Agenzia delle Entrate, arriva la Pec dedicata alle compensazioni Iva

Il nuovo canale di comunicazione è a disposizione di contribuenti e professionisti per chiedere chiarimenti sullo scarto di pagamenti telematici eseguiti con compensazione di crediti Iva e segnalare l’avvenuta regolarizzazione, tramite ravvedimento, di indebiti utilizzi in compensazione.

L’Agenzia delle Entrate ha attivato un nuovo canale per
dialogare con contribuenti e professionisti in tema di compensazioni Iva. Si tratta
della Pec (Posta elettronica certificata). Lo ha reso noto l’Agenzia stessa attraverso
la circolare n.16/E in cui spiega che i contribuenti e i professionisti
abilitati dotati di posta elettronica certificata, possono scrivere a dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it
per ricevere assistenza sulle compensazioni Iva.
In particolare, il canale è a disposizione per chiedere chiarimenti sullo
scarto di pagamenti telematici eseguiti con compensazione di crediti Iva e
segnalare l’avvenuta regolarizzazione, tramite ravvedimento, di indebiti
utilizzi in compensazione.

La nota dell’Agenzia, poi, scioglie tutti i dubbi
fornendo le indicazioni per riparare ad errori e dimenticanze.

Recupero del pregresso ma con regole attuali – Se dall’attività di
liquidazione emerge un credito maggiore rispetto a quello dichiarato e la
dichiarazione relativa all’anno successivo è già stata presentata, riporta  la
nota, è necessario “rigenerare” il maggior credito prima di poterlo utilizzare
in compensazione. 

Dichiarazioni multiple – L’Agenzia considera sempre valida e, quindi, sostitutiva
della precedente, l’ultima dichiarazione ricevuta.

Pertanto, se per esempio il contribuente ha presentato più dichiarazioni Iva, un’autonoma a febbraio (con visto di conformità) e una successiva,
erroneamente allegata al modello Unico (senza visto), ha due possibilità per
compensare un credito superiore a 15 mila euro: annullare l’invio di Unico, che
ridà validità alla prima dichiarazione, e ripresentare nuovamente la sola
dichiarazione dei redditi, oppure presentare una terza dichiarazione Iva in
forma autonoma provvista di visto di conformità.

Il plafond segue l’anno di maturazione – I limiti di compensabilità si
calcolano in relazione all’anno di maturazione del credito e non all’anno
solare di utilizzo in compensazione. 

Il credito trimestrale va da sé – Non concorrono al raggiungimento dei limiti
di compensabilità relativi al credito annuale le eventuali compensazioni di
crediti Iva relative ai primi tre trimestri dello stesso anno. 

Ok alle variazioni crediti se in linea con il Dl 78/2009 – È possibile
correggere l’anno di riferimento di un credito Iva  indicato
nel modello F24, con conseguente spostamento del credito al plafond dell’anno
di riferimento, se vengono rispettati i presupposti di disponibilità e
spendibilità.

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