni di cybersecurity che si spingono fino alla disattivazione di un dispositivo di rete per il tempo necessario a eliminare il fattore di rischio.

La definizione dei soggetti interessati dalla responsabilità della sicurezza nazionale cibernetica avverrà entro quattro mesi dalla conversione del decreto, al pari della definizione da parte del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica Cisr e di rappresentanti del Consiglio dei Ministri, dei criteri in base ai quali i soggetti dovranno predisporre e aggiornare l’elenco di reti, sistemi informativi e servizi informatici.

Le attività per le quali serviranno le azioni di garanzia della sicurezza cibernetica saranno quelle che dipendono da reti, sistemi informativi e servizi informatici dal cui malfunzionamento, interruzione o utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

Di seguito riportiamo l’articolo 1 del Decreto Legge 21 settembre 2019, n.105 – Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessita’ ed urgenza, nell’attuale
quadro normativo ed a fronte della realizzazione in corso di
importanti e strategiche infrastrutture tecnologiche, anche in
relazione a recenti attacchi alle reti di Paesi europei, di disporre,
per le finalita’ di sicurezza nazionale, di un sistema di organi,
procedure e misure, che consenta una efficace valutazione sotto il
profilo tecnico della sicurezza degli apparati e dei prodotti, in
linea con le piu’ elevate ed aggiornate misure di sicurezza adottate
a livello internazionale;
Ritenuta, altresi’, la necessita’ di prevedere, in coerenza con il
predetto sistema, il raccordo con le disposizioni in materia di
valutazione della presenza di fattori di vulnerabilita’ che
potrebbero compromettere l’integrita’ e la sicurezza delle reti
inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati
sulla tecnologia 5G e dei dati che vi transitano, ai sensi
dell’articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
Considerata altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di
disporre anche dei piu’ idonei strumenti d’immediato intervento che
consentano di affrontare con la massima efficacia e tempestivita’
eventuali situazioni di emergenza in ambito cibernetico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 19 settembre 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo
economico, della difesa, dell’interno, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia, per la pubblica
amministrazione e per l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle
reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle
amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali,
pubblici e privati, da cui dipende l’esercizio di una funzione
essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio
essenziale per il mantenimento di attivita’ civili, sociali o
economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui
malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo
improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale,
e’ istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR):
a) sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli
operatori nazionali, pubblici e privati di cui al comma 1, inclusi
nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto
delle misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; alla
predetta individuazione, fermo restando che per gli Organismi di
informazione per la sicurezza si applicano le norme previste dalla
legge 3 agosto 2007, n. 124, si procede sulla base dei seguenti
criteri:
1) il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato,
ovvero assicura un servizio essenziale per il mantenimento di
attivita’ civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi
dello Stato;
2) l’esercizio di tale funzione o la prestazione di tale
servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici
dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero
utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza
nazionale;
b) sono definiti i criteri in base ai quali i soggetti di cui
alla precedente lettera a) predispongono e aggiornano con cadenza
almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei
servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza,
comprensivo della relativa architettura e componentistica;
all’elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli
organizzativi, l’organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con
un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, i soggetti
pubblici e quelli di cui all’articolo 29 del codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, nonche’ quelli privati, individuati ai sensi della
lettera a) trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico;
la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello
sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le
attivita’ di prevenzione, preparazione e gestione di crisi
cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonche’
all’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la
regolarita’ dei servizi di telecomunicazione di cui all’articolo
7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

3. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, che ne disciplina altresi’ i relativi termini
e modalita’ attuative, adottato su proposta del CISR:
a) sono definite le procedure secondo cui i soggetti individuati
ai sensi del comma 2, lettera a), notificano gli incidenti aventi
impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui al
comma 2, lettera b), al Gruppo di intervento per la sicurezza
informatica in caso di incidente (CSIRT) italiano, che inoltra tali
notifiche, tempestivamente, al Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza anche per le attivita’ demandate al Nucleo per la sicurezza
cibernetica; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
assicura la trasmissione delle notifiche cosi’ ricevute all’organo
del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarita’ dei
servizi di telecomunicazione di cui all’articolo 7-bis del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, nonche’ alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico o da
un soggetto di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ovvero al Ministero dello sviluppo economico, se
effettuate da un soggetto privato;
b) sono stabilite misure volte a garantire elevati livelli di
sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi
informatici di cui al comma 2, lettera b), relative:
1) alle politiche di sicurezza, alla struttura organizzativa e
alla gestione del rischio;
2) alla mitigazione e gestione degli incidenti e alla loro
prevenzione, anche attraverso la sostituzione di apparati o prodotti
che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza;
3) alla protezione fisica e logica e dei dati;
4) all’integrita’ delle reti e dei sistemi informativi;
5) alla gestione operativa, ivi compresa la continuita’ del
servizio;
6) al monitoraggio, test e controllo;
7) alla formazione e consapevolezza;
8) all’affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi di
information and communication technology (ICT), anche mediante
definizione di caratteristiche e requisiti di carattere generale.

4. All’elaborazione delle misure di cui al comma 3, lettera b),
provvedono, secondo gli ambiti di competenza delineati dal presente
decreto, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del
Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero della difesa, il
Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e
il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

5. Per l’aggiornamento di quanto previsto dai decreti di cui ai
commi 2 e 3 si procede secondo le medesime modalita’ di cui ai commi
2, 3 e 4 con cadenza almeno biennale.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono disciplinati le procedure, le modalita’ e i termini con cui:
a) fatti salvi i casi di deroga stabiliti dal medesimo
regolamento con riguardo alle forniture di beni e di servizi ICT cui
sia indispensabile procedere in sede estera, i soggetti di cui al
comma 2, lettera a), che intendano procedere all’affidamento di
forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati
sulle reti, sui sistemi informativi e per l’espletamento dei servizi
informatici di cui al comma 2, lettera b), diversi da quelli
necessari per lo svolgimento delle attivita’ di prevenzione,
accertamento e repressione dei reati, ne danno comunicazione al
Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico, che, sulla base di una
valutazione del rischio, anche in relazione all’ambito di impiego e
in un’ottica di gradualita’, puo’, entro trenta giorni, imporre
condizioni e test di hardware e software; in tale ipotesi, i relativi
bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che
condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, l’affidamento
ovvero il contratto al rispetto delle condizioni e all’esito
favorevole dei test disposti dal CVCN; per le forniture di beni,
sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e
servizi informatici del Ministero della difesa, individuati ai sensi
del comma 2, lettera b), il predetto Ministero procede, nell’ambito
delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in
coerenza con quanto previsto dal presente decreto, attraverso un
proprio Centro di valutazione in raccordo con la Presidenza del
Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico per i
profili di rispettiva competenza; resta fermo che per lo svolgimento
delle attivita’ di prevenzione, accertamento e di repressione dei
reati e nei casi in cui si deroga all’obbligo di cui alla presente
lettera, sono utilizzati reti, sistemi informativi e servizi
informatici conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3,
lettera b), qualora non incompatibili con gli specifici impieghi cui
essi sono destinati;
b) i soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e
servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi
informatici di cui al comma 2, lettera b), assicurano al CVCN e,
limitatamente agli ambiti di specifica competenza, al Centro di
valutazione operante presso il Ministero della difesa, la propria
collaborazione per l’effettuazione delle attivita’ di test di cui
alla lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri; il CVCN
segnala la mancata collaborazione al Ministero dello sviluppo
economico, in caso di fornitura destinata a soggetti privati, o alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di fornitura destinata
a soggetti pubblici ovvero a quelli di cui all’articolo 29 del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono inoltrate
altresi’ alla Presidenza del Consiglio dei ministri le analoghe
segnalazioni del Centro di valutazione del Ministero della difesa;
c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di
pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all’articolo 29
del codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2,
lettera a), e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti
privati di cui alla medesima lettera, svolgono attivita’ di ispezione
e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b),
dal comma 3 e dalla lettera a) del presente comma e senza che cio’
comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi,
impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; per le reti, i
sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2,
lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei
reati, alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e alla
difesa e sicurezza militare dello Stato, le attivita’ di ispezione e
verifica sono svolte, nell’ambito delle risorse umane e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema
di protezione di reti e sistemi, nonche’ in tema di prevenzione e di
contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui
dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano
gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di
competenza.

7. Nell’ambito dell’approvvigionamento di prodotti, processi,
servizi ICT e associate infrastrutture destinati alle reti, ai
sistemi informativi e per l’espletamento dei servizi informatici di
cui al comma 2, lettera b), il CVCN assume i seguenti compiti:
a) contribuisce all’elaborazione delle misure di sicurezza di cui
al comma 3, lettera b), per cio’ che concerne l’affidamento di
forniture di beni, sistemi e servizi ICT;
b) ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza e
dell’assenza di vulnerabilita’ note, anche in relazione all’ambito di
impiego, svolge le attivita’ di cui al comma 6, lettera a), dettando,
se del caso, anche prescrizioni di utilizzo al committente; a tali
fini il CVCN si avvale anche di laboratori dallo stesso accreditati
secondo criteri stabiliti da un decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottato entro dieci mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta
del CISR, impiegando, per le esigenze delle amministrazioni centrali
dello Stato, quelli eventualmente istituiti, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, presso le medesime
amministrazioni;
c) elabora e adotta, previo conforme avviso dell’organismo
tecnico di supporto al CISR, schemi di certificazione cibernetica,
laddove, per ragioni di sicurezza nazionale, gli schemi di
certificazione esistenti non siano ritenuti adeguati alle esigenze di
tutela del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

8. I soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo
18 maggio 2018, n. 65, e quelli di cui all’articolo 16-ter, comma 2,
del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, inclusi nel perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica:
a) osservano le misure di sicurezza previste, rispettivamente,
dai predetti decreti legislativi, ove di livello almeno equivalente a
quelle adottate ai sensi del comma 3, lettera b), del presente
articolo; le eventuali misure aggiuntive necessarie al fine di
assicurare i livelli di sicurezza previsti dal presente decreto sono
definite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per i soggetti
pubblici e per quelli di cui all’articolo 29 del codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del
comma 2, lettera a), del presente articolo, e dal Ministero dello
sviluppo economico per i soggetti privati di cui alla medesima
lettera, avvalendosi anche del CVCN; il Ministero dello sviluppo
economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri si raccordano,
ove necessario, con le autorita’ competenti di cui all’articolo 7 del
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
b) assolvono l’obbligo di notifica di cui al comma 3, lettera a),
che costituisce anche adempimento, rispettivamente, dell’obbligo di
notifica di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18
maggio 2018, n. 65, e dell’analogo obbligo previsto ai sensi
dell’articolo 16-ter del codice di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e delle correlate disposizioni attuative; a tal
fine, oltre a quanto previsto dal comma 3, lettera a), anche in
relazione alle disposizioni di cui all’articolo 16-ter del codice di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il CSIRT italiano
inoltra le notifiche ricevute ai sensi del predetto comma 3, lettera
a), all’autorita’ competente di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65.

9. Salvo che il fatto costituisca reato:
a) il mancato adempimento degli obblighi di predisposizione e di
aggiornamento dell’elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei
servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), e’ punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.200.000;
b) il mancato adempimento dell’obbligo di notifica di cui al
comma 3, lettera a), nei termini prescritti, e’ punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;
c) l’inosservanza delle misure di sicurezza di cui al comma 3,
lettera b), e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 250.000 a euro 1.500.000;
d) la mancata comunicazione di cui al comma 6, lettera a), nei
termini prescritti, e’ punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000;
e) l’impiego di prodotti e servizi sulle reti, sui sistemi
informativi e l’espletamento dei servizi informatici di cui al comma
2, lettera b), in violazione delle condizioni imposte dal CVCN o in
assenza del superamento dei test di cui al comma 6, lettera a), e’
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a
euro 1.800.000;
f) la mancata collaborazione per l’effettuazione delle attivita’
di test di cui al comma 6, lettera a), da parte dei soggetti di cui
al medesimo comma 6, lettera b), e’ punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;
g) il mancato adempimento delle prescrizioni indicate dal
Ministero dello sviluppo economico o dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri in esito alle attivita’ di ispezione e verifica svolte
ai sensi del comma 6, lettera c), e’ punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;
h) il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7,
lettera b), e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 250.000 a euro 1.500.000.

10. In caso di inottemperanza alle condizioni o in assenza
dell’esito favorevole dei test di cui al comma 6, lettera a), il
contratto non produce ovvero cessa di produrre effetti, secondo
quanto previsto dalle condizioni ad esso apposte. L’esecuzione
comunque effettuata in violazione di quanto previsto al primo periodo
comporta, oltre alla sanzione di cui al comma 9, lettera e), la
sanzione amministrativa accessoria della incapacita’ ad assumere
incarichi di direzione, amministrazione e controllo nelle persone
giuridiche e nelle imprese, per un periodo di tre anni a decorrere
dalla data di accertamento della violazione.

11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare
l’espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al
comma 6, lettera a), o delle attivita’ ispettive e di vigilanza
previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o
elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la
predisposizione o l’aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2,
lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera
a), o per lo svolgimento delle attivita’ ispettive e di vigilanza di
cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini
prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, e’
punito con la reclusione da uno a cinque anni e all’ente,
responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

12. Le autorita’ competenti per l’accertamento delle violazioni e
per l’irrogazione delle sanzioni sono la Presidenza del Consiglio dei
ministri, per i soggetti pubblici e per i soggetti di cui
all’articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del
presente articolo, e il Ministero dello sviluppo economico, per i
soggetti privati di cui alla medesima lettera.

13. Ai fini dell’accertamento e dell’irrogazione delle sanzioni
amministrative di cui al comma 9, si osservano le disposizioni
contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981,
n. 689.

14. Per i dipendenti dei soggetti pubblici individuati ai sensi del
comma 2, lettera a), la violazione delle disposizioni di cui al
presente articolo puo’ costituire causa di responsabilita’
disciplinare e amministrativo-contabile.

15. Le autorita’ titolari delle attribuzioni di cui al presente
decreto assicurano gli opportuni raccordi con il Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza e con l’organo del Ministero
dell’interno per la sicurezza e la regolarita’ dei servizi di
telecomunicazione, quale autorita’ di contrasto nell’esercizio delle
attivita’ di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155.

16. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento
delle funzioni di cui al presente decreto puo’ avvalersi dell’Agenzia
per l’Italia Digitale (AgID) sulla base di apposite convenzioni,
nell’ambito delle risorse finanziarie e umane disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

17. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 5, dopo il primo periodo e’ aggiunto il
seguente:
«Il Ministero dello sviluppo economico inoltra tale elenco al
punto di contatto unico e all’organo del Ministero dell’interno per
la sicurezza e la regolarita’ dei servizi di telecomunicazione, di
cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.»;
b) all’articolo 9, comma 3, le parole «e il punto di contatto
unico» sono sostituite dalle seguenti:
«, il punto di contatto unico e l’organo del Ministero
dell’interno per la sicurezza e la regolarita’ dei servizi di
telecomunicazione, di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155,».

18. Gli eventuali adeguamenti alle prescrizioni di sicurezza
definite ai sensi del presente articolo, delle reti, dei sistemi
informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni
pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici di cui al comma 2,
lettera a), sono effettuati con le risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

19. Per la realizzazione, l’allestimento e il funzionamento del
CVCN di cui ai commi 6 e 7 e’ autorizzata la spesa di euro 3.200.000
per l’anno 2019 e di euro 2.850.000 per ciascuno degli anni dal 2020
al 2023 e di euro 750.000 annui a decorrere dall’anno 2024.

Per consultare il testo integrale del provvedimento rimandiamo alla Gazzetta Ufficiale.

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