Iva, operazioni assimilate

Il regime fiscale per l’introduzione di beni in Italia.

INTRODUZIONI DI BENI IN ITALIA

Anche se non danno luogo al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su un bene da un soggetto ad un altro, sono assimilate agli acquisti intracomunitari:
• le introduzioni nel territorio dello Stato di beni;
• provenienti da altro Stato UE;
• da parte o per conto di un soggetto IVA.
Enti non commerciali senza attività IVA
Le predette operazioni sono assimilate agli acquisti intracomunitarie anche quando sono effettuate da un ente non commerciale senza attività IVA, se hanno ad oggetto beni precedentemente importati in altro Stato UE dallo stesso soggetto.
Sono comprese nell’assimilazione le destinazioni nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell’esercizio dell’impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato UE.
In pratica è assimilata all’acquisto intracomunitario l’operazione in cui, in assenza di un passaggio di beni tra soggetti diversi, un unico soggetto trasferisce fisicamente (anche per mezzo di terzi) beni mobili materiali da un altro Stato UE all’Italia.
Opere immateriali
L’introduzione in Italia di nastri, bobine e altri supporti contenenti opere immateriali al fine dello sfruttamento del diritto d’autore, non costituisce acquisto intracomunitario (circ. 23.2.1994, n. 13, par. B.1.3).
Software o altri prodotti standardizzati
L’introduzione in Italia di dischi, nastri, cassette e altri supporti relativi a software standardizzato, costituisce acquisto intracomunitario (circ. 23.2.1994, n. 13, par. B.1.3).
Tentata vendita
L’introduzione in Italia per tentata vendita costituisce acquisto intracomunitario al momento della cessione. A tale momento il soggetto cedente deve fatturare l’acquisto intracomunitario (introduzione di beni in Italia) e la successiva cessione come operazione interna in Italia (ris. 10.3.2000, n. 30/E).
Esclusioni – Sono escluse dall’assimilazione, e quindi non costituiscono acquisti intracomunitari, le introduzioni in Italia di beni:
• per operazioni di perfezionamento e manipolazione;
• per utilizzo temporaneo;
• da installare, montare o assiemare.
Art. 38, c. 3, lett. b, D.L. n. 331/1993; circ. 23.2.1994, n. 13, par. B.1.2
OPERAZIONI DI PERFEZIONAMENTO E MANIPOLAZIONE
Sono esclusi dall’assimilazione, e quindi non costituiscono acquisti intracomunitari, i casi in cui i beni sono introdotti in Italia:
• per essere oggetto di operazioni di perfezionamento (di cui all’art. 4, n. 31, Reg. CE n. 450/2008) o di manipolazione usuali (di cui all’art. 141, Reg. CE n. 450/2008), cioè di lavorazioni e altri servizi materiali relativi a beni;
• se il committente è soggetto IVA;
• e i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente nello Stato UE di provenienza o, per conto del committente, in altro Stato UE o fuori dalla UE.
Art. 38, c. 3, lett. b, D.L. n. 331/1993; circ. 23.2.1994, n. 13, par. B.1.3
UTILIZZO TEMPORANEO
Sono esclusi dall’assimilazione, e quindi non costituiscono acquisti intracomunitari, i casi in cui:
• i beni sono introdotti in Italia per essere temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni;
• ovvero si tratta di beni che, se fossero importati, beneficierebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali.
Limite temporale – Per il concetto di “temporaneo utilizzo”, si può fare riferimento al periodo di 24 mesi utilizzato per definire la durata della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali (ris. 19.6.2008, n. 252).
Art. 38, c. 3, lett. b, D.L. n. 331/1993; circ. 23.2.1994, n. 13, par. B.1.3
BENI DA INSTALLARE, MONTARE O ASSIEMARE
Sono esclusi dall’assimilazione, e quindi non costituiscono acquisti intracomunitari, i casi in cui i beni sono introdotti in Italia, in esecuzione di una cessione, per essere installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto.
Cesssione di beni – In tal caso si tratta di una cessione di beni, che di norma si considera effettuata in Italia.
Art. 38, c. 3, lett. b, D.L. n. 331/1993; circ. 23.2.1994, n. 13, par. B.1.3

ENTI NON COMMERCIALI SENZA ATTIVITÀ IVA

Gli acquisti di beni provenienti da altro Stato UE con cedente soggetto IVA:
• quando sono effettuati da enti non commerciali senza attività IVA;
• costituiscono operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari.
Esclusioni – Sono esclusi gli acquisti effettuati entro i limiti di una franchigia.
Art. 38, c. 1, c. 3, lett. c, e c. 5, lett. c, D.L. n. 331/1993; circ. 23.2.1994, n. 13, par. B.1.1 e B.12
FRANCHIGIA
Gli acquisti effettuati dagli enti non commerciali senza attività IVA sono esclusi dalle operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari:
• nei limiti della stessa franchigia e salva la stessa contraria opzione;
• previste per i produttori agricoli e i soggetti con IVA indetraibile.
Revoca dell’opzione
Per gli enti non soggetti IVA l’eventuale revoca dell’opzione va effettuata con lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.
Art. 38, c. 5, lett. c, D.L. n. 331/1993; circ. 23.2.1994, n. 13, par. B.1.2 e B.12.1
INTRODUZIONI IN ITALIA DI BENI IMPORTATI IN ALTRO STATO UE
Anche se non danno luogo al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su un bene da un soggetto ad un altro, sono assimilate agli acquisti intracomunitari:
• le introduzioni nel territorio dello Stato di beni;
• provenienti da altro Stato UE;
• da parte o per conto di enti non commerciali senza attività IVA;
• se i beni introdotti in Italia da tali soggetti erano stati precedentemente importati in altro Stato UE dagli stessi soggetti.
Art. 38, c. 3, lett. b e lett. d, D.L. n. 331/1993; circ. 23.2.1994, n. 13, par. B.1.2

ACQUISTI DI MEZZI DI TRASPORTO NUOVI

Gli acquisti di beni provenienti da altro Stato UE , se hanno ad oggetto mezzi di trasporto nuovi:
• quando non rientrano tra gli acquisti intracomunitari in senso proprio (in quanto privi degli elementi soggettivi relativi al cedente o all’acquirente);
• costituiscono una specifica categoria di operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari.
In pratica gli acquisti di mezzi di trasporto nuovi costituiscono una specifica categoria di operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari quando:
• il cedente non agisce in qualità di soggetto IVA o è in regime di esonero;
• ovvero l’acquirente è: a) una persona fisica che non acquista nell’esercizio di un’attività IVA; b) o un ente non commerciale che non acquista nell’esercizio di un’attività IVA.
Introduzione di beni – La disposizione si applica soltanto per gli acquisti a titolo oneroso. Pertanto, l’eventuale mera introduzione in Italia di mezzi di trasporto nuovi costituisce acquisto intracomunitario solo se ricorrono tutti i requisiti, anche relativi al soggetto, dell’introduzione di beni assimilata all’acquisto intracomunitario (ris. 17.12.2007, n.
377).
Rientro in Italia con autovettura acquistata in Germania
Non costituisce acquisto intracomunitario (e quindi non è soggetto ad IVA in Italia) l’introduzione in Italia di un’autovettura acquistata in Germania da parte di un privato che si era ivi trasferito per motivi di lavoro e che successivamente è rientrato in Italia portando con sé l’autovettura (ris. 17.12.2007, n. 377; ris. 17.6.1996, n. 101).
Art. 38, c. 3, lett. e), D.L. n. 331/1993; circ. 23.2.1994, n. 13, par. B.1.2
MEZZI DI TRASPORTO NUOVI
Si considerano mezzi di trasporto nuovi le imbarcazioni, gli aeromobili e i veicoli a motore con le seguenti caratteristiche.
Imbarcazioni – Rilevano le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, diverse da quelle destinate all’esercizio di attività commerciale o della pesca o a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, che:
• abbiano navigato per non più di cento ore;
• o per le quali non siano passati più di tre mesi dalla data di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.
Aeromobili – Rilevano gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, diversi da quelli destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente operazioni internazionali, che:
• abbiano volato per non più di quaranta ore;
• o per le quali non siano passati più di tre mesi dalla data di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.
Veicoli a motore – Rilevano i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 kw, destinati al trasporto di persone o cose, che:
• abbiano percorso non più di seimila chilometri;
• o per i quali non siano passati più di sei mesi dalla dalla data di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.
Art. 38, c. 4, D.L. n. 331/1993; circ. 23.2.1994, n. 13, par. B.1.2

 

(per maggiori approfondimenti vedi Manuale fiscale, Novecento Media)

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome