Sanzioni per il datore che non concede il residuo ferie 2011 entro giugno

E’ il 30 giugno prossimo l’ultimo giorno utile per consentire ai propri dipendenti di beneficiare dell’eventuale arretrato ferie, pena una sanzione amministrativa e l’obbligo di versare entro il 16 agosto 2013 i contributi sulle ferie maturate e non godute a tale data.

La fine del
mese di giugno coincide con iltermine ultimo entro cui devono essere
fruite le ferie residue del 2011. Se ciò non accade, il datore di lavoro, oltre a versare i contributi entro il 16
agosto 2013 sulle ferie maturate e non godute a tale data, deve pagare anche
una sanzione amministrativa che va da da 100 euro a 600 euro. Se la
violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in
almenodue anni, la sanzione amministrativa  va da 400 a 1.500 euro. Se la
violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata
in almeno 4 anni, la sanzione amministrativa va da 800 a 4.500 euro e non è
ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

L’art. 10 del
D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che, fermo restando il principio secondo cui il
momento di godimento delle ferie è stabilito dal datore di lavoro, tenuto
conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore, il
prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite
non inferiore a 4 settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla
contrattazione collettiva, va goduto per almeno
2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso
dell’anno di maturazione e per le
restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di
maturazione.

Ne consegue
che, salvo diverse indicazioni della contrattazione collettiva, il 30 giugno
2013 costituisce il termine ultimo entro cui devono essere fruite le ferie
residue del 2011.

Il periodo
minimo di 4 settimane di ferie non può essere sostituito dalla relativa
indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto
di lavoro.

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