Retribuzioni variabili: ecco come usufruire dello sgravio contributivo

Se ai lavoratori sono stati corrisposti premi previsti sia dalla contrattazione aziendale sia da quella territoriale, il beneficio contributivo viene fruito in proporzione.

L’Inps, con il messaggio 17 agosto 2010, n. 21389, fornendo le modalità operative che devono essere osservate per la fruizione dello sgravio contributivo da applicare sulle retribuzioni variabili previste dalla contrattazione collettiva di secondo livello per l’anno 2009, ha di fatto chiuso il cerchio che si è aperto con il Dm 19 dicembre 2009 pubblicato sulla Gu 11 marzo 2010, n. 58 che ha reso disponibili le risorse pari a 650 milioni di euro (di cui il 62,5% per i contratti aziendali ed il 37,5% per i contratti territoriali), stanziate dall’art. 1, comma 67, della legge 247/07.
L’Inps, quest’anno, in realtà era già intervenuto sulla materia, inizialmente con la circolare 18 marzo 2010, n. 39 con la quale ha illustrato i contenuti del beneficio contributivo e al contempo ha fornito le prime indicazioni utili per richiedere lo sgravio.
Con un successivo messaggio (16214/10) l’Istituto previdenziale aveva poi fissato dalle ore 15,00 del 21 giugno 2010 alle ore 23,00 del 11 luglio 2010 il periodo durante il quale gli interessati potevano inoltrare le domande utili a richiedere lo sgravio per l’anno 2009.
L’Inps ha quindi comunicato alle aziende l’avvenuta ammissione al beneficio, ma per fruire materialmente dello sgravio erano attese le modalità operative che sono state fornite con il messaggio 21389/10.

La fonte normativa
Come si ricorderà la legge 247/07 ha abrogato l’istituto della decontribuzione e in sua sostituzione ha introdotto in via sperimentale per il triennio 2008, 2009 e 2010 e previa domanda da parte delle aziende uno sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello entro i limiti delle risorse stanziate annualmente.
L’operatività per ciascuno dei tre anni è demandata a un decreto interministeriale (Lavoro-Economia).
Per le erogazioni variabili corrisposte nel 2009 lo sgravio contributivo corrispondente trova applicazione, dopo aver presentato apposita istanza all’Inps, con le regole disposte dal Dm 19 dicembre 2009 tenendo conto delle modalità operative contenute nella circolare Inps 39/10 e nei messaggi 16214/10 e 21389/10. Il termine come sopra ricordato è scaduto l’11 luglio 2010.
Per le erogazioni variabili relative al 2010 occorrerà quindi attendere l’emanazione il prossimo anno di un nuovo decreto ministeriale.
Non va dimenticato che per fruire dell’agevolazione l’azienda deve aver sottoscritto un accordo collettivo di secondo livello (territoriale o aziendale) da depositare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale (vale a dire entro il 25 aprile 2010), presso la Dpl.
L’Inps, con la circolare 39/10 ricorda che possono accedere al beneficio anche le imprese di somministrazione per i lavoratori somministrati. In tale ipotesi, ai fini dell’accesso allo sgravio, occorre fare riferimento alla contrattazione collettiva di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce. Sono invece escluse dal beneficio le Amministrazioni Pubbliche così come individuate dal Dlgs 165/01, relativamente ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all’Aran.
Si ricorda che se il contratto di secondo livello prevede anche alcune clausole che stabiliscono l’esclusione (ovvero l’omnicomprensività, ove possibile) di alcuni emolumenti retributivi dalle incidenze sulle retribuzioni indirette e/o differite (art. 13, comma 1, legge 401/96), il deposito del contratto deve essere effettuato anche presso gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Condizioni per l’accesso allo sgravio

  • il possesso del requisito del DURC;
  • il rispetto della contrattazione collettiva (parte economica);
  • aver corrisposto ai dipendenti trattamenti economici e normativi non inferiori a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva e individuale se più favorevole (art. 1, comma 1, legge 389/89);
  • la presentazione alla Dpl, se non già trasmessa, della dichiarazione di responsabilità (inesistenza di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali definitivi, in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A al Dm 24.10.2007 (v. circolare Ministero Lavoro 34/08)

Relativamente ai lavoratori per i quali i datori di lavoro assolvono all’Inps le contribuzioni minori, lo sgravio deve essere operato sulla posizione contributiva in essere presso l’Istituto previdenziale limitatamente alla quota spettante sulle medesime contribuzioni.

Il beneficio
La legge 247/07 ha stabilito nel 5% della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore l’ammontare complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio. Per l’anno 2008 questo limite era stato però abbassato al 3%, mentre per l’anno 2009 il tetto è stato ulteriormente ridotto al 2,25%.
Le retribuzioni che formano oggetto dello sgravio contributivo, sono quelle variabili, vale a dire incerte nella corresponsione o nell’ammontare, collegate a parametri di produttività, qualità e competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati (ovvero a parametri legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio, per i contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori aziendali, come per esempio l’Eet nel settore dell’edilizia). Per fruire dell’agevolazione l’Inps ricorda che è sufficiente che sussista anche uno solo dei predetti parametri.
Detta retribuzione variabile, sulla cui contribuzione risulta possibile applicare lo sgravio, non può eccedere il 2,25% della retribuzione contrattuale percepita nel 2009 dal lavoratore destinatario dell’emolumento variabile, da intendersi la retribuzione imponibile ai fini contributivi (retribuzione contrattuale maggiorata con l’erogazione variabile) così come individuata dall’art. 12 della legge 153/69, e successive modificazioni.
La contribuzione soggetta a sgravio è quella già ridotta da eventuali benefici contributivi per assunzioni agevolate (comprese, in agricoltura, le agevolazioni per i territori montani e svantaggiati), vale a dire che lo sgravio rappresenta un valore massimo applicabile, conseguentemente in presenza di contribuzione previdenziale/assistenziale a carico datore di lavoro inferiore al 25% o in presenza di altri benefici contributivi, lo sconto non potrà eccedere la contribuzione dovuta (carico azienda).
Il lavoratore, invece, può beneficiare dello sgravio per l’intera contribuzione a suo carico (normalmente 9,19% ovvero 9,49% con contributo Cigs ovvero 5,84% per gli apprendisti) sull’ammontare della somma soggetta a sgravio senza perdere la copertura assicurativa pensionistica. Sul punto l’Inps con la circolare 82/08 aveva però precisato (e l’indicazione è ancora valida per l’anno 2009) che non costituisce oggetto di sgravio il contributo Ivs aggiuntivo dell’1% (art. 3 ter, legge 438/92) dovuto dai lavoratori sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile.
L’applicazione indebita dello sgravio comporta la restituzione del beneficio con le corrispondenti sanzioni (ferma restando l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato).
Sempre in relazione all’entità dello sgravio, l’istituto previdenziale evidenzia che gli importi comunicati ai soggetti ammessi al beneficio, costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile.
Infatti se per ragioni previste dalla contrattazione collettiva di secondo livello oppure per cause varie di natura diversa, i soggetti interessati avessero diritto ad un importo inferiore, il conguaglio con i contributi dovuti dovrà essere limitato alla quota di beneficio effettivamente spettante.
Inoltre, ricorda l’Inps, per il calcolo dello sgravio contributivo dovrà essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.
Se ai lavoratori sono stati corrisposti premi previsti sia dalla contrattazione aziendale che da quella territoriale, il beneficio contributivo deve essere riconosciuto in proporzione. Per comprendere meglio l’Inps propone un esempio (v. box sotto).

Lavoratore con retribuzione annua (comprensiva dei premi) pari a euro 30.000
Premio contrattazione aziendale euro 700,00
Premio contrattazione territoriale euro 500,00
Misura massima di premio sgravabile euro 675,00 (euro 30.000 x 2,25%)
Sgravio azienda euro 169,00 (euro 675 x 25%)
Sgravio lavoratore euro 62,00 (euro 675 x 9,19%)
Proporzionalità:
sgravio sul premio contratto aziendale (euro 700/(euro 700+euro 500)= 58%
sgravio sul premio contratto territoriale (euro 500/(euro 700+euro 500)= 42%
Ripartizione:
sgravio azienda sul premio contratto aziendale = euro 98,02 (euro 169 x 58%)
sgravio lavoratore sul premio contratto aziendale = euro 35,96 (euro 62 x 58%)
sgravio azienda sul premio contratto territoriale = euro 70,98 (euro 169 x 42%)
sgravio lavoratore sul premio contratto territoriale = euro 26,04 (euro 62 x 42%)

Visto il perdurare della crisi economica che da due anni ha investito anche l’Italia può darsi che qualche azienda abbia sospeso o addirittura cessato l’attività, come ci si comporta in questi casi? Alla domanda risponde l’Inps sottolineando che le aziende autorizzate allo sgravio contributivo per l’anno 2009, che nelle more del provvedimento di ammissione, hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive utilizzando il mod. DM10V.

Procedura
I datori di lavoro non agricoli ammessi allo sgravio, per fruire dell’agevolazione dovranno avvalersi dei seguenti codici causale differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale) che devono essere indicati nel flusso Uniemens nell’elemento , , (v. box sotto).

Trattazione aziendale

Trattazione territoriale

L944 – Sgr. aziendale ex Dm 17.12.2009 quota a favore del datore di lavoro

L946 – Sgr. territoriale ex Dm 17.12.2009 quota a favore del datore di lavoro

L945 – Sgr. aziendale ex Dm 17.12.2009 quota a favore del lavoratore

L947 – Sgr. territoriale ex Dm 17.12.2009 quota a favore del lavoratore

Il datore di lavoro dovrà quindi restituire all’atto del conguaglio la quota di beneficio a lui spettante che dovrà avvenire entro il 16 novembre 2010 con riferimento ai periodi contributivi non antecedenti ad agosto 2010.
Invece i datori di lavoro operanti nel settore agricolo dovranno seguire le istruzioni fornite con la circolare 111/09.
In particolare, le aziende dovranno presentare alle strutture territoriali competenti per territorio un’istanza cartacea sull’apposito modello allegato alla predetta circolare.
L’azienda dovrà indicare i seguenti dati:
Importo totale delle retribuzioni sulle quali è calcolato lo sgravio spettante;
Importo dello sgravio per contrattazione territoriale indicando separatamente l’importo relativo alla quota a carico del datore di lavoro e alla quota a carico del lavoratore;
Importo dello sgravio per contrattazione aziendale indicando separatamente l’importo relativo alla quota a carico del datore di lavoro e alla quota a carico del lavoratore.
Anche in questo caso il datore di lavoro dovrà restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

Incrementi di produttività e benefici fiscali

L’art. 53 del Dl 78/10 (legge 122/10) c.d. manovra correttiva 2010, conferma anche per il 2011 l’agevolazione prevista dall’art. 5 del Dl 185/08 (legge 2/09) che sottopone ad imposta sostitutiva pari al 10% (sia dell’IRPEF che delle addizionali regionali e comunali) gli emolumenti retributivi riconosciuti ai lavoratori dipendenti e previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, correlati a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa (per lo più si tratta di incrementi collegati ai risultati dell’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale).
L’agevolazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato e trova applicazione con riferimento ad un importo complessivo di emolumenti pari a 6.000 euro lordi e solo per i soggetti il cui reddito di lavoro dipendente non superi i 40.000 euro (originariamente la soglia era stata fissata in 35.000 euro).
Spetta al Governo provvedere alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo entro il 31 dicembre 2010.

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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