La cassa integrazione guadagni in edilizia

Ecco la disciplina dell’intervento e i chiarimenti e le precisazioni apportate dal Ministero.

Cause integrabili

In base alle disposizioni contenute nella legge 6 agosto 1975, n. 427 e nella legge 23 luglio 1991, n. 223 (art. 14), il trattamento di integrazione salariale compete agli operai, agli impiegati ed ai quadri dei settori, anche del comparto artigianato, edile e lapideo per le sospensioni, o le riduzioni, dell’attività dovute a:
– fine cantiere;
– fine fase lavorativa;
– intemperie stagionali;
– sospensione di opere pubbliche di grandi dimensioni.

Durata e termini di presentazione

La durata dell’intervento ed i termini di presentazione all’INPS della relativa domanda di autorizzazione (su modello IGI 15/ED) sono analoghi a quanto previsto per gli interventi ordinari dell’industria non edile.
Pertanto, la CIG può essere corrisposta per un massimo di tre mesi (13 settimane). Trimestralmente, in via eccezionale, potrebbero essere autorizzate delle proroghe per periodi successivi, fino ad un massimo di 52 settimane. Una nuova richiesta non potrà essere inoltrata, in tale caso, se non sono trascorse almeno 52 settimane. In caso di periodi frazionati, il limite complessivo di 52 settimane deve essere valutato per ciascun biennio antecedente all’inizio di ciascun periodo di integrazione. Non si considerano i periodi di chiusura per ferie collettive.

Importo delle integrazioni salariali

L’importo dell’integrazione a carico dell’INPS è il medesimo di quello dovuto per gli interventi ordinari non edili, con la particolarità della maggiorazione del 20% del massimale, nel caso di richiesta per intemperie stagionali.

La misura dell’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale lorda che sarebbe spettata agli operai per le ore non lavorate fino ad un massimo di 40 settimanali, decurtate della percentuale del 5,84%, per effetto di quanto disposto dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Inoltre, a decorrere dal 1996, il trattamento ordinario non può eccedere l’importo massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427, già previsto per gli interventi della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria (CIGS).

Per l’anno 2010 gli importi massimi sono i seguenti:

Ipotesi

Periodo di riferimento

Retribuzione di riferimento

Importo lordo

Importo al netto trattenuta 5,84%

CIG

Mese

Fino a
1.931,86

892,96

840,81

CIG

Mese

Superiore a 1.931,86

1.073,25

1.010,57

CIG
Maltempo

Mese

Fino a
1.931,86

1.071,55

1.008,97

CIG
maltempo

Mese

Superiore a 1.931,86

1.287,90

1.212,69

Aliquote di finanziamento e contributo aggiuntivo

Per finanziare gli interventi di integrazione salariale, le imprese rientranti nel campo di applicazione della relativa disciplina devono versare all’INPS i contributi evidenziati nella sottostante tabella.
Ai fini della determinazione dell’aliquota di finanziamento, le imprese dovranno inviare all’INPS la dichiarazione contenente la media dei dipendenti occupati, all’inizio dell’attività ed ogniqualvolta vi siano sostanziali modificazioni che influiscano sulla determinazione della contribuzione.

Inoltre, sulle integrazioni salariali corrisposte, calcolate al netto della riduzione del 5,84%, il datore di lavoro deve versare un contributo aggiuntivo.

SETTORE

NUMERO DIPENDENTI

CATEGORIA

ALIQUOTA DI FINANZIAMENTO

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO

Industria ed artigianato edile

Fino a 50

Operai

5,20 %

5%

Impiegati e quadri

1,90 %

Oltre 50

Operai

5,20 %

Impiegati e quadri

2,20 %

Industria ed artigianato lapidei

Fino a 50

Operai

3,70 %

Impiegati e quadri

1,90 %

Oltre 50

Operai

3,70 %

Impiegati e quadri

2,20 %

Per le integrazioni motivate da intemperie stagionali non è dovuto all’INPS alcun contributo aggiuntivo.

Procedura di consultazione sindacale

Non è prevista alcuna procedura di consultazione sindacale.

Dimissioni in corso di CIG

L’art. 7 della legge n. 427/1975 stabilisce che il lavoratore che, durante il periodo di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, si dimette perché assunto in altra azienda dello stesso settore di attività, non perde il diritto all’integrazione salariale fino alla cessazione del precedente rapporto di lavoro.

Anticipazione del trattamento

I CCNL dei settori edile, sia industria, sia artigianato, e lapideo, solo Confindustria, prevedono che, nel caso di sospensioni o riduzioni di orario determinate da cause meteorologiche, le imprese devono erogare acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese.
Per il singolo operaio, sia nel caso di sospensioni o riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni, l’acconto di cui sopra non deve comportare l’esposizione dell’impresa per un importo complessivo superiore a 150 ore (174 ore per il CCNL lapidei) di integrazioni non ancora autorizzate dall’INPS.
In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione provinciale o centrale dell’INPS, l’impresa procederà al conguaglio delle somme, erogate a titolo d’acconto, sulle spettanze dovute all’operaio a qualsiasi titolo.
L’impresa procederà al conguaglio anche nel caso in cui intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro prima dell’autorizzazione dell’INPS.

Recupero sospensioni

Le vigenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro dell’industria e dell’artigianato contemplano la possibilità di recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell’operaio e dell’impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell’orario normale concordato tra l’impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un’ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l’interruzione.
Sull’argomento, si segnalano due circolari dell’INPS.
La prima (n. 234 del 20 novembre 1981) sostiene che, in presenza di cause riconosciute come integrabili, nonché degli altri presupposti richiesti dalla legge, la Cassa integrazione deve intervenire qualora si determini una obiettiva riduzione dell’orario di lavoro con relativa decurtazione della retribuzione.
Pertanto, rileva la situazione concreta determinatasi nell’ambito aziendale in ogni singola settimana.
Ne deriva che il mancato recupero non incide sull’applicabilità delle norme regolanti l’istituto dell’integrazione salariale. L’effettuazione del recupero, al contrario, facendo venire meno la riduzione dell’orario di lavoro, preclude l’intervento della Cassa.
La seconda circolare, più recente (n. 148 del 13 maggio 1994), ribadisce quanto già affermato dalla circ. n. 234/1981, precisando che, qualora le condizioni dell’organizzazione del lavoro non consentono l’effettuazione del recupero, in presenza di cause riconosciute come integrabili, non si può escludere l’intervento integrativo qualora si determini una obiettiva riduzione dell’orario di lavoro con relativa decurtazione della retribuzione.

Intemperie stagionali

Relativamente alle intemperie stagionali, l’INPS, con messaggio 28 luglio 1998, 28336, ha fornito le seguenti indicazioni:
– la sussistenza e l’entità delle condizioni climatiche avverse devono esser accertate sulla base di documentazione ufficiale da acquisirsi presso enti abilitati alla rilevazione meteorologica, sia a livello regionale che provinciale o comunale. Nell’ipotesi di indisponibilità di dati idonei relativi alla località di ubicazione di un’unità produttiva, potranno essere utilizzate, oltre alle rilevazioni di stazioni limitrofe, le attestazioni rilasciate, anche se generiche, dai comuni, dalle stazioni dell’arma dei Carabinieri nonché dall’ANAS o da centrali elettriche come quelle dell’ENEL;
– pioggia e neve: in relazione all’evento “pioggia”, il valore pari o superiore ai 3 mm costituisce un parametro di riferimento per la valutazione dell’incidenza delle precipitazioni, quale causale integrabile, ma non può applicarsi in modo rigido ed, anzi, va opportunamente adottato, tenendo conto della diversificata tipologia delle lavorazioni, il cui regolare svolgimento può essere ostacolato da livelli di pioggia anche minimi e, comunque, inferiori ai 3 mm;
– gelo: relativamente all’evento “gelo”, le temperature al di sotto di 0 gradi sono considerate più o meno valide a giustificare una contrazione dell’orario, in relazione al tipo di attività svolta, alla fase di lavoro in atto nell’unità produttiva, nonché all’altitudine del cantiere. Lo svolgimento al coperto o allo scoperto delle lavorazioni incide sulla valutazione, così come la natura del materiale usato che può essere più o meno sensibile al gelo;
– oscurità, nebbia e foschia: di norma “l’oscurità” non è considerata causa integrabile quando sia collegata al fisiologico accorciamento delle giornate in determinati periodi dell’anno. La nebbia e la foschia sono ritenute atte a determinare una contrazione del lavoro qualora presentino un carattere di eccezionalità ovvero di particolare intensità, in relazione alle specifiche caratteristiche della località ove l’unità produttiva è ubicata, nonché alla tipologia delle lavorazioni (ad esempio di manutenzione e segnaletica orizzontale stradale);
– vento: il vento può dar luogo ad intervento integrativo qualora la sua intensità, in rapporto al tipo di lavoro svolto ed all’ubicazione dell’unità produttiva, sia particolarmente incidente sulla prosecuzione dell’attività;
– alte temperature: le temperature eccezionalmente elevate che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole ovvero l’utilizzo di materiali che non sopportano il forte calore possono costituire evento che può dare titolo al trattamento integrativo.

Integrazioni per sospensione di opere pubbliche di grandi dimensioni

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 della legge n. 223/1991, il trattamento di integrazione salariale compete anche nel caso di eventi, non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore, connessi al mancato rispetto dei termini previsti nei contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, alle varianti di carattere necessario apportate ai progetti originari delle predette opere, nonché ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria emanati ai sensi della normativa antimafia.
Per “opere pubbliche di grandi dimensioni” si intendono quelle opere per le quali la durata dell’esecuzione dei lavori edili prevista è di diciotto mesi nell’ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi consecutivi (art. 6, comma 2, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148).
Il trattamento ordinario di integrazione salariale è concesso, per ciascuna opera, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi a favore dei lavoratori per i quali siano stati versati o siano dovuti per il lavoro prestato, nel settore dell’edilizia, almeno sei contributi mensili o ventisei contributi settimanali nel biennio precedente alla decorrenza del trattamento medesimo. Tale trattamento è prorogabile per periodi trimestrali, per un periodo massimo complessivamente non superiore ad un quarto della durata dei lavori necessari per il completamento dell’opera, quale risulta dalle clausole contrattuali. La concessione delle proroghe è disposta dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, previo accertamento della durata delle cause di interruzione, dell’eventuale esistenza di responsabilità in ordine agli eventi produttivi delle sospensioni intervenute, nonché dell’esistenza di concrete prospettive di ripresa.
Con il provvedimento di concessione delle integrazioni salariali, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su istanza dell’azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendone le condizioni, il pagamento diretto da parte dell’INPS.
Il periodo nel quale è concesso il trattamento non concorre alla configurazione del limite massimo di durata delle integrazioni salariali ordinarie per gli altri eventi.

Interpello n. 26/2010

In data 5 luglio 2010, il Ministero del lavoro ha risposto, con nota 25/I/0011569, ad un importante interpello avanzato dall’ANCE, dalla FENEAL UIL, dalla FILCA CISL e dalla FILLEA CGIL.
Dette OO.SS. hanno richiesto al Ministero di pronunciarsi in merito al criterio adottato per il calcolo dei limiti temporali, che tenga conto delle singole giornate di sospensione del lavoro e sulla possibilità di estendere al settore edile quanto già previsto per gli altri settori industriali, relativamente alla proroga della CIG.
Il Ministero del lavoro, richiamando l’art. 1, comma 1, della L. 427/1975, concernente l’integrazione salariale per il settore edile, ricorda che detta norma stabilisce espressamente che l’integrazione salariale è corrisposta fino ad un massimo di tre mesi continuativi prorogabili eccezionalmente, nei soli casi di riduzione dell’orario di lavoro, per periodi trimestrali fino ad un massimo complessivo di 12 mesi. Al contrario, l’art. 6, comma 1, della legge n. 164/1975, recante norme in materia di integrazione salariale nel settore delle imprese industriali, prevede che l’integrazione sia corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi e che in casi eccezionali, detto periodo possa essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.
Le norme in questione, a parere del Ministero del lavoro, pur subordinate ad un’eccezionalità degli eventi che giustificano la proroga della Cassa Integrazione, sono dettate dal medesimo presupposto e, quindi, è possibile sostenere che la più favorevole disposizione normativa prevista per il settore industriale, che non richiede, ai fini della proroga, necessariamente una ripresa, pur parziale, dell’attività lavorativa, possa essere estesa a tutte le imprese, ivi comprese quelle dei settori edili ed affini.
Relativamente al criterio di calcolo della settimana integrabile, il Ministero del lavoro non solo conferma quanto già riconosciuto dall’INPS, con il messaggio n. 116/2009 (cioè, che tale criterio può essere applicato all’edilizia, limitandolo, però, ai soli casi di richiesta di CIGO per riduzione di attività dovuta a momentanea mancanza di lavoro, a riduzione di commesse o di ordini, ovvero causali riconducibili alla crisi aziendale e alla contrazione del ciclo produttivo), ma lo estende anche alle ipotesi di sospensione legate ad eventi metereologici.

(Per maggiori approfondimenti vedi Novecento Lavoro, Novecento Media)

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