Ires, reddito complessivo e oneri

La seconda parte dell’articolo sull’imposta del reddito delle società

Il reddito complessivo è determinato con regole diverse a seconda dei soggetti passivi.


Società ed enti commerciali – I redditi delle società e degli enti commerciali residenti, da qualunque fonte provengano, sono redditi d’impresa. Il reddito complessivo è determinato unitariamente sulla base del conto economico (419 ss.).


Enti non commerciali
Il reddito complessivo degli enti non commerciali residenti è formato dai redditi di ciascuna categoria, determinati separatamente, secondo le regole proprie di ciascuna categoria (366).


Società ed enti non residenti
Il reddito complessivo delle società ed enti non residenti è formato soltanto dai redditi che si considerano prodotti in Italia, determinati con regole diverse a seconda del tipo di soggetto e della presenza in Italia di una stabile organizzazione o meno.


Proventi esclusi
Per tutti i soggetti passivi dell’IRES non concorrono alla formazione del reddito:



  • i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall’imposta, quali: gli interessi relativi a titoli pubblici emessi fino al 20.9.1986 (art. 31, D.P.R. n. 601/73; art. 1, D.L. n. 556/1986);


gli interessi derivanti da titoli di Stato e di enti sovranazionali, emessi all’estero fino al 9.9.1992 (art. 1, D.L. n. 372/1992); i proventi derivanti da titoli emessi da società di cartolarizzazione di crediti tributari e previdenziali (art. 15, L. n. 448/1998) e del patrimonio immobiliare pubblico (art. 2, D.L. n. 351/2001);



  • i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.


Per le società di capitali, inoltre, non concorrono alla formazione del reddito:



  • in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto;



  • i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote.


Art. 81, 83 e 91 tuir


Periodo d’imposta
L’imposta si calcola sul reddito imponibile riferito a un periodo d’imposta che in generale coincide con l’esercizio sociale o periodo di gestione determinato dalla legge o dall’atto costitutivo.


Il periodo d’imposta può non coincidere con l’anno solare o con un periodo di dodici mesi.


Se la durata dell’esercizio o periodo di gestione non è prevista esplicitamente dalla legge o dall’atto costitutivo o se è determinata in due o più anni, ai fini fiscali il periodo d’imposta corrisponde all’anno solare.


L’imposta deve essere determinata esclusivamente in base al reddito prodotto nell’esercizio, in quanto per ciascun esercizio sussiste un’obbligazione tributaria autonoma, sebbene costituisca un’eccezione a tale principio la possibilità di “riportare” agli anni successivi le perdite e le eccedenze d’imposta.


Imprenditori individuali e società di persone Per tali soggetti (ai quali si applica l’IRPEF e non l’IRES), il periodo d’imposta coincide in ogni caso con l’anno solare o frazione di esso, anche in caso di inizio o cessazione dell’attività in corso d’anno (ris. 3.7.1975, n. 2/332).


Artt. 76, 80 e 84 tuir


Oneri Deducibili
Oltre agli ulteriori oneri deducibili specificamente previsti per gli enti non commerciali residenti, per le società ed enti commerciali non residenti con stabile organizzazione, per le società ed enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione e per gli enti non commerciali non residenti, per tutti i soggetti IRES dal reddito complessivo si deducono le seguenti erogazioni d’utilità sociale e per la ricerca scientifica:



  • liberalità in favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale, enti per la tutela del


patrimonio artistico e enti per la ricerca scientifica. La deduzione è consentita nei limiti e alle


stesse condizioni previsti per i soggetti IRPEF;



  • fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi IRES, in favore di Università, fondazioni universitarie (art. 59, c. 3 L. n. 388/2000) e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e associazioni riconosciute (D.P.R. n. 361/2000) aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con D.P.C.M., ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, compresi l’ISS e l’ISPEL, nonché degli enti parco regionali e nazionali. La deduzione è consentita in misura integrale e senza limiti d’importo.


Art. 14, D.L. n. 35/2005; art. 1, c. 353, L. n 266/2005



(per maggiori approfondimenti vedi Manuale fiscale, Novecento Media)

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome