Ires: soggetti passivi e residenza

Gli aspetti peculiari e problematici dell’imposta sul reddito delle società a partire dai soggetti passivi e al presupposto d’imposta fino al reddito imponibile e alle detrazioni

Presupposto dell’Ires è il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6 tuir.


Per le società di capitali e per gli enti commerciali residenti, nonché per le società e per gli enti commerciali non residenti in Italia, ma con una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, tutti i redditi da qualunque fonte provengano sono redditi d’impresa.


Gli enti non commerciali (residenti e non residenti), nonché le società e gli enti commerciali non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, possono avere sia il reddito d’impresa che i redditi delle altre categorie compatibili con la loro attività (redditi fondiari, redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi).


D.Lgs. n. 344/2003; artt. 6 e 72 tuir


Soggetti passivi
Sono soggetti passivi dell’Ires:



  • le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, le società europee (di cui al regolamento CE n. 2157/2001) e le società cooperative europee (di cui al regolamento CE n. 1435/2003), residenti nel territorio dello Stato (ivi comprese le società di capitali che svolgono funzioni di pubblico interesse a vantaggio dello Stato e di altri enti pubblici);



  • gli enti commerciali, cioè gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;



  • gli enti non commerciali, cioè gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;



  • le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.


Le società di persone, le associazioni di professionisti o artisti e i soggetti equiparati (12 e 20) quando non sono residenti in Italia sono soggetti IRES (non hanno il regime della trasparenza).


Società fiduciarie
Le società fiduciarie sono soggetti passivi IRES; tuttavia, per i redditi spettanti ai fiducianti si applica il c.d. “principio di trasparenza”, per il quale i redditi derivanti dagli investimenti sono direttamente imputati ai fiducianti qualora le società fiduciarie adempiano agli obblighi di comunicazione dei dati relativi ai soggetti percettori dei proventi (art. 9, L. n. 1745/1962; circ. 10.5.1985, n. 16/9/674).


Società di cartolarizzazione
Non è autonomo soggetto passivo il “patrimonio separato” delle società-veicolo (SPV) costituite nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui alla L. n. 130/1999, poiché il patrimonio “separato” di tali società è destinato a soddisfare i crediti dei portatori dei titoli obbligazionari da esse emessi. Il risultato di gestione che residua dopo avere pagato i creditori è tassato alla scadenza dell’operazione in capo alla società-veicolo (circ. 6.2.2003, n. 8/E).


Nei confronti delle SPV devono comunque essere operate le ritenute alla fonte a titolo d’acconto sugli interessi attivi, che possono essere scomputate all’atto della tassazione del reddito (ris. 5.12.2003, n. 222/E).


Art. 73, c.1 tuir


Enti diversi dalle società
Tra gli enti diversi dalle società soggetti all’Ires si comprendono tutti quelli con personalità giuridica, cioè gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni non riconosciute, i trust, nonché i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti dei quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo autonomo.


Soggettività autonoma: casistica
Sono soggetti passivi:



  • le federazioni sportive nazionali (ris. 29.1.1982, n. 11/021);



  • le amministrazioni separate di usi civici (ris. 20.7.1996, n. 141/E);



  • il Fondo gestione bombole di metano istituito presso l’ENI (ris. 18.6.1976, n. 10/620);



  • i comitati direttivi degli agenti di cambio (ris. 18.12.1975, n. 10/50115);



  • i convitti svolgenti anche attività di diritto privato oltre che di diritto pubblico (ris. 23.10.1995, n. 252/E);



  • i consorzi tra comuni e privati (ris. 23.9.2002, n. 307/E);



  • i CAF (in quanto enti commerciali che svolgono l’attività di assistenza fiscale; artt. 32 – 40, D.Lgs. n. 241/1997);



  • le aziende speciali di enti pubblici come le Camere di commercio, quando in base alle previsioni statutarie hanno autonomia gestionale, contabile e finanziaria, un proprio patrimonio e organi propri (ris. 23.3.2005, n. 37; nota 3.7.2006, n. 2006/99680).


Non sono autonomi soggetti passivi rispetto all’ente di appartenenza, per difetto del requisito dell’autonomia del presupposto d’imposta:



  • le sezioni di credito fondiario delle casse di risparmio (ris. 28.7.1977, n. 11/3378);



  • le gestioni autonome previdenziale e assistenziale di un ente (Comm. trib. centr. 26.1.1994, n. 270);



  • il fondo di solidarietà dei soci della SIAE (ris. 23.11.1988, n. 11/1298);



  • il “patrimonio separato” delle società (SPV) costituite nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, ai sensi della L. n. 130/1999 (circ. 6.2.2003, n. 8/E).


Sono enti non commerciali gli enti pubblici e privati il cui “oggetto” esclusivo o principale è di carattere non commerciale.


Art. 73, c. 2 tuir


Soggetti esclusi
Non sono soggetti all’IRES:



  • gli organi e le Amministrazioni dello Stato, compresi quelli a ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica;



  • i comuni (ai sensi della L. n. 142/1990, le aziende municipalizzate sono società autonome rispetto al comune di appartenenza e, pertanto, sono soggette all’IRES);



  • i consorzi tra enti locali;



  • le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi;



  • le comunità montane, le province e le regioni;



  • i fondi pubblici di agevolazione istituiti e regolati da leggi dello Stato o delle regioni (art. 39, L. n. 342/2000);



  • le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni per le attività e gli atti svolti per gli scopi associativi (art. 9, L. n. 219/2005);



  • le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (per il 2007 e 2008 v. art. 1, D.M. 3.7.2008).


I soggetti ammessi all’esclusione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili. Inoltre, le persone fisiche incaricate di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali dei soggetti ammessi all’esclusione non assumono la qualifica di sostituti d’imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 600/1973. Infine, le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore delle predette associazioni ai fini delle imposte sui redditi hanno carattere di liberalità (art. 1, cc. 185-186, L. n. 296/2006).


Associazioni per manifestazioni culturali locali
Le associazioni senza fine di lucro, che nelle finalità istituzionali prevedono la realizzazione o la partecipazione a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico o culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono escluse da IRES, previa individuazione con decreto ministeriale a seguito di apposita domanda (art. 1, c. 185, L. n. 296/2006; artt. 1-6, D.M. 8.11.2007, n. 228).


Procedimento – Le predette associazioni, a decorrere dal 20 luglio ed entro e non oltre il 20 settembre di ciascun anno d’imposta, presentano all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il modello predisposto dall’Agenzia delle entrate (Provv. Dir. Ag. Entr. 14.12.2007), domanda con la quale chiedono di essere inseriti tra i soggetti beneficiari dell’esclusione. La domanda, a pena di inammissibilità, reca una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il legale rappresentante dell’organizzazione dichiara: a) l’assenza del fine di lucro; b) gli apporti specifici alla realizzazione e/o alla partecipazione a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, espressamente previste tra le finalità istituzionali dell’associazione; c) l’effettiva opera svolta per la realizzazione o partecipazione alle manifestazioni di cui alla lettera b), svolte nell’ambito territoriale di appartenenza dell’associazione, ovvero in altri ambiti territoriali, solo nel caso in cui la manifestazione per ragioni storiche si svolga oltre che nel proprio ambito territoriale anche in altri luoghi; d) il reddito complessivo dell’associazione relativo all’anno precedente la presentazione della domanda; e) da quale anno effettivamente l’associazione svolge in modo continuativo le attività di cui alla lettera b); f) da quale anno si svolgono le manifestazioni di cui alla lettera b).


Nell’individuazione dei beneficiari si tiene conto dei soggetti che da più tempo operano per la realizzazione o partecipano in modo continuativo alle predette manifestazioni e, a parità di tale condizione, alle manifestazioni di più antica istituzione e rappresentative in modo preminente delle tradizioni storico, artistico e culturali di una determinata realtà territoriale e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande ritenute idonee.


Altri soggetti esclusi
Disposizioni specifiche di esclusione dall’IRES sono previste per particolari soggetti cui si applicano imposte sostitutive (fondi comuni di investimento e fondi pensione), e per il gruppo europeo di interesse economico, il cui reddito è imputato ai partecipanti.


Art. 74, tuir; art. 39, L. n. 342/2000


Residenza
Mentre per i soggetti residenti l’IRES si applica per su tutti i redditi, indipendentemente dal luogo di produzione (c.d. worldwide taxation), per i soggetti non residenti è imponibile il solo reddito prodotto in Italia.


Si considera residente la società o l’ente che per la maggior parte del periodo d’imposta ha nel territorio italiano anche solo uno dei seguenti elementi:



  • la sede legale, stabilita dall’atto costitutivo;



  • la sede amministrativa, cioè il luogo nel quale gli amministratori esercitano l’attività di direzione della società o dell’ente;



  • l’oggetto principale, come definito ai fini della determinazione della commercialità; anche ai fini della determinazione della residenza, l’oggetto principale deve essere determinato in base alla situazione sostanziale (Cass. 10.12.1974, n. 4172).


Pertanto non ha rilievo né il luogo di costituzione della società, né la presenza di meri uffici di rappresentanza o di pubbliche relazioni (ris. 18.5.1978, n. 9/724).


Società estero vestite


Una società o ente che alla data di chiusura del proprio esercizio o periodo di gestione detiene partecipazioni di controllo (ai sensi dell’art. 2359, c. 1, c.c.: 445) in società o enti residenti in Italia, si presume, salvo prova contraria, con sede amministrativa in Italia, e quindi residente, quando ricorre anche solo uno dei seguenti presupposti:



  • alla data di chiusura del proprio esercizio o periodo di gestione è controllata anche indirettamente (ai sensi dell’art. 2359, c. 1, c.c.) da soggetti (persone fisiche, società o enti) residenti in Italia. Al fine di stabilire se una persona fisica abbia il controllo si computano anche i voti dei familiari fiscalmente a carico:



  • per la maggior parte del periodo d’imposta (circ. 16.2.2007, n. 11, par. 12.3) è amministrata da un consiglio di amministrazione o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti in Italia.


Società con patrimonio investito in Società fondi immobiliari chiusi italiani
Salvo prova contraria, si considerano residenti in Italia le società o enti per cui ricorrono entrambi i seguenti requisiti (circ. 3.11.2008, n. 61, par. 3):



  • il cui patrimonio è investito in misura prevalente in quote di fondi di investimento immobiliare chiusi (di cui all’art. 37, D.Lgs. n. 58/1998);



  • e sono controllati (ai sensi dell’art. 2359, cc. 1-2, c.c.) direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia.



Effetti
In presenza dei presupposti per la presunzione la società o l’ente deve applicare la disciplina dei residenti a tutti gli effetti strumentali e sostanziali (e corrispondentemente il controllante residente non deve applicare la disciplina CFC) ovvero, poiché la presunzione è relativa, fornire la prova contraria, cioè elementi di fatto idonei a dimostrare che la direzione della società è effettivamente esercitata all’estero.


Inapplicabilità dell’interpello preventivo
Non può essere richiesta la disapplicazione della presunzione di residenza mediante l’interpello preventivo per la disapplicazione di disposizioni antielusive, poiché quest’ultimo è esperibile solo per la disapplicazione di norme che incidono in maniera diretta e immediata sul quantum dell’obbligazione tributaria, ossia di norme che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, e che per ciò stesso impattano direttamente sulla determinazione del debito tributario (ris. 5.11.2007, n. 312).


Trasferimento di sede
Il trasferimento di sede all’estero comporta particolari effetti fiscali.


(per maggiori approfondimenti vedi Manuale fiscale, Novecento Media)

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