Validità del Durc estesa da 90 a 180 giorni

Il “Documento Unico di regolarità contributiva” in corso di validità potrà essere utilizzato anche per più di una delle fasi in cui si sviluppa la procedura amministrativa.

La durata de Durc  (Documento unico di regolarità
contributiva), ovvero la documentazione che le imprese devono presentare
all’Inps, all’Inail e alla Cassa Edile per attestare l’adempimento degli obblighi
legislativi e contrattuali, passa da tre a sei mesi.

Lo ha stabilirlo èl’art. 31 del c.d. “Decreto del fare” varato
dal Governo lo scorso 15 giugno. Il decreto ha inoltre stabilito che il medesimo Durc in corso di validità possa
essere utilizzato anche per più di una delle fasi
in cui
si sviluppa la medesima procedura amministrativa. Il Documento
acquisito quindi nella prima fase, cioè per la verifica della dichiarazione
sostitutiva, può essere utilizzato anche per l’aggiudicazione e per la stipula
di un contratto.

Alla validità di 180 giorni esiste un’unica eccezione per il pagamento del
saldo finale, dove rimane in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo
Durc, a prescindere da quando sia stato rilasciato il precedente.

Inoltre, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori
dovranno acquisire d’ufficio il Durc in
formato elettronico
così come per l’accertamento delle clausole di esclusione
che ai fini del pagamento delle prestazioni.

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