Utilizzo del credito d’imposta per nuove assunzioni

Il corretto utilizzo in compensazione del credito d’imposta

Nuovi chiarimenti giungono dall’Agenzia delle entrate sul corretto utilizzo in compensazione del credito d’imposta per nuove assunzioni, previsto dall’art. 7 della legge n. 388/2000.
La fattispecie riguarda il trasferimento del diritto a fruire del credito d’imposta, maturato e non utilizzato in capo a società fuse, a favore della società di nuova costituzione risultante dall’operazione di fusione propria.
Il bonus fiscale in oggetto ha, di per sé, natura soggettiva, maturando in capo al soggetto che effettua le nuove assunzioni, e pertanto non può essere ceduto a terzi, salvo nel caso di operazioni che prevedono una confusione di diritti e obblighi dei soggetti interessati, come nelle operazioni di fusione, scissione e trasformazione di società.
In base alla risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 127/E del 4 ottobre 2004, la fruizione del bonus maturato nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2002 non risulta soggetta ad alcun vincolo di utilizzo temporale e pertanto può essere utilizzata in qualsiasi momento dal soggetto risultante dalla fusione.

Risoluzione 25 giugno 2007, n. 144/E, Agenzia delle entrate

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti&Credito, Novecento media)

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