Lavoro parasubordinato (parte II)

Casistica Nel nostro ordinamento, per consolidato principio giurisprudenziale (vedi ad es. Cass. 10 maggio 2003, n. 7171), qualunque attività lavorativa economicamente apprezzabile può essere astrattamente riconducibile allo schema contrattuale del lav …

Casistica
Nel nostro ordinamento, per consolidato principio giurisprudenziale (vedi ad es. Cass. 10 maggio 2003, n. 7171), qualunque attività lavorativa economicamente apprezzabile può essere astrattamente riconducibile allo schema contrattuale del lavoro subordinato (art. 2094 cod. civ.) o del lavoro autonomo (art. 2222 cod. civ.). Ne consegue che l’ascrivibilità del concreto rapporto all’uno o all’altro schema negoziale dipende, nelle singole fattispecie, dall’accertamento dell’effettiva natura e del reale contenuto del rapporto stesso oltre che dalle concrete modalità di espletamento della prestazione.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione, l’elemento peculiare che distingue il primo dal secondo tipo di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, esercitato attraverso l’emanazione di ordini specifici sulle modalità di realizzazione dell’attività lavorativa offerta e verificata in concreto mediante l’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo.
Non assumono invece rilievo determinante – essendo spesso compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato sia con il lavoro autonomo parasubordinato – altri caratteri dell’attività lavorativa, come la continuità della prestazione, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell’impresa, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo, le modalità di erogazione del compenso, l’assenza del rischio e l’osservanza di un orario.
Si evidenziano di seguito le valutazioni espresse in sede amministrativa o giudiziaria in ordine alla qualificazione di specifiche attività che possono presentare caratteristiche riconducibili sia allo schema contrattuale del lavoro autonomo che subordinato.

Addetti alle pulizie
Indici sintomatici del vincolo della subordinazione insito nel rapporto sono la predeterminazione dell’orario di lavoro, l’esecuzione della attività lavorativa con strumenti e materiali del committente, il divieto di farsi sostituire da terzi, la natura principale dell’attività.
La Cassazione ha formulato le seguenti argomentazioni in un caso di affidamento ad un lavoratore, nella forma dell’appalto, di semplici lavori di pulizia ed in cui si chiedeva il riconoscimento del carattere subordinato e non autonomo della prestazione anche in assenza di evidenti manifestazioni del potere direttivo e disciplinare del preteso datore di lavoro (sentenza 5 maggio 2004, n. 8569).
Premesso che l’esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell’incarico conferito, in ipotesi di prestazioni di carattere elementare, ripetitive e puntualmente determinate quanto a modalità esecutive è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l’incidenza del rischio economico, l’osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e via di seguito.
L’attenuazione del potere direttivo e disciplinare, tale da non escludere pregiudizialmente la sussistenza della subordinazione e da consentire il ricorso ai menzionati criteri sussidiari, è di solito riscontrata in relazione a prestazioni lavorative dotate di maggiore elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo (quali, ad esempio, quelle del giornalista), tuttavia un analogo strumento discretivo può validamente adottarsi, all’opposto, con riferimento a mansioni estremamente elementari e ripetitive, le quali, proprio per la loro natura, non richiedono in linea di massima l’esercizio di quel potere gerarchico. Si vuol dire con ciò che ove la prestazione lavorativa sia assolutamente semplice e routinaria e con tali caratteristiche si protragga per tutta la durata del rapporto, l’esercizio del potere direttivo del datore di lavoro potrebbe non avere occasione di manifestarsi (come del resto affermato da Cass. n. 3674 del 2000, secondo cui l’esistenza del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro "è sicuro indice di subordinazione, mentre la relativa assenza non è sicuro indice di autonomia").
Versando in una di quelle ipotesi in cui l’appartenenza di un rapporto all’area dell’autonomia ovvero della subordinazione non può ragionevolmente essere apprezzata con esclusivo riferimento all’esercizio del potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro, è necessario far ricorso ai criteri distintivi sussidiari elaborati dalla giurisprudenza e verificare se possano o meno assumere valore significativo: la continuità e la durata del rapporto; le modalità del pagamento del corrispettivo; la circostanza che gli strumenti di lavoro utilizzati nel servizio di pulizia sono a carico del datore di lavoro; la disciplina dell’orario di lavoro, che si assume stabilito discrezionalmente ma che doveva coincidere, nella fattispecie esaminata, con la chiusura degli uffici.
In correlazione a tale ultimo elemento la Corte sottolinea la necessità di accertare se il prestatore intrattenesse nel contempo altri rapporti di lavoro (non importa se autonomo o subordinato, se di pulizia o di altra natura) in favore di altri committenti e per renderli compatibili individuasse a suo piacimento le ore da impiegare nell’attività di pulizia ovvero se la sua libertà si manifestasse nella mera facoltà di svolgere il suo lavoro in fasce oscillanti (iniziando, ad esempio, talvolta alle 15, talaltra alle 16 e così via), ma sempre nei limiti prefissati dall’altro contraente e con l’obbligo, ad ogni modo, di espletare pur sempre quotidianamente l’incarico assegnato nell’arco  di circa quattro ore giornaliere.

Addetti alla ricezione scommesse
La Corte di cassazione ha avuto occasione di pronunciarsi in svariate ipotesi concernenti rapporti tra agenzie ippiche e addetti alla ricezione delle scommesse sulle corse dei cavalli, retribuiti a seconda delle ore prestate nei diversi turni predisposti, che i lavoratori erano tuttavia liberi di accettare.
In queste decisioni si è pervenuti generalmente alla affermazione della natura subordinata del rapporto di lavoro e ciò non solo con riguardo ai lavoratori a tempo pieno ed a quelli stabilmente occupati a tempo parziale, ma anche rispetto a quelli cui era riconosciuta la facoltà, ogni volta, di accettare o meno il turno predisposto e, in caso di impossibilità sopravvenuta, di avvertire il datore di lavoro o di attivarsi per cercare un sostituto nell’ambito del gruppo dei lavoratori a disposizione, in quanto – in quest’ultimo caso – non veniva meno la personalità della prestazione, essendo la retribuzione corrisposta all’effettivo erogatore della prestazione lavorativa (Cass. 1° luglio 1999, n. 6761).

Autotrasportatori (padroncini)
Il Ministero del lavoro ha espresso le proprie valutazioni n ordine alla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra "padroncini" e imprese di trasporti (Inps circ. n. 218/1996).
Al riguardo il Ministero, dopo aver chiarito che la concreta qualificazione giuridica dei singoli rapporti dei c. d. "padroncini" – come del resto di tutti gli altri rapporti di lavoro nei diversi settori produttivi – nelle specifiche situazioni di fatto in cui essi concretamente operano non si presta ad aprioristiche soluzioni interpretative di carattere generale, riconosce in via generale natura autonoma al rapporto di lavoro in presenza di elementi quali:
– la constatazione che l’organizzazione del lavoro di questo tipo di attività non comporta un rapporto di subordinazione e di eterodirezione, ma richiede invece di avvalersi di una pluralità di unità organizzative con rischio di impresa a loro carico;
– la mancanza di interventi delle aziende di spedizione e trasporto a favore di trasportatori che, nell’ambito della loro attività imprenditoriale, subiscano eventi negativi, quale ad esempio la rottura del mezzo di trasporto di loro proprietà;
– la natura degli accordi tra le rappresentanze associative degli spedizionieri vettori e quelle dei cosiddetti "padroncini"  (non si tratta di contratti collettivi di lavoro ma di accordi tra imprese);
– la non attinenza delle direttive per l’esecuzione del trasporto ai concetti di subordinazione ed eterodirezione, ma la loro stretta correlazione al tipo di contratto stipulato; il contratto di trasporto è infatti soggetto a specifiche condizioni di tempo e di luogo di esecuzione.

Professionisti incaricati di elaborazioni contabili
In relazione all’inquadrabilità come autonome o subordinate delle prestazioni rese da un professionista (incaricato di curare determinate elaborazioni contabili nell’ambito di uno studio professionale) – ove le prestazioni necessarie per il perseguimento dei fini dello studio professionale siano organizzate in maniera tale da non richiedere l’esercizio da parte del datore di lavoro di un potere gerarchico, concretizzantesi in ordini specifici e nell’esercizio del potere disciplinare – non può farsi ricorso ai criteri distintivi costituiti dall’esercizio dei poteri direttivo e disciplinare; né possono considerarsi indicativi della natura del rapporto elementi come la fissazione di un orario per lo svolgimento della prestazione, o eventuali controlli nell’adempimento della stessa, se non si traducono nell’espressione del potere conformativo sul contenuto della prestazione, proprio del datore di lavoro.
In tale ipotesi, secondo Cass. 11 maggio 2005, n. 9894, la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della eteroorganizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l’organizzazione sia limitata al coordinamento dell’attività del professionista con quella dello studio professionale, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere, direttamente e continuativamente, dall’interesse dello studio professionale.

Insegnanti di scuole private
Il rapporto di lavoro degli insegnanti che prestano la loro attività lavorativa presso istituti scolastici privati, è qualificato normalmente subordinato, per il fatto che gli insegnanti sono comunque funzionalmente inseriti nell’organizzazione dell’impresa scolastica.
Secondo l’Inps (circ. n. 218/1996, n. 210/1997, n. 108/2000) deve peraltro escludersi il carattere della subordinazione e configurarsi un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in presenza dei seguenti elementi obiettivi:
– mancata imposizione al docente di un orario prestabilito;
– compenso determinato in relazione alla professionalità ed alle singole prestazioni;
– assenza di vincoli e di sanzioni disciplinari;
– piena autonomia, da parte del docente, nella scelta delle modalità tecniche per la trattazione degli argomenti;
– volontà dei contraenti diretta ad escludere la subordinazione.
L’elemento  dell’inserimento nell’organizzazione scolastica di per se non è sufficiente a qualificare il rapporto come subordinato. Perchè ciò avvenga è necessario che l’inserimento sia ulteriormente caratterizzato dall’assenza di autonomia dell’insegnante, avuto anche riguardo al concreto esercizio del potere gerarchico e di controllo da parte dei gestori della scuola.

Lettura di contatori
L’attività dell’addetto alla rilevazione periodica dei consumi elettrici ed alla trascrizione dei dati sui supporti forniti dal committente ha caratteristiche di autonoma collaborazione in presenza di: modalità di corresponsione del compenso sulla base dei risultati delle verifiche, assenza di vincoli di orario, organizzazione autonoma dell’attività e totale libertà delle "letture" giornaliere, possibilità del lavoratore rimessa esclusivamente alla sua scelta (salvo l’onere di comunicazione del nominativo dell’incaricato ma senz’alcun intervento del committente) di farsi sostituire. A tal fine non sono state ritenute particolarmente significative le comparazioni fra le prestazioni dei "letturisti" subordinati, dipendenti dallo stesso committente, rispetto a quelli che organizzano in modo autonomo "le modalità dell’adempimento dell’obbligazione di lavoro, seppure vincolate a tempi ristrettissimi" (Cass. 10 maggio 2003, n. 7171).

Medici, biologi, paramedici, terapisti
Per l’accertamento della natura autonoma o subordinata dei rapporti di lavoro instaurati da strutture sanitarie private con medici, biologi, paramedici, tecnici, terapisti della riabilitazione, particolare rilievo assumono, secondo l’Inps (circ. n. 159/1993), le clausole contrattuali che riguardano l’autonomia, anche tecnica, di espletamento delle prestazioni rese dai collaboratori professionali operanti nelle strutture, concernenti:
a) la libera determinazione dei modi e tempi di svolgimento dell’incarico professionale, con particolare riguardo alla scelta degli orari e dei giorni lavorativi da concordarsi con il committente compatibilmente con alcuni orari "fisiologicamente" obbligati o prestabiliti;
b) la possibilità di farsi sostituire da altri professionisti, indipendentemente da ogni direttiva del committente;
c) la non obbligatorietà di fornire giustificazioni in caso di assenza ma, solamente, una semplice comunicazione dell’impedimento.
Inoltre, non è – di massima – considerata rilevante ai fini dell’accertamento della natura subordinata del rapporto, l’utilizzazione da parte del collaboratore professionale delle attrezzature, degli strumenti e dei materiali di proprietà della struttura sanitaria, laddove l’uso di essi necessiti di specifica autorizzazione da parte delle autorità competenti e/o di collaudo periodico a tutela e garanzia dei requisiti di legge.

Promoters e merchandisers
Secondo una decisione della magistratura di merito (App. Bologna 28 dicembre 2007, n. 560) l’attività svolta all’interno di supermercati e ipermercati da promoters (incaricati di eseguire in spazi di facile accesso la presentazione e la tentata vendita di determinati prodotti) e da merchandisers (incaricati di eseguire il caricamento dei prodotti nel bancale di magazzino e da questo alla linea di esposizione) cui venivano richieste prestazioni di natura occasionale, assume carattere di collaborazione autonoma in presenza di elementi quali:
– la possibilità per gli interessati, che collaboravano anche per altri committenti, di rifiutare l’offerta senza dover giustificare la propria indisponibilità;
– la determinazione del compenso non in quote orarie ma per giornata di lavoro;
– l’assenza di direttive/controlli sui tempi e sui modi di svolgimento della prestazione di lavoro (le modalità attuative delle promozioni erano decise da ciascun promoter in base all’esperienza maturata e all’afflusso della clientela nel supermercato);
– non era previsto alcun obbligo di orario (quando terminava la merce da promuovere, i promoters erano liberi di lasciare il supermercato in qualsiasi momento);
– non risultava mai esercitato alcun potere disciplinare.

Strillonaggio
In una fattispecie in cui la distribuzione del quotidiano non era basata su di un numero fisso di venditori, né sussisteva un obbligo di presenza giornaliera, la Cassazione (sentenza 23 dicembre 2004, n. 23897) ha considerato l’attività di vendita ambulante di giornali rientrare nell’area della parasubordinazione, pur essendo gli "strilloni" completamente liberi di determinare il numero dei giorni e la cadenza dell’impegno nella settimana, o anche quella di poter mancare per propri impegni diversi per una intera settimana. La continuità dell’impegno emergeva infatti da varie circostanze: la copertura delle postazioni migliori per la vendita ambulante del giornale avveniva sulla base della priorità acquisita nel tempo dal singolo collaboratore; in media, gli addetti alla distribuzione avevano mostrato una cadenza di presenza settimanale notevole; il committente predisponeva ogni settimana uno schema delle postazioni e dei nominativi che le avrebbero coperte.
La presenza di una programmazione (elastica indubbiamente) faceva logica assegnazione sulla continuità di presenze che si riscontra per queste tipologie contrattuali – ad avviso dei giudici d’appello – sulla base di una disamina ex post, nella prosecuzione nel tempo di prestazioni che fossero tutte riconducibili al contratto inizialmente stipulato. In una sorta di reductio ad unum legittimata dall’implicito elemento volitivo espresso dal collaboratore mediante la reiterazione comunque ravvicinata dell’attività giornaliera, dette prestazioni risultavano ricostruibili, pertanto, come esplicazione nel tempo dell’elastica (non per questo aleatoria, appunto) obbligazione di lavoro assunta dai vari venditori ambulanti.

Steward negli stadi di calcio
Secondo il Ministero del lavoro (lettera circ. n. 6544/2009), le prestazioni rese dagli steward, a norma del D.M. 8 agosto 2007 che regola l’organizzazione di tale tipo di servizio negli impianti sportivi, devono considerarsi – in linea generale e salvo il riscontro in concreto di diverse modalità organizzative – quali prestazioni rese in regime di subordinazione.
Numerosi sono, infatti, gli indici di subordinazione rinvenibili nel citato decreto che denotano la totale assenza di autonomia operativa e organizzativa, fra i quali l’assoggettamento degli steward al potere direttivo e di controllo altrui con inserimento nell’ambito di una struttura rigidamente e gerarchicamente organizzata.
Analoga considerazione deve essere effettuata con riferimento al requisito della occasionalità delle prestazioni, difficilmente riscontrabile in tale tipologia di attività, dovendo il servizio di stewarding essere garantito con continuità e in coordinamento con le Autorità pubbliche preposte alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, come risulta, in particolare, dall’art. 5 del decreto che detta specifiche disposizioni operative per la predisposizione dell’organigramma (approvazione del piano almeno tre giorni prima della gara da parte del Gruppo operativo sicurezza, redazione dell’elenco del personale impiegato, associazione a ciascun nominativo di un numero progressivo, specificazione dell’area o settore di impiego e delle mansioni assegnate a ciascuna unità operativa) e dall’art. 6 che individua in maniera dettagliata le modalità operative del servizio da svolgere (attività di prefiltraggio degli spettatori nelle aree antistanti lo stadio, filtraggi all’ingresso, verifica dei titoli di accesso, instradamento del pubblico verso i posti designati e controllo sugli impianti).
A conferma di tale impostazione il Ministero evidenzia infine che le stesse organizzazioni sportive, pur riconoscendo la liceità del ricorso all’appalto esterno ed alla somministrazione, hanno individuato (in un "documento condiviso" da CONI, FIGC-Lega Nazionale Professionisti e Lega Professionisti serie C), come tipologie contrattuali applicabili alla figura professionale in esame il contratto di lavoro part-time, il lavoro intermittente e quello accessorio.

(per maggiori approfondimenti vedi Manuale lavoro, Novecento Media)

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