Qualificazione del rapporto di lavoro nei call center

Il ministero del Lavoro fornisce ulteriori indicazioni sulle attività di collaborazione

Dopo varie circolari e la Direttiva del 18 settembre scorso, con nota n. 25/I/0017286 del 3 dicembre 2008, il Ministero del lavoro fornisce ulteriori indicazioni sulle attività di collaborazione svolte all’interno dei call-center. L’accertamento ispettivo, dunque, riguardante i contratti co.co.co. anche a progetto e le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, dovrà concentrarsi esclusivamente verso quelli che non siano già stati sottoposti al vaglio della commissione per la certificazione di cui all’art. 76, D.Lgs. n. 276/2003, salvo che non si evinca con evidenza immediata e incontrovertibile la palese incongruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro. In tale ipotesi saranno utili le dichiarazioni rese dai lavoratori interessati e tutti gli altri elementi vagliati ai fini di una corretta qualificazione del rapporto di lavoro.
La nota invita gli ispettori a non lasciarsi fuorviare dalla circolare n. 4/2008 che introduce una sorta di presunzione di subordinazione per determinate tipologie di attività. In tale prospettiva i collaboratori che svolgono attività di promozione, vendita, sondaggi e campagne pubblicitarie in generale devono essere considerati lavoratori autonomi. Ne deriva che anche il collaboratore, impiegato in attività di call center in out bound, è un prestatore di lavoro autonomo a condizione, ovviamente, che il collaboratore stesso unilateralmente e discrezionalmente determini, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa.


Nota 3 dicembre 2008, n. 25/I/0017286, Ministero del lavoro



(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento media)

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