Stabiliti i criteri del Fondo per le imprese in difficoltà

Le modalità di funzionamento del Fondo

Sono stati introdotti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti Ue sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
Il Fondo, istituito dall’art. 11, comma 3 del D.L. n. 35/2005, convertito con modificazioni dalla legge 80/05, interviene a sostegno di imprese di rilevanti dimensioni, secondo l’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 270/1999, che si trovino in stato di difficoltà, nel caso in cui non risulti aperta procedura concorsuale nei loro confronti. Le imprese ammesse al sostegno del Fondo devono avere numero di dipendenti non inferiore a 200, al momento della presentazione della domanda. Il limite è ridotto a 50 unità nel caso di imprese collocate all’interno di un distretto o di una filiera produttiva, ovvero operanti in aree tecnologiche.
Gli aiuti per il salvataggio sono concessi esclusivamente nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dall’impresa, alle condizioni previste dall’art. 3.1 degli orientamenti comunitari. Anche gli aiuti per la ristrutturazione sono concessi nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti, alle condizioni previste dall’art. 3.2 dei citati orientamenti. La garanzia assiste il credito maturato a favore della banca finanziatrice in termini di capitale, interessi e ogni altro costo connesso con l’operazione garantita.
Le istanze devono essere inviate all’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (ex Sviluppo Italia Spa).

Deliberazione Cipe 24 aprile 2007, n. 22/07 (G.U. 25 giugno 2007, n. 145)

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti&Credito, Novecento media)

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome