Lavoro a progetto (parte I)

Il lavoro a progetto, introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, costituisce una nuova tipologia contrattuale che trova collocazione sistematica nell’ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Il Minis …

Il lavoro a progetto, introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, costituisce una nuova tipologia contrattuale che trova collocazione sistematica nell’ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti interpretativi con le circolari n. 1/2004 e n. 4/2008.
Dal 24 ottobre 2003 l’instaurazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa deve avvenire, secondo il modello approntato dal legislatore, con riferimento ad un progetto specifico o programma di lavoro, in manca del quale il rapporto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino dal momento della sua costituzione.
Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina previgente al D.Lgs. n. 276/2003, non riconducibili a un progetto o a una fase di esso, hanno mantenuto efficacia fino alla scadenza e, in ogni caso, non oltre il 24 ottobre 2005.
La stabilizzazione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, trova applicazione anche al lavoro a progetto.

Definizione e campo di applicazione
Rientrano nella nuova tipologia i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa "riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa" (art. 61, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003).
Sul piano generale il lavoro a progetto non assorbe tutti i modelli contrattuali riconducibili in senso lato all’area della c. d. parasubordinazione. L’art. 61 esclude espressamente dalla disciplina del lavoro a progetto le seguenti attività che possono comunque rientrare nell’ambito del lavoro parasubordinato:
–  le prestazioni considerate “occasionali” in quanto di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente, sia superiore a 5 mila euro.
–  i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, regolati da discipline speciali;
– le professioni intellettuali, per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
– le collaborazioni rese nei confronti degli associati a società dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art. 90, L. n. 289/2000). L’art. 3, L. n. 23/1981 ha previsto talune ipotesi in cui la prestazione sportiva dell’atleta è resa con contratto di lavoro autonomo che può anche svolgersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa; in quest’ultimo caso non si applica la disposizione che prevede la necessità dell’indicazione di un progetto;
–  i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
– i partecipanti a collegi e commissioni (anche di natura tecnica);
– i collaboratori che siano titolari di pensione di vecchiaia, compresi i titolari di pensione di anzianità o di invalidità che, ai sensi della normativa vigente, al raggiungimento del 65° anno di età vedono automaticamente trasformato il loro trattamento in pensione di vecchiaia.

Sono da ritenersi esclusi altresì i contratti di collaborazione coordinata e continuativa senza progetto con autisti e personale addetto al servizio di scorte tecniche di cui al D.M. 18 luglio 1997 (ML nota n. 11/2007).

Forma e contenuto del contratto
Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta, almeno ai fini della prova, e deve contenere i seguenti elementi (art. 62, D.Lgs. n. 276/2003):
–  indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
– indicazione del progetto o programma di lavoro, o fase di esso che viene dedotto in contratto;
–  il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
–  le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa;
– le eventuali misure per la tutela della salute e della sicurezza del collaboratore a progetto, oltre a quanto previsto per legge.
È stato sottolineato che, seppure la forma scritta sia richiesta solo ai fini della prova, quest’ultima assume valore decisivo rispetto alla individuazione del progetto o programma di lavoro: in assenza di forma scritta non sarà infatti agevole per le parti dimostrare la sussistenza di un elemento essenziale di questo tipo di contratto.  
Come si è detto i contratti in esame devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente. Il progetto, il programma o fase di esso, così determinati, diventano parte del contratto di lavoro e devono essere specificati per iscritto ed individuati nel loro contenuto caratterizzante al fine di delimitare l’utilizzo del lavoro coordinato e continuativo a quelle sole prestazioni che siano genuinamente autonome perché definite in funzione di un risultato predeterminato che le caratterizza e ne delimita l’ambito di svolgimento. Un risultato che le parti definiscono pertanto in tutti i suoi elementi qualificanti al momento della stipulazione del contratto e che il committente, a differenza del datore di lavoro subordinato, non può successivamente variare in modo unilaterale.
In particolare deve intendersi:
– per “progetto” di lavoro, un’attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione. Il progetto può essere connesso all’attività principale od accessoria dell’impresa. L’individuazione del progetto da dedurre nel contratto compete al committente. Le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al progetto sono insindacabili;
– per “programma” di lavoro (o fase di esso), un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale. Il programma di lavoro o la fase di esso si caratterizzano, infatti, per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali.
Nell’ambito del progetto o del programma la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità deve essere rimessa al collaboratore in quanto l’interesse del creditore è relativo al perfezionamento del risultato convenuto e non, come avviene nel lavoro subordinato, alla disponibilità di una prestazione di lavoro eterodiretta.
Le collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto hanno una durata determinata o comunque determinabile, in funzione della durata e delle caratteristiche del progetto, del programma di lavoro o della fase di esso. Nel caso di programma di lavoro la determinabilità della durata può dipendere dalla persistenza dell’interesse del committente alla esecuzione del progetto, programma di lavoro o fase di esso. La determinabilità del termine è dunque funzionale ad un avvenimento futuro, certo nell’an ma non anche necessariamente nel quando.
Qualora il collaboratore a progetto debba operare all’interno del ciclo produttivo del committente, sarà necessario un coordinamento delle sue prestazioni con le esigenze dell’organizzazione del committente.
Il coordinamento può essere riferito sia ai tempi di lavoro che alle modalità di esecuzione del progetto o del programma di lavoro, ferma restando, ovviamente, l’impossibilità del committente di richiedere una prestazione o un’attività esulante dal progetto o programma di lavoro originariamente convenuto.

(per maggiori approfondimenti vedi Manuale lavoro, Novecento Media)

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