Unico 2014: le istruzioni dell’Inps per artigiani, professionisti e commercianti, le istruzioni dell’Inps

Con la circolare n. 74, l’Ente previdenziale ha fornito indicazioni per la compilazione del quadro “RR” del modello Unico 2014.

Con la Circolare n. 74, l’Inps ha fornito importanti indicazioni per la compilazione
del quadro “RR”
del modello Unico 2014 da parte di artigiani,
commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata
, ai fini
della determinazione dei contributi dovuti all’Ente stesso.

In
particolare, viene fatto presente che i contributi da versare sulla quota di
reddito che eccede il minimale
dovranno essere corrisposti alla medesime
scadenze previste per il pagamento delle imposte sui reddit
i.
Ciò significa che i termini ultimi cadono il 16 giugno o il primo
luglio 2014
per quanto riguarda, rispettivamente, i versamenti a saldo
per l’anno d’imposta 2013
e per il primo acconto 2014; per il secondo
acconto 2014
, invece, la data è stata fissata al 30 novembre.

I contribuenti
che decidono di versare la contribuzione dovuta – saldo 2013 e primo acconto
2014 – nel periodo tra il 17 giugno e il 16 luglio 2014 devono sempre applicare
sulle somme la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse
corrispettivo
onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.

La somma dell’interesse corrispettivo deve essere
versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo:


API” (artigiani) ) e la codeline INPS utilizzata per il
versamento del relativo contributo


“CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il
versamento del relativo contributo


“ DPPI” nel caso dei liberi professionisti.

Per i commercianti e gli artigiani, la rateazione
può avere a oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito
eccedente il minimale imponibile
, con esclusione quindi dei contributi dovuti
sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro
RR in quanto non versati in tutto o in parte all’atto della compilazione del
modello UNICO 2014.

Per i liberi professionisti la rateazione può
essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2013 sia sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2014
.

La prima rata deve essere corrisposta entro il
giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito
; le altre rate alle
scadenze indicate nel modello Unico persone fisiche 2014.

In ogni caso, il pagamento rateale deve essere
completato entro il mese di novembre 2014.

L’importo da pagare a ogni scadenza dovrà essere
determinato secondo le modalità riportate nelle istruzioni per la compilazione
del mod. Unico 2014 nella parte riguardante “Modalità e termini di versamento –
Rateazione”.

Gli interessi devono essere corrisposti
utilizzando, per ogni sezione del modello, l’apposita causale (API, CPI o
DPPI) e, per gli artigiani e commercianti, la medesima codeline relativa al
contributo cui afferiscono. Essi decorrono dal termine previsto per il
versamento in via ordinaria dell’acconto e/o del saldo, eventualmente
differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata.

In merito alle modalità di compilazione del
modello F24 in caso di pagamento rateale, si precisa quanto segue:


gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;


le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR,
AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR, mentre per il pagamento degli interessi
comprensivi anche della maggiorazione devono essere utilizzate le causali CPI o
API o DPPI;


la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti, sia la maggiorazione dello
0,40 per cento nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato
dal 16 giugno al 16 luglio.

Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni
degli artigiani e commercianti, le domande per effettuare le operazioni indicate
dovranno essere presentate esclusivamente online collegandosi all’indirizzo www.inps.it, selezionando dall’opzione “Elenco di tutti i servizi” l’applicazione
“Cassetto previdenziale artigiani e commercianti”; dal menù posto a sinistra
dello schermo selezionare “Domande telematizzate” quindi “Compensazione
contributiva o Rimborso”.

L’importo eventualmente risultante a credito dal
Quadro RR del modello UNICO 2014 può essere portato in compensazione nel
modello di pagamento unificato F24.

Per effettuare la compensazione il contribuente
compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo
AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS
(17 caratteri) relativo alla riscossione dell’anno 2012, se il credito è
evidenziato nella colonna 18 o 31 del Quadro RR (credito dell’anno precedente)
o dell’anno 2013 se il credito emerge dalla dichiarazione 2014 (i codici INPS
sono rilevabili dai prospetti inviati unitamente ai modelli F24 dei predetti
anni).

Sarà quindi indicato il periodo di riferimento
(l’anno 2012 ovvero il 2013, secondo quanto appena evidenziato) e l’importo che
si intende compensare.

Qualora venga portata in compensazione soltanto
una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle
quattro rate relative al minimale imponibile, il codice INPS (codeline di 17
caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i
criteri di cui al punto 3 della circolare n. 98 del 7 maggio 2001.

A tal fine potrà essere utilizzata la funzione di
calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet www.inps.it – servizi on
line – elenco di tutti i servizi – calcolo codeline.

Tutte le somme riferite a emissioni precedenti
rispetto all’anno 2013 dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure,
per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, di compensazione
contributiva.

Anche per i liberi professionisti iscritti alla
Gestione separata è possibile portare in compensazione l’eventuale importo
risultante a credito ed esposto al rigo RR8 colonna 2 del quadro RR sez. II del
modello UNICO 2014
sia con la contribuzione dovuta nella Gestione separata
(relativa alla somma da versare come acconto 2014) sia con altri tributi.

L’Inps inoltre ricorda che la compensazione deve avvenire
sempre ed esclusivamente tramite modello unificato F24 (anche a saldo 0)
secondo le modalità indicate nelle istruzioni relative allo stesso.

Per la contribuzione risultante a credito e non
utilizzata in compensazione, il professionista deve presentare istanza di
rimborso, utilizzando esclusivamente la modalità online collegandosi
all’indirizzo www.inps.it, selezionando dall’opzione – Elenco di tutti i
servizi Gestione separata: domanda di rimborso.

Le somme a credito riferite ad anni di imposta
precedenti rispetto all’anno 2013 possono essere richieste a rimborso oppure
con istanza di autoconguaglio.

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