Pec, niente sanzioni fino al 2012 per chi non è ancora in regola

Il Ministero dello Sviluppo economico ha invitato le Camere di Commercio a rinviare almeno fino al prossimo anno l’applicazione delle sanzioni previste per le imprese che, entro il 29 novembre, non hanno comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Da
una parte ci sono la confusione e i dubbi che regnavano tra le società che,
entro il 29 novembre, si dovevano dotare di un indirizzo di posta elettronica
certificata. Dall’altra i problemi derivanti dalla difficile situazione
economica e
il desiderio di evitare aggravi amministrativi. Fatto sta che il Ministero
dello Sviluppo economico ha deciso di chiedere alle Camere di Commercio di
rinviare “almeno fino all’inizio del nuovo
anno
” l’applicazione delle sanzioni previste per chi, entro la data
prevista, non ha ancora fatto pervenire il proprio indirizzo Pec.

Una
richiesta che contrasta decisamente con l’atteggiamento dello stesso Mise che lo
scorso 3 novembre aveva ricordato alle medesime Camere di Commercio
l’importanza dell’applicazione delle sanzioni per chi non era in regola con
quanto previsto dal decreto legislativo 158 del 2008.

Tre
anni, in sostanza, non sembra siano stati sufficienti a fare recepire il
predetto Dl alle società e quindi il Ministero dello Sviluppo economico si è
trovato nelle condizioni di dover chiedere un rinvio. Infatti, al 21 novembre
scorso, risultava avessero comunicato il proprio indirizzo Pec 505.478 società,
ossia solo il 36,5% del numero atteso.

Così,
come cita la circolare del Mise riportata dal sito
del Sole 24 Ore, il Ministero stesso ritiene non sia possibile determinare “l’elemento soggettivo (dolo o
colpa) che è presupposto necessario per l’assoggettamento alla sanzione
amministrativa
”. Di conseguenza, con l’obiettivo di
evitare contenziosi in questa prima fase, viene chiesto alle Camere di
Commercio di evitare di applicare le sanzioni previste. E questo “almeno fino all’inizio del nuovo anno”,
ritenendo “in generale, come corretto
adempimento, anche quello tardivo effettuato entro tale data
”.

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