Videosorveglianza & privacy. Le regole per non sbagliare

Un elenco di otto norme da osservare per non avere problemi

L’adozione di soluzioni di videosorveglianza, oggi in forte crescita, non può prescindere dalla gestione degli aspetti legati alla privacy. Valentina Frediani, avvocato e consulente legale in diritto informatico, contrattualistica informatica e privacy, tra i relatori del convegno “Tvcc Conference&Expo 2009”, ha segnalato le linee chiave che chiariscono i principali dubbi in materia di videosorveglianza e tutela della privacy.



1) Cartellonistica. E’ sempre obbligatorio affiggere specifica cartellonistica che segnali le telecamere, salvo precisa dispensa ottenuta a seguito di un intervento dell’Autorità a fini di indagine o prevenzione.



2) Posizionamento. Non è possibile modificare, in qualsiasi momento e a totale discrezionalità, il posizionamento di una singola telecamera. Occorre verificare la destinazione della ripresa (ad esempio nel caso dei lavoratori occorre seguire le procedure di cui all’art. 4 L. 300/70) e le prescrizioni normative in relazione al luogo di posizionamento e tutta una serie di elementi che comportano necessariamente di ponderare preventivamente il riposizionamento.



3) Enti locali. In seguito al Decreto di urgenza antistupri gli enti locali che le gestiscono potranno installare con più facilità le telecamere, ampliandone quindi il posizionamento, e conservare le registrazioni per molto più tempo.



4) Tempi conservazione immagini. Normalmente le immagini registrate si possono conservare per 24 ore. In caso di registrazione da parte di enti, in particolare la polizia municipale, e a seguito del Decreto di urgenza antistupri è possibile conservare le immagini registrate per un periodo di 7 giorni.



5) Procedura in presenza di un reato. Per verificare tramite le telecamere la commissione di un reato occorre estrapolare le immagini di interesse, ovvero l’arco temporale di ripresa, e consegnarle direttamente alle Autorità conservandone comunque una copia, a titolo defensionale.



6) Chi può accedere alle immagini. Sussiste l’obbligo di individuare specificatamente chi può accedere alle immagini registrate. Occorre indicare non tanto il nominativo quanto il ruolo che il soggetto ha rispetto al titolare del trattamento.



7) Se la telecamera non registra. Gli obblighi in materia di privacy sussistono sempre. In caso di mancata registrazione si modificano gli adempimenti cui far fronte.



8) Responsabilità giuridica per chi installa un sistema Tvcc. Sussistono responsabilità giuridiche in base a quanto commissionato. Nel caso di progettazione con consulenza finalizzata anche al posizionamento ed alla registrazione, ci può essere un coinvolgimento di responsabilità. Nel caso in cui, invece, l’installatore sia chiamato ad eseguire meramente l’installazione non si può avere alcun responsabilità dell’installatore, salvo i casi di evidente violazione: ad esempio il posizionamento di una telecamere in un bagno.

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