Srl semplificata: dal 29 agosto via all’iscrizione al registro imprese

Imminente l’entrata in vigore del Decreto che prevede una serie di agevolazione per le persone al di sotto dei 35 anni che intendono costituire una società a responsabilità limitata. Ma anche chi ha più di 35 potrà creare una srl in modo più semplice e a costi più contenuti.

Con la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
189 del 14 agosto 2012 del DM 23/6/2012 del
regolamento del ministro della Giustizia (decreto 23 giugno 2012, n. 138), è
stato introdotto il testo dello statuto standard di atto costitutivo della società a
responsabilità limitata semplificata
(Srls).

Ricordiamo
che
si tratta di una forma di srl la cui costituzione è agevolata dal punto di
vista dell’ammontare del capitale sociale necessario, che deve essere inferiore
a 10 mila euro
, e dei costi da sostenere. L’atto costitutivo deve essere infatti redatto
per atto pubblico e quindi richiede l’intervento del notaio senza che sia
dovuto l’onorario notarile.

I
soci debbono avere età inferiore ai 35 anni
alla data della costituzione, il
capitale minimo è di 1 euro e il massimo è di 9.999 euro, il conferimento deve
farsi in denaro e la quota non può essere ceduta a soggetti che abbiano età di
35 anni o superiore.

L’iscrizione
nel registro delle imprese
è telematica ed esente da bollo e diritti di
segreteria e sarà possibile dal giorno 29 agosto 2012, data nella quale entra
in vigore il Decreto.

Ma anche per le persone con più di 35 anni dallo scorso 26 giugno è
stata introdotta, con il
DL n. 83/2012,
una nuova forma di srl semplificata “a capitale
ridotto”
(Srlcr) che offre la possibilità di avviare un
impresa con costi minori. Si tratta in pratica di una snc senza rischi
sul capitale privato del socio, che presenta caratteristiche affini alla srl
semplificata (in particolare, capitale da 1 euro euro a 9999 euro) ma con
alcune differenze. Una Srlcr può essere amministrata da persone fisiche che possono
anche non essere soci della società.
Inoltre, decade il divieto di cessione
delle quote a soci che abbiamo già compiuto trentacinque anni. La legge non
estende tuttavia alla srl a capitale ridotto le agevolazioni previste per la
srl semplificata per quanto riguarda le spese di costituzione.

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