Una Finanziaria tutta proroghe e consolidamenti

La legge di bilancio non contiene sostanziali novità, ma solo proroghe di agevolazioni fiscali e il consolidamento di alcuni benefici. Tra le imprese maggiormente interessate, quelle appartenenti al settore dei trasporti e agricolo

È una legge finanziaria, quella di quest’anno, snella, con pochi articoli e commi. La legge 203/08 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 285 alla Gu n. 303 del 30 dicembre 2008) non contiene previsioni particolari per le imprese, ma solo proroghe di agevolazioni fiscali introdotte in passato e consolidamento di alcune misure. Nulla di nuovo, quindi, nell’ambito degli strumenti di agevolazione se non alcune disposizioni che riguardano il settore agricoltura e quello dei trasporti. A ciò bisogna aggiungere le novità previste per la gestione del Fas (Fondo aree sottoutilizzate) e per il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale, che riceve nuove risorse rispetto a quelle già stanziate.


Tutte le disposizioni appena richiamate sono contenute nell’art. 2 della legge.


Non mancano, poi, le previsioni relative alle agevolazioni Irpef inerenti le detrazioni per asili nido, per la ristrutturazione edilizia, per l’auto-aggiornamento del personale docente, le nuove indicazioni per gli enti locali in tema di patto di stabilità interno e sulla possibilità di emettere strumenti derivati per la raccolta fondi, per le gestioni previdenziali e gli ammortizzatori sociali.


Ma quello che caratterizza di più la legge è che, per la prima volta, è stato introdotto il principio della triennalità della manovra di finanza pubblica, dunque la programmazione di bilancio sarà, a partire dal corrente anno, di stampo pluriennale.


Di seguito sono riportate le principali novità per le imprese attive nel settore primario e in quello del trasporto di merci. Un richiamo è dedicato anche al Fas e al Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale.


Le misure per il settore primario
Per il settore primario le novità più importanti riguardano la disciplina Irap per gli agricoltori, il credito di imposta per la gente di mare e le agevolazioni per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina.


In particolare, il comma 1 dell’art. 2 prevede l’applicazione a regime, e non più in via transitoria, dell’aliquota agevolata Irap per l’anno 2008 e per i successivi periodi di imposta. La percentuale, pari all’1,9%, si rivolge ai soggetti che operano nel settore agricolo, alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi.


Il comma 2 dell’art. 2 si rivolge, invece, alle agevolazioni previste dagli artt. 4 e 6 del decreto legge 457/97 (convertito con modificazioni nella legge 30/98). Si tratta:


– del credito di imposta riconosciuto in misura corrispondente all’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte al Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi;


– degli sgravi contributivi per il personale imbarcato (esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali).


Tali agevolazioni, al fine di salvaguardare l’occupazione della gente di mare, sono estese, a decorrere dal 1° gennaio 2009, nel limite dell’80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari.


La norma, in sostanza, stabilizza l’applicazione dei benefici che fino ad oggi erano stati disposti anno per anno attraverso ripetute proroghe.


Il comma 8 dello stesso articolo proroga per tutto il 2009, le agevolazioni tributarie previste per l’acquisto di terreni finalizzati alla formazione e all’arrotondamento della piccola proprietà contadina.


L’incentivo consiste nell’applicazione dell’imposta di registro e ipotecaria nella misura fissa di 168 euro, mentre rimane nella misura ordinaria (1%) l’imposta catastale.


Le misure per il settore trasporti
Più numerose sono, invece, le previsioni che la finanziaria riserva al settore trasporti.


L’art. 2, comma 3, riconosce la possibilità di compensare, anche per il 2009, le somme versate nel periodo d’imposta precedente (dunque il 2008) a titolo di contributo al Ssn sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto merci. La compensazione, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 241/97, è ammessa fino a 300 euro per ciascun veicolo di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, dei versamenti effettuati fra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, nel limite di spesa di 75 milioni di euro. La quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.


Il successivo comma, invece, proroga al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008 la deduzione forfetaria di spese non documentate, di cui all’art. 66, comma 5, del Tuir, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa.


Tale deduzione è riconosciuta per un importo pari al 35% di quello spettante per gli stessi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti.


I commi 17-20 dell’art. 2 della legge finanziaria disciplinano una serie di agevolazioni fiscali previste per le imprese di autotrasporto di merci e loro dipendenti, con l’effetto di ridurre i costi di gestione che gli stessi sopportano.


In primo luogo, sono rideterminati, nel limite di spesa complessiva di 30 milioni di euro:


– la quota delle indennità percepite nell’anno 2009 dai prestatori di lavoro addetti alla guida, dipendenti dalle imprese di autotrasporto, per le trasferte o le missioni fuori dal territorio comunale, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ai fini dell’imposta sui redditi;


– l’importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009 al netto delle spese di viaggio e di trasporto.


È fissata, inoltre, al comma 18, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, la percentuale dei compensi per lavoro straordinario, percepiti nell’anno 2009, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.


Il lavoro straordinario deve essere effettuato nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida, che siano dipendenti delle imprese autorizzate all’autotrasporto merci. Tali somme rileveranno interamente ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sugli straordinari (di cui all’art. 2 del Dl 93/08).


Il comma 19 dell’art. 2 proroga per l’anno 2009, con un ulteriore stanziamento di 40 milioni di euro, l’agevolazione fiscale introdotta dal comma 26 dell’art. 83-


bis del Dl 112/08. Si tratta del credito di imposta corrispondente a una quota dell’importo pagato quale tassa automobilistica, per l’anno 2009, per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate posseduto e utilizzato per l’attività di trasporto merci. Come per l’anno scorso, la norma richiama la regola fondamentale per la determinazione della misura del beneficio: l’agevolazione dovrà essere fissata in maniera tale che per i veicoli di massa superiore a 11,5 tonnellate sia pari al doppio del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva fra 7,5 e 11,5 tonnellate.


Il bonus fiscale spettante a ciascuna impresa è fruibile in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 241/97, non è rimborsabile e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap, né all’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi.


Inoltre, lo stesso non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 del Tuir, ossia per la determinazione della quota di interessi passivi, di spese e altri componenti negativi differenti dagli interessi passivi, ammessa in deduzione dal reddito di impresa.


La misura del credito di imposta spettante sarà fissata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Si ricorda che per lo scorso anno (2008) il beneficio è stato determinato nella percentuale del 35% dell’importo pagato come tassa automobilistica per l’anno 2008 per ciascun veicolo e del 70% per quelli superiori a 11,5 tonnellate. Tali intensità sono state individuate tenendo conto del numero degli aventi diritto e del limite annuale di spesa. Inoltre, per il 2008 ha trovato piena applicazione la disciplina de minimis (regolamento Ce 1998/06). Per cui il credito di imposta poteva essere fruito nel rispetto della soglia massima di aiuti allo stesso titolo concedibili alla medesima impresa e pari, per il settore dei trasporti, a 100.000 euro.


Saranno sempre dei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate a determinare, nel limite degli stanziamenti di spesa indicati in Finanziaria e tenendo conto del numero degli aventi diritto, la misura delle altre agevolazioni fiscali appena richiamate, quale la quota di indennità non imponibile, gli importi delle deduzioni forfettarie, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile.


La copertura degli impegni di spesa derivanti dalle previsioni fiscali per il settore trasporti sarà effettuata con le risorse dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, giacenti fuori dalla tesoreria statale, che a tale scopo sono versate all’entrata di bilancio dello Stato per gli importi di 90,5 milioni di euro nell’anno 2009 e 9,5 milioni di euro per il 2010.


Le principali novità per il settore trasporti
Art. 2, comma 3


Proroga per il 2009 dell’utilizzo in compensazione delle somme versate a titolo di contributo al Ssn sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto merci


Art. 2, comma 4


Proroga al periodo di imposta in corso alla data del 31.12.2008 della deduzione forfetaria di spese non documentate, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa Art. 2, comma 17 Rideterminati nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro:


– la quota delle indennità degli addetti alla guida che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente;


– l’importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale.


Art. 2, comma 18


Fissata, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, la percentuale dei compensi per lavoro straordinario che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi Art. 2, comma 19


Proroga per l’anno 2009, con stanziamento di 40 milioni di euro, del credito di imposta corrispondente a una quota dell’importo pagato quale tassa automobilistica, per l’anno 2009, per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate posseduto e utilizzato per l’attività di trasporto merci


Nuove regole per il Fas
Tra le indicazioni contenute in Finanziaria sono da citare la disposizione di cui al comma 43 dell’art. 2, che introduce un nuovo meccanismo di controllo per il Fas (Fondo aree sottoutilizzate). Il Fondo aree sottoutilizzate è stato introdotto dall’art. 61 della legge finanziaria per il 2003 (legge 289/02) e rappresenta, ad oggi, lo strumento principale di governo della politica regionale, nazionale e comunitaria per la realizzazione degli interventi nelle aree sottoutilizzate.


Ai sensi del comma 43, art. 2 della legge finanziaria 2009, il Governo dovrà indicare l’ammontare delle risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di apposite delibere del Cipe o dei provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo. A tal fine, l’esecutivo dovrà predisporre una relazione annuale sulla base delle informazioni scaturenti dal monitoraggio delle modalità di impiego delle relative risorse finanziarie effettuato a cura del Comitato interministeriale per la programmazione


economica. La relazione verrà poi trasmessa alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per i profili di carattere finanziario e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Nell’ambito della relazione, il governo dovrà anche specificare l’incidenza delle utilizzazioni delle somme del Fondo rispetto al principio di ripartizione territoriale applicabile, ossia l’85% in favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e il 15% per le aree del Centro-Nord.


In caso di adozione di disposizioni normative di iniziativa governativa con carattere di urgenza, tutte le indicazioni dovranno essere prodotte in occasione della presentazione del relativo disegno di legge di conversione alle Camere.


Le disposizioni attuative della norma in esame saranno contenute in un apposito regolamento da emanarsi a cura del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.


In sede di approvazione definitiva del disegno di legge finanziaria è stato inoltre disposto, mediante una specifica previsione, che la relazione cui è tenuto il Governo dovrà essere elaborata e trasmessa alle commissioni parlamentari e alla Conferenza Stato-Regioni, anche con riferimento all’anno 2008.


Da quanto appena esposto è possibile concludere che attraverso tale norma la legge finanziaria abbia, in buona sostanza, voluto affiancare all’attività di monitoraggio periodica già svolta dal Cipe, un ulteriore meccanismo di controllo, che permetta di verificare l’effettivo impiego delle somme a disposizione e soprattutto le modalità di tale utilizzo.


Il Fondo aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale
Indicazioni specifiche sono, infine, contenute nei commi 44-45 che interessano il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’art. 6, comma 7, del Dl 81/07. In primo luogo, l’ambito di applicazione dello stesso è stato esteso anche alle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Province autonome di Trento e Bolzano. Le modalità di erogazione delle somme disponibili saranno, invece, fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i Rapporti con le Regioni, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite la Conferenza Stato-Regioni e le competenti commissioni parlamentari.


Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvederà a finanziare direttamente i comuni interessati.


Per il perseguimento delle finalità del Fondo sono previsti, inoltre, stanziamenti a integrazione di quelli già esistenti nella misura di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 27 milioni di euro per l’anno 2011.


(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti&Credito, Novecento media)

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