Tassazione agevolata per marchi e brevetti

La legge di Stabilità ha istituito un nuovo regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti da concessione o utilizzo diretto di opere dell’ingegno, marchi, brevetti da parte di società ed enti commerciali che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

Con il disegno di legge di Stabilità 2015 è stato istituito un nuovo regime
opzionale di
tassazione agevolata per i redditi
derivanti dalla concessione
o dall’utilizzo diretto di beni immateriali
(opere dell’ingegno,
marchi, brevetti), da parte di società ed enti commerciali che svolgono attività di ricerca e sviluppo anche mediante contratti di ricerca
stipulati con Università, enti di ricerca e organismi equiparate. Il
nuovo regime si applica dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2014.

L’opzione ha validità per cinque esercizi, è irrevocabile ed è esercitabile da tutti i titolari
di reddito d’impresa
(società di capitali, società di persone, ditte
individuali), comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri
che risiedano in Paesi con i quali è in vigore un accordo contro le doppie
imposizioni e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

Nel caso in cui i beni immateriali siano concessi in licenza,
l’agevolazione consiste nella esclusione da imposizione dei relativi redditi per il 30% nel 2015, per il 40% nel 2016 e per il 50% a partire dal 2017.

In caso di utilizzo
diretto
dei beni immateriali nell’attività d’impresa, il reddito figurativo
derivante da tali beni è agevolabile (nei medesimi termini previsti
nell’ipotesi di concessione in licenza), in misura pari al contributo economico
apportato
da tali beni alla produzione del reddito complessivo.

Per la
determinazione di tale valore è richiesta l’attivazione di una procedura di ruling
di standard internazionale
, ai sensi dell’art. 8, D.L. n. 269/2003.

La
procedura di ruling dovrà essere attivata anche nel caso in cui i redditi
derivanti dalla concessione in uso di marchi e brevetti, o le plusvalenze
derivanti dalla cessione degli stessi, siano stati realizzati nell’ambito di
operazioni all’interno del medesimo gruppo societario. Il reddito agevolabile
sarà poi individuato in base al rapporto tra i costi di ricerca e sviluppo
sostenuti per il mantenimento e lo sviluppo dell’attività e i costi sostenuti
per produrre il bene.

Il regime
agevolato prevede anche l’esclusione
dalla formazione del reddito imponibile delle plusvalenze derivanti dalla
cessione dei beni immateriali
in oggetto, a condizione che almeno il 90%
del corrispettivo derivante dalla cessione sia reinvestito nella manutenzione o
nello sviluppo di altri beni immateriali, prima della chiusura del secondo
periodo d’imposta successivo alla vendita.

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