Un altro “premio di concentrazione” per le microimprese

E’ stato stabilito un ulteriore premio per le piccole aziende che decidono di fondersi

Il decreto legge 17 giugno 2005, n. 106 (pubblicato in G.U. 17 giugno 2005,
n. 139), che reitera il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 sulla competitività delle
imprese, ha stabilito per le imprese risultanti da processi di fusione (cd.
concentrazione o aggregazione), rientranti nella definizione comunitaria di
microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n.
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, un ulteriore premio di
concentrazione alle seguenti condizioni:



a) il processo di concentrazione o di aggregazione deve
essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la
data in cui interviene l’approvazione da parte della Commissione europea ai
sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea, e i ventiquattro mesi successivi;
b) le imprese che
prendono
parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione,
comunque operato, devono rientrare nella definizione di microimprese di cui alla
predetta raccomandazione n. 2003/361/CE;
c) tutte le imprese che
partecipano
al processo di concentrazione o di aggregazione devono aver
esercitato attività omogenee nei due periodi d’imposta precedenti alla data in
cui e’ ultimato il predetto processo ed essere residenti in Stati membri
dell’Unione europea, ovvero dello Spazio economico europeo;
d) la
concentrazione o la aggregazione
deve avere durata almeno pari a tre
anni. Il credito d’imposta non compete se il processo di concentrazione
interessa imprese tra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile ovvero che sono direttamente o
indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche delle
partecipazioni detenute dai familiari di cui all’articolo 5 del t.u.i.r.


Il “premio” consiste in un contributo nella forma del credito di
imposta utilizzabile esclusivamente a decorrere dal periodo di imposta nel quale
interviene l’approvazione da parte della Commissione europea, ed è pari al dieci
per cento dell’importo risultante dalla differenza tra:
a) la somma
dei valori della
produzione netta risultanti dalle dichiarazioni
presentate ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di tutte le
imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione; e

b) il maggiore dei valori della produzione netta dichiarati
ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive da ciascuna delle
imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione. Per determinare
il valore della produzione netta si fa riferimento al valore della produzione
netta risultante dalle dichiarazioni presentate relativamente al secondo periodo
d’imposta precedente a quello in cui la concentrazione o l’aggregazione è
ultimata; per le imprese residenti in Stati membri dell’Unione europea si fa
riferimento al valore della produzione netta determinato sulla base delle
disposizioni Irap.


Per fruire del contributo, l’impresa concentrataria inoltra un’apposita
istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle
entrate, che ne rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata,
certificazione della data di avvenuta presentazione. L’Agenzia delle
entrate esamina le istanze
secondo l’ordine cronologico di
presentazione, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, e comunica, in via
telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, il diniego del
contributo per carenza dei presupposti desumibili dall’istanza, ovvero per
l’esaurimento dei fondi stanziati.


Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (D.Lgs.
n. 241/1997) successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento.
Il credito d’imposta non è rimborsabile, non concorre alla
formazione del valore della produzione netta ai fini Irap, nè dell’imponibile
agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del pro-rata di
deduzione degli interessi passivi; resta ferma l’applicazione della disposizione
antielusiva di cui all’articolo 37-bis, D.P.R. n. 600/1973.

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