Importazioni: ecco quando non si deve pagare l’IVA

Un elenco dettagliato di tutte le situazioni di carattere commerciale (ma anche “personale”, come il rientro da una vacanza o la partecipazione a un evento sportivo) in cui non è richiesta la corresponsione dell’IVA per l’importazione di beni.

IMPORTAZIONI NON SOGGETTE A IVA

ESPORTATORI ABITUALI (PLAFOND)
La facoltà degli esportatori abituali di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA secondo il meccanismo del plafond si applica anche alle importazioni.
Art. 68, lett. a, D.P.R. n. 633/1972

NAVI, AEROMOBILI E BENI RELATIVI
Non sono soggette a IVA le importazioni di quelle navi, di quegli aeromobili e di quei beni ad essi destinati la cui cessione è operazione assimilata alle esportazioni e quindi è non imponibile.
In particolare non sono soggette a IVA:
• le importazioni di navi destinate all’esercizio di attività commerciale o della pesca o a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto;
• le importazioni di aeromobili da parte di imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;
• le importazioni di navi e aeromobili, compresi i satelliti, da parte di organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica;
• le importazioni di beni destinati alle predette navi e aeromobili.
Art. 68, lett. a, D.P.R. n. 633/1972

CAMPIONI GRATUITI DI MODICO VALORE
Non sono soggette a IVA le importazioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati in modo indelebile (i quali, nel caso di cessione interna, sono escluse da IVA:
Modico valore in caso di importazione plurima
Per determinare se i campioni commerciali abbiano o meno un modico valore si deve tenere conto del valore di ciascun campione, considerato individualmente; ciò anche se si tratti di più campioni della stessa merce, spediti dallo stesso soggetto e facenti parte di un unico invio, sempreché differenti siano i destinatari dei campioni; in caso contrario deve invece aversi riguardo al valore totale dei campioni come sopra specificati (ris. 12.11.1991, n. 789516).
Art. 68, lett. b, D.P.R. n. 633/1972

BENI LA CUI CESSIONE È ESENTE
Non sono soggette a IVA le importazioni definitive di beni nei casi e alle condizione in cui la cessione è esente da IVA.
L’esclusione da IVA si applica a condizione che in sede di importazione ricorrano, mutatis mutandis, i requisiti richiesti per l’esenzione (ad esempio, se l’esenzione dipende dalla naturadel soggetto acquirente, tale requisito va riferito all’importatore).
Esclusione da IVA per le importazioni di oro da investimento
Per le importazioni di oro da investimento, l’esclusione da IVA si applica a condizione che i requisiti per l’esenzione siano attestati, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l’importazione (circ. 15.2.2000, n. 24/D).
Art. 68, lett. c, D.P.R. n. 633/1972
IVA – IMPORTAZIONI
TRATTATI, SEDI DIPLOMATICHE E ORGANISMI INTERNAZIONALI
Non sono soggette a IVA le importazioni definitive di beni nei casi e alle condizioni in cui la cessione è equiparata all’esportazione e quindi non imponibile, cioè:
• esclusioni previste da trattati e accordi internazionali;
• cessioni nei confronti di: a) sedi e rappresentanti diplomatici e consolari; b) NATO e organismi della NATO; c) UE e soggetti con contratto di ricerca e di associazione con la UE; d) ONU e sue istituzioni specializzate; e) Istituto universitario europeo e Scuola europea di Varese.
L’esclusione da IVA si applica a condizione che in sede di importazione ricorrano, mutatis mutandis, i requisiti richiesti per la non imponibilità della cessione (ad esempio, poiché la nonimponibilità è prevista per le cessioni nei confronti dei predetti soggetti, l’esclusione da IVAopera quando l’importazione è effettuata dai predetti soggetti).
Art. 68, lett. c, D.P.R. n. 633/1972

REINTRODUZIONE DI BENI ESPORTATI DEFINITIVAMENTE
Non è soggetta a IVA la reintroduzione in Italia di beni esportati, ciò che si verifica, ad esempio, quando i beni sono rifiutati dall’acquirente in quanto difettosi o non conformi a quelli aquistati.
L’esclusione da IVA si applica quando:
• la reintroduzione è effettuata dallo stesso soggetto che aveva esportato i beni;
• i beni reintrodotti sono nello stato che avevano al momento dell’esportazione;
• all’atto della reintroduzione, ricorrono le condizioni per la franchigia doganale.
Condizioni per la franchigia doganale – I beni reintrodotti godono della franchigia doganale quando (artt. 185 e 186, Reg. CEE n. 450/2008):
• sono reimportati entro 3 anni;
• non si tratta di beni precedentemente esportati per effetto di una misura comunitaria che ne imponeva l’esportazione;
• se si tratta di beni che erano stati esportati temporaneamente per operazioni di perfezionamento passivo, non hanno subito alcuna operazione e quindi si trovano nello stato che avevano al momento dell’esportazione;
• se si tratta di beni che, prima di essere esportati, erano stati già importati col beneficio di un dazio all’importazione ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione per fini particolari, la reimportazione è effettuata per gli stessi fini particolari.
Art. 68, lett. d, D.P.R. n. 633/1972

DONAZIONI SOCIALMENTE UTILI
Non sono soggette a IVA le importazioni di beni donati:
• a enti pubblici;
• ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica;
Museo
L’importazione di opere d’arte provenienti dall’estero, frutto di una donazione a un museo italiano gestito da una fondazione senza scopo di lucro, non è soggetta a IVA, trattandosi di fondazione avente esclusivamente finalità di educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica (ris. 19.2.2002, n. 50/E).
• a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della L. n. 996/1970.
Art. 68, lett. f, D.P.R. n. 633/1972

GAS ED ENERGIA ELETTRICA
Non sono soggette ad IVA le importazioni:
• di gas mediante sistemi di gas naturale;
• di energia elettrica mediante sistemi di energia elettrica.
In realtà, ferme restando le formalità doganali, l’IVA sulle predette operazioni, quando si considerano effettuate in Italia, è applicata non già all’atto dell’importazione (in dogana), bensì all’atto della cessione, come per le operazioni interne. In particolare, se l’acquirente è soggetto IVA, si applica il reverse charge.
Art. 68, lett. g-bis, D.P.R. n. 633/1972; 23.12.2004, n. 79/D

PESCA MARITTIMA
Non sono soggette ad IVA le importazioni:
• dei prodotti della pesca;
• allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna;
• effettuate nei porti;
• dalle imprese di pesca marittima.
Art. 10, n. 27-sexies, D.P.R. n. 633/1972; circ. 3.1.2001, n. 1, par. 2.3.2

BENI DESTINATI A FINALITÀ UMANITARIE
Non sono soggette ad IVA le importazioni di beni destinati ad essere reinviati all’estero per finalità umanitarie, nei casi e alle condizioni in cui la cessione interna degli stessi beni è riconosciuta non imponibile, cioè quando:
• le importazioni sono effettuate da Amministrazioni dello Stato o da organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell’art. 28, L. n. 49/1987;
• i beni sono importati per essere inviati fuori dalla UE;
• in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo;
• il trasporto o la spedizione fuori dalla UE è effettuato dall’amministrazione statale o dalla ONG cessionaria, anche tramite vettori o spedizionieri da esse incaricati.
Adempimenti – Fermi restando gli adempimenti ordinari, per le operazioni in esame valgono le seguenti regole particolari.
Dichiarazione della destinazione estera dei beni – La non imponibilità è subordinata alla condizione che l’amministrazione statale o la ONG importatrice presenti in dogana un’apposita dichiarazione attestante la destinazione estera dei beni.
Prova dell’esportazione – La prova dell’avvenuta esportazione dei beni importati è data da documentazione doganale. Per le esportazioni effettuate dalle amministrazioni dello Stato detta prova può essere data anche mediante attestazione rilasciata dal competente funzionario delle stesse amministrazioni, dalla quale risulti la natura, la qualità e la quantità dei beni esportati.
Conservazione dei documenti – Le amministrazioni dello Stato e le organizzazioni non governative devono conservare i predetti documenti secondo le disposizioni relative alla conservazione dei documenti IVA.
Art. 14, c. 3, L. n. 49/1987; art. 1, D.M. 10.3.1988

PUBBLICAZIONI ESTERE IMPORTATE DA UNIVERSITÀ
Non sono soggette ad IVA le importazioni di pubblicazioni estere effettuate dalle biblioteche universitarie.
Art. 3, c. 7, D.L. n. 90/1990

ALTRE ESCLUSIONI
Non sono soggette a IVA, inoltre, le seguenti tipologie di importazioni:
• gli oggetti e i generi di consumo che i viaggiatori in provenienza da Paesi extra-UE portano con sé nel proprio bagaglio personale (art. 1, c. 2, L. n. 479/1992; artt. 1-4, D.M. 6.3.2009, n. 32; artt. 1-4, Dir. CEE n. 169/1969; circ. 5.5.2004, n. 22, scheda 8; circ. 11.6.2009, n. 14);
• le merci oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale, inviate da un privato che si trova in un Paese terzo ad un altro privato che si trova nel territorio doganale della Comunità (art. 1, c. 2, L. n. 479/1992; artt. 7-9, D.M. 16.12.1998, n. 489; artt. 1-3, Dir. CEE n. 79/2006; circ. 5.5.2004, n. 22, scheda 2);
• i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale situata fuori della UE in uno Stato membro della UE (art. 1, c. 2, L. n. 479/1992; artt. 2-3, D.M. 16.12.1998, n. 489; artt. 3-11, Dir. CEE n. 132/2009; circ. 5.5.2004, n. 22, scheda 3);
• i corredi e gli oggetti mobili appartenenti a e i regali ricevuti da una persona che trasferisce la propria residenza nel territorio di uno Stato membro in occasione del proprio matrimonio (art. 1, c. 2, L. n. 479/1992; artt. 2 e 4, D.M. 16.12.1998, n. 489; artt. 12-16, Dir. CEE n. 132/2009; circ. 5.5.2004, n. 22, scheda 4);
• beni personali acquisiti per successione legale o per successione testamentaria da una persona fisica o da una persona giuridica non lucrativa (art. 1, c. 2, L. n. 479/1992; art. 2, D.M. 16.12.1998, n. 489; artt. 17-20, Dir. CEE n. 132/2009; circ. 5.5.2004, n. 22, scheda 5)
• corredo, necessario per gli studi e oggetti mobili usati di alunni o studenti (art. 1, c. 2, L. n. 479/1992; art. 2, D.M. 16.12.1998, n. 489; artt. 21-22, Dir. CEE n. 132/2009; circ. 5.5.2004, n. 22, scheda 7);
• beni il cui valore intrinseco non eccede complessivamente € 22 ECU per spedizione (art. 1, c. 2, L. n. 479/1992; artt. 2 e 5-6, D.M. 16.12.1998, n. 489; artt. 23-24, Dir. CEE n. 132/2009; circ. 5.5.2004, n. 22, scheda 1);
• prodotti dell’agricoltura, dell’allevamento, dell’apicoltura, dell’orticoltura o della silvicoltura degli agricoltori transfrontalieri (art. 1, c. 2, L. n. 479/1992; art. 2, D.M. 16.12.1998, n. 489; artt. 30-35, Dir. CEE n. 132/2009);
• animali e sostanze biologiche o chimiche per uso di laboratorio o scientifico (art. 1, c. 2, L.
n. 479/1992; art. 2, D.M. 16.12.1998, n. 489; art. 36, Dir. CEE n. 132/2009);
• sostanze terapeutiche di origine umana e reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni o per la determinazione dei gruppi tessutali (art. 1, c. 2, L. n. 479/1992; art. 2, D.M. 16.12.1998, n. 489; artt. 37-39, Dir. CEE n. 132/2009);
• sostanze per il controllo della qualità delle materie impiegate nella fabbricazione di medicinali (art. 1, c. 2, L. n. 479/1992; art. 2, D.M. 16.12.1998, n. 489; art. 40, Dir. CEE n. 132/2009);
• prodotti farmaceutici destinati all’uso di partecipanti a manifestazioni sportive internazionali (art. 1, c. 2, L. n. 479/1992; art. 2, D.M. 16.12.1998, n. 489; art. 41, Dir. CEE n. 132/2009);
• decorazioni, coppe, medaglie, premi, trofei e ricordi aventi carattere simbolico (art. 1, c. 2, L. n. 479/1992; art. 2, D.M. 16.12.1998, n. 489; art. 58, Dir. CEE n. 132/2009);
• regali ricevuti da autorità di altri paesi in occasione di visite ufficiali e simili (art. 1, c. 2, L. n. 479/1992; art. 2, D.M. 16.12.1998, n. 489; artt. 59-61, Dir. CEE n. 132/2009);
• doni offerti ai sovrani regnanti e ai capi di Stato e beni destinati ad essere utilizzati o consumati, durante il loro soggiorno dai sovrani regnanti e dai capi di Stato di un altro Stato (art. 1, c. 2, L. n. 479/1992; art. 2, D.M. 16.12.1998, n. 489; art. 62, Dir. CEE n. 132/2009);
• stampati a carattere pubblicitario, quali cataloghi, listini di prezzi, istruzioni per l’uso o avvertenze commerciali (art. 1, c. 2, L. n. 479/1992; art. 2, D.M. 16.12.1998, n. 489; artt. 64- 66, Dir. CEE n. 132/2009);
• piccoli campioni, beni importati per la loro dimostrazione o la dimostrazione di macchine o apparecchi, materiali di consumo e stampati, cataloghi, prospetti, listini dei prezzi, manifesti pubblicitari, calendari, fotografie ed altri oggetti, importati per l’utilizzo in un’esposizione o manifestazione consimile (art. 1, c. 2, L. n. 479/1992; art. 2, D.M. 16.12.1998, n. 489; artt. 67-71, Dir. CEE n. 132/2009);
• beni destinati ad essere sottoposti ad esami, analisi o prove (art. 1, c. 2, L. n. 479/1992; art. 2, D.M. 16.12.1998, n. 489; artt. 72-78, Dir. CEE n. 132/2009);
• marchi, modelli o disegni e relativi fascicoli di deposito, nonché fascicoli concernenti domande di brevetti di invenzione e simili (art. 1, c. 2, L. n. 479/1992; art. 2, D.M. 16.12.1998, n. 489; art. 79, Dir. CEE n. 132/2009);
• documenti a carattere turistico, documenti inviati a servizi pubblici, pubblicazioni di governi stranieri e di organismi internazionali ufficiali, schede elettoriali, oggetti destinati a servire come prove o a scopi analoghi davanti ai tribunali o ad altri organi ufficiali e altri documenti aventi funzioni amministrative, giudiziarie, legali e simili (art. 1, c. 2, L. n. 479/1992;
art. 2, D.M. 16.12.1998, n. 489; artt. 80-81, Dir. CEE n. 132/2009);
• materiali vari utilizzati per lo stivamento e la protezione delle merci durante il trasporto (art. 1, c. 2, L. n. 479/1992; art. 2, D.M. 16.12.1998, n. 489; art. 82, Dir. CEE n. 132/2009);
• lettiere, foraggi e alimenti di qualsiasi natura caricati a bordo di mezzi di trasporto utilizzati per l’inoltro di animali (art. 1, c. 2, L. n. 479/1992; art. 2, D.M. 16.12.1998, n. 489; art. 83,
Dir. CEE n. 132/2009);
• carburanti contenuti nei serbatoi degli autoveicoli da turismo, degli autoveicoli commerciali e dei motocicli (art. 1, c. 2, L. n. 479/1992; art. 2, D.M. 16.12.1998, n. 489; artt. 84-88, Dir. CEE n. 132/2009);
• beni utilizzati per la costruzione, la manutenzione o la decorazione di cimiteri, sepolcreti e monumenti commemorativi delle vittime di guerra (art. 1, c. 2, L. n. 479/1992; art. 2, D.M. 16.12.1998, n. 489; art. 89, Dir. CEE n. 132/2009);
• bare contenenti i corpi e urne contenenti le ceneri di defunti, come pure fiori, corone e altri oggetti di ornamento che normalmente le accompagnano (art. 1, c. 2, L. n. 479/1992; art. 2, D.M. 16.12.1998, n. 489; art. 90, Dir. CEE n. 132/2009).

 

(per maggiori approfondimenti vedi Manuale fiscale, Novecento Media)

1 COMMENTO

  1. Ho lasciato una casa vacanza che avevo in svizzera , vorrei importare una parte dei mobili di mia proprietà
    per arredare una casa in Italia, Che documenti devo preparare, c’è qualche cosa da pagare in dogana.
    Voglio precisare che i mobili hanno 20 anni
    Grazie

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