Un disegno di legge ad hoc

Giugno 2003, La commissione Industria di Palazzo Madama ha approvato in sede deliberante il disegno di legge sul franchising. Il provvedimento, che passa ora all’esame della Camera dei Deputati, introduce una serie di norme per regolamentare il settore …

Giugno 2003,
La commissione Industria di Palazzo Madama ha approvato in sede deliberante
il disegno di legge sul franchising. Il provvedimento, che passa ora all’esame
della Camera dei Deputati, introduce una serie di norme per regolamentare
il settore. Con l’articolo 1, per esempio, si pone una importante barriera
d’ingresso al settore. Per costituire la propria rete di franchising, infatti,
l’affiliante deve avere sperimentato sul mercato per un periodo minimo di
un anno la propria formula con almeno una unità pilota.
Oltre all’obbligo di contratto scritto fra le parti, il disegno di legge
del senatore Costa di Forza Italia prevede che il franchisor consegni al
franchisee, almeno trenta giorni prima della firma del contratto, una copia
dell’accordo e, a richiesta dell’affiliato, una copia del suo bilancio degli
ultimi tre anni, una dichiarazione contenente la sintetica descrizione degli
eventuali procedimenti giudiziari, promossi nei suoi confronti negli ultimi
tre anni, relativamente al sistema di franchising in esame, sia da affiliati
che da terzi privati o da pubbliche autorità.

In ogni caso deve consegnare al franchisee la lista degli altri affiliati
completa di indirizzi e recapiti telefonici; una dichiarazione contenente
l’indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati,
negli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività,
qualora sia avvenuto da meno di tre anni; le referenze bancarie ed eventuali
carichi pendenti; un’ipotesi di rendiconto economico dell’affiliato; una
copia del Codice deontologico europeo, predisposto dalla Federazione europea
del franchising. Il contratto deve indicare fee d’ingresso e royalties,
non può avere durata inferiore a tre anni e può essere subordinata
al raggiungimento di risultati minimi. Oltre alle caratteristiche che deve
avere il contratto, il disegno di legge precisa che deve essere prevista
l’esistenza di una esclusiva, "il cui ambito territoriale o distanziale
deve essere precisato dalle parti; l’esclusiva può non essere prevista
qualora esistano obiettive e specifiche ragioni che ostino alla concessione
della stessa e che vanno indicate nel contratto”. Gli altri articoli si
occupano dello scioglimento del contratto, del divieto di trasferimento
e di cessione del contratto di franchising.

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