Sicilia: garanzia collettiva fidi, modificate le direttive

La Regione Sicilia ha modificato alcuni aspetti delle direttive per l’attuazione delle operazioni di garanzia collettiva fidi, secondo le disposizioni dell’art. 19 della L.R. n. 11/2005. Le modifiche vengono introdotte tenendo conto delle recenti dispo …

La Regione Sicilia ha modificato alcuni aspetti delle direttive per l’attuazione delle operazioni di garanzia collettiva fidi, secondo le disposizioni dell’art. 19 della L.R. n. 11/2005.
Le modifiche vengono introdotte tenendo conto delle recenti disposizioni previste dalla Legge finanziaria 2007, che, al comma 881 dell’art. 1, dispone in merito ai Confidi, nonché dell’emanazione della nuova disciplina sugli aiuti de minimis, approvata con regolamento Ce 1998/06. L’Amministrazione regionale, nel modificare le direttive, ha fornito alcuni chiarimenti ai dubbi degli operatori del settore, come nel caso specifico del processo di escussione nei confronti di soggetti beneficiari inadempienti, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Banca d’Italia.
I Consorzi di garanzia fidi devono essere costituiti da Pmi e da liberi professionisti in forma di impresa, titolari di partita Iva, con sede nel territorio siciliano. La garanzia concessa non potrà in ogni caso superare l’80% dell’operazione assistita sulla base del rating ottenuto.
Le aziende associate ai Confidi possono beneficare di ulteriori contributi in conto interessi, consistenti nell’abbattimento, nella misura del 60%, del tasso concordato in sede di stipula di finanziamenti concessi dalle banche convenzionate con Confidi.

Decreto 26 aprile 2007, (G.U.R. 18 maggio 2007, n. 23)

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti&Credito, Novecento media)

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