Lavoro parasubordinato (parte III)

Stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa L’art. 1, c. 1202 segg., L. n. 296/2006, ha introdotto la possibilità per i committenti-datori di lavoro di trasformare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anc …

Stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
L’art. 1, c. 1202 segg., L. n. 296/2006, ha introdotto la possibilità per i committenti-datori di lavoro di trasformare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, in rapporti di lavoro subordinato di durata non inferiore a 24 mesi, sulla base di accordi sindacali di stabilizzazione che dovevano essere stipulati entro il 30 settembre 2008 (termine stabilito dall’art. 7, c. 2-bis, D.L. n. 248/2007 conv. L. n. 31/2008). Dopo la stipulazione dell’accordo i lavoratori interessati alla trasformazione erano tenuti a sottoscrivere atti di conciliazione individuale con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso.
I datori di lavoro dovevano versare alla Gestione separata Inps, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico del committente per il periodo di vigenza del contratto di collaborazione di ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro (per le modalità di rateazione: Inps mess. n. 24715/2007).
Il versamento dei contributi dovuti comporta l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia contributi e di imposte sui redditi, nonché delle connesse sanzioni amministrative. Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori in questione.
Il Ministero del lavoro, con la nota n. 11899/2007, ha illustrato i criteri per la valutazione degli accordi volti a promuovere la stabilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative; ulteriori istruzioni per la corretta applicazione della norma che ha stabilito la proroga al 30 settembre 2008 del termine per aderire alla procedura di trasformazione sono state fornite con la circolare n. 8/2008.

Contenuto degli accordi
L’art. 1, comma 1203, L. n. 296/2006 stabilisce che gli accordi sindacali "promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato". Da ciò si evince che detti accordi provvedono sia ad individuare la platea dei destinatari del processo di trasformazione che le tipologie contrattuali, pur sempre riconducibili a rapporti di lavoro subordinato, cui è possibile fare ricorso.
Quanto all’individuazione delle tipologie contrattuali mediante le quali è possibile procedere alla trasformazione, le stesse devono essere tutte riconducibili a rapporti di natura subordinata. In proposito va considerato che la tipologia di contratto utilizzato non può non incidere sui criteri di approvazione dell’accordo da parte del Ministero in considerazione del meccanismo di cofinanziamento statale del contributo straordinario integrativo. Va infatti osservato che, stante il contingentamento delle risorse pubbliche stanziate, appaiono meritevoli di una miglior considerazione e di una valutazione preferenziale quegli accordi che prevedono criteri prioritari di trasformazione mediante:
– contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
– contratti part-time a tempo indeterminato superiori a 25 ore settimanali;
– contratti a tempo determinato;
– contratti di apprendistato.
Fra le tipologie contrattuali ammissibili alla procedura si ritiene invece che vada esclusa l’ipotesi del contratto di inserimento che ha una durata massima di 18 mesi; le ipotesi di lavoro part-time con prestazione inferiore alle 25 ore settimanali potranno essere ritenute ammissibili ove il limite minimo settimanale non sia inferiore alle 12 ore.
Quanto alla platea dei destinatari dell’accordo, la previsione secondo cui "l’accordo sindacale (…) comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi", impone alle parti stipulanti di definire compiutamente i criteri di individuazione dei collaboratori ammessi alla trasformazione, tenendo presenti gli elementi ed i presupposti oggettivi risultanti dalla verbalizzazione.
La procedura di trasformazione trova applicazione anche nei confronti di rapporti di collaborazione già oggetto di accertamento in sede amministrativa o giudiziale, purché non sussistano provvedimenti o sentenze di natura "definitiva", che abbiano già ricondotto i predetti rapporti nell’ambito del lavoro subordinato con i conseguenti effetti sia sul piano contributivo e sanzionatorio. Ciò comporta che il limite alla possibilità di trasformazione è rappresentato da titoli esecutivi non impugnati (ordinanze ingiunzione o cartelle esattoriali) ovvero da sentenze passate in giudicato che accertino l’esistenza dei rapporti di lavoro subordinato.

Preclusione degli accertamenti ispettivi
L’art. 1, comma 1207, della L. n. 296/2006 stabilisce che "per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni".
Sotto il profilo soggettivo, la formulazione normativa va riferita ai soli collaboratori stabilizzati e per i relativi periodi di attività denunciata. Sotto il profilo oggettivo, invece, sembrano esclusi dall’accertamento i soli aspetti "di natura fiscale e contributiva" legati a detti rapporti con la possibilità, quindi, che il personale ispettivo possa verificare, ad esempio, eventuali violazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, non riconducibili in alcun modo alle predette materie.

Limiti al risarcimento del danno per assunzioni a tempo indeterminato
L’art. 50, L. n. 183/2010, determina la misura del risarcimento spettante al prestatore di lavoro nel caso in cui sia stata accertata la natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa rientrante nella procedura di stabilizzazione di cui all’art. 1, commi 1202 segg., L. n. 296/2006.
Fatte salve le sentenze passate in giudicato, nel caso richiamato il datore di lavoro che abbia già offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato, ai sensi della disciplina sulla stabilizzazione dell’occupazione, ed abbia ulteriormente offerto dopo il 24 novembre 2010 la conversione a tempo indeterminato del contratto in corso ovvero l’assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto precedentemente in essere, è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con la corresponsione di un importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8, L. n. 604/1966 (dimensioni dell’impresa, numero dei dipendenti, comportamento e condizioni delle parti, anzianità di servizio del lavoratore).

Trasformazione dei rapporti nelle attività di call center
La riapertura dei termini per aderire alla procedura di trasformazione disciplinata dall’art. 1, commi 1202 e ss., della L. n. 296/2006, trova applicazione anche per le imprese che operano nelle attività di call center le quali hanno già avviato da tempo tale percorso di trasformazione.
Ciò comporta che, sia le imprese che ad oggi non hanno aderito alla procedura che quelle che hanno sottoscritto accordi parziali o carenti – in quanto non riferiti a tutti i collaboratori oggetto di possibile trasformazione ovvero accordi non in linea con i requisiti minimi di legge – possono attivare il percorso di trasformazione dei rapporti ovvero ampliare la platea dei collaboratori oggetto dei precedenti accordi sindacali.
Nel richiamare l’esperienza maturata nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati durante il primo periodo di attivazione della procedura, il Ministero precisa, nella circolare n. 8/2008, che la prestazione di attività out bound non può essere correttamente qualificata autonoma ma subordinata qualora si riscontri anche una sola delle seguenti criticità:
a) il progetto o programma di lavoro non individui la specifica campagna promozionale cui l’operatore è assegnato;
b) la prestazione di lavoro non sia circoscritta alle sole attività out bound e contempli, sia pur parzialmente, anche attività in bound;
c) la prestazione di lavoro non sia resa nell’ambito di un fascia oraria con possibilità per il collaboratore di gestire comunque la quantità e la collocazione temporale della stessa;
d) le concrete modalità di effettuazione della prestazione siano vincolate all’utilizzo di sistemi informatici che non consentono l’autodeterminazione dei ritmi lavorativi;
e) la postazione non sia dotata di apposito dispositivo "break" che consenta al collaboratore di interrompere in qualsiasi momento lo svolgimento della prestazione;
f) il committente eserciti il potere direttivo o disciplinare nei confronti dell’operatore.

 

(per maggiori approfondimenti vedi Manuale lavoro, Novecento Media)

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