Turismo, le tutele per chi compra online

Le garanzie per i navigatori che acquistano servizi turistici su Internet.

giugno 2007 L’utente che acquista servizi turistici online rientra,
senza dubbio, nell’accezione di “consumatore a distanza” prevista
dal Codice Civile Italiano e ripresa da vari interventi legislativi che, soprattutto
negli ultimi anni hanno innalzato il livello di protezione per chi, come il
navigatore, usufruisce e paga servizi tramite mezzi telematici.

La principale forma di garanzia consiste nei diritti di recesso e di informazione,
previsti dal combinato del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d.
Codice del Consumo) e del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

In particolare qui si prevede che il consumatore ha diritto di recedere da
qualsiasi contratto concluso online entro dieci giorni lavorativi dalla sottoscrizione,
senza dover addurre particolari motivazioni, e che l’utente venga informato
delle modalità esatte tramite cui recedere, oltre che tutte le informazioni
relative alla società, ovvero al venditore.Ma nel caso specifico dei
viaggi questo non avviene quasi mai.

Vediamo perché. Innanzitutto molto spesso il sito Internet non vende
direttamente né per nome e per conto, ma si pone semplicemente in posizione
di semplice intermediario, specificando di non avere alcun rapporto diretto
con il navigatore, ma si limita meramente a mettere in contatto chi realmente
vende (l’albergatore, l’agenzia) e l’aspirante turista.

In realtà la Legge prevede che anche l’intermediario debba sottostare
alle disposizioni relative al commercio elettronico, ma è raro trovare
un sito internet che sia a norma con le succitate disposizioni. Tra l’altro
molto spesso non si tratta di vera e propria vendita, ma di semplice prenotazione,
e, l’atto di inserire il numero di carta di credito corrisponde ad una
“garanzia” che si fornisce a tutela dell’operatore turistico,
spesso non corrispondendo ad alcun addebito reale sul proprio conto.

Tra l’altro i siti tour-operator online spesso sono società che
risiedono fuori dai confini nazionali, o addirittura fuori dal territorio comunitario.
In tal caso non si può pretendere (ma si dovrebbe) l’esatto adeguamento
alla normativa italiana.

Ciò che il turista italiano deve comunque sapere è che il nuovo
Codice del Consumo prevede un’intero capo dedicato ai servizi turistici
(artt.82 e ss.) e che in ogni caso, sia l’agenzia virtuale diretta venditrice
o intermediaria, e sia essa italiana, comunitaria o extracomunitaria, egli è
protetto in qualità di consumatore italiano da una serie di norme che
vanno comunque applicate e che spaziano dal diritto di recesso al diritto al
proprio foro competente al diritto all’opuscolo informativo.

* Studio Legale Sarzana e Associati www.lidis.it

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