Più rapido il riconoscimento del credito in caso di dichiarazione omessa

Il contribuente che riceve una comunicazione di irregolarità può attestare l’esistenza contabile del suo credito presentando l’idonea documentazione a un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Può essere riconosciuto già in fase di assistenza il credito maturato in un’annualità per la quale sia stata omessa la dichiarazione. Lo
ha comunicato l’Agenzia delle Entrate  con la circolare n. 21/E d che integra le indicazioni operative contenute nella circolare n. 34/E del 6 agosto 2012. Il Fisco ha anche fatto sapere che il contribuente che riceve una comunicazione di irregolarità, può attestare l’esistenza contabile del suo credito, mediante la produzione
a
un qualunque ufficio dell’Agenzia entro i 30 giorni successivi al
ricevimento della comunicazione, di idonea documentazion
e (ad esempio, con
riferimento alle eccedenze Iva, mediante esibizione dei registri Iva e delle relative
liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all’annualità omessa, delle fatture
e di ogni altra documentazione ritenuta utile).

Resta fermo che trattandosi di una comunicazione di irregolarità legittima poiché si basa su un comportamento omissivo del contribuente sono comunque dovuti gli interessi e la sanzione sulla parte di credito effettivamente utilizzata.

Il documento definisce quindi la rotta per chiudere tempestivamente la posizione del contribuente, senza che sia necessario ricorrere alla mediazione tributaria o al contenzioso per ottenere il riconoscimento del credito.

Successivamente
alla dimostrazione dell’esistenza del credito in fase di assistenza, infatti, l’ufficio, anziché richiedere il pagamento e successivamente
procedere al
rimborso, potrà direttamente riconoscere il credito effettivamente spettante e emettere una comunicazione definitiva in cui verranno richiesti gli interessi e la sanzione ed
eventualmente la parte di credito utilizzata e non riconosciuta. Nel caso di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva, la sanzione si riduce
a un
terzo di quella ordinaria
.

La circolare
n. 34/E del 6 agosto 2012,
basandosi sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione, stabiliva che il credito Iva
maturato in un’annualità per la quale fosse stata omessa la relativa dichiarazione,
non poteva essere utilizzato in detrazione nelle dichiarazioni
successive a nulla rilevando il fatto che lo stesso fosse effettivamente maturato. Pertanto, se lo stesso credito veniva
utilizzato in detrazione nelle dichiarazioni
successive ne conseguiva l’emissione
di una comunicazione di irregolarità. All’atto del pagamento delle somme richieste dall’ufficio
se il credito, ancorché non dichiarato, risultava effettivamente spettante, il contribuente era ammesso al rimborso dell’eccedenza. Le stesse considerazioni erano state fatte in tema di imposte sui redditi e Irap. Un’ulteriore possibilità era concessa in sede di
mediazione e di conciliazione
ove è
possibile “scomputare” direttamente dalla somma originariamente
richiesta in pagamento al contribuente, l’eccedenza di credito riconosciuta come spettante, ferma restando l’obbligo del pagamento di interessi e sanzioni nella
misura del 40%. Ora
in
applicazione dei principi di efficienza, economicità e speditezza della pubblica amministrazione, per
evitare ai contribuenti di
anticipare le somme derivanti dalla comunicazione
di
irregolarità,
il riconoscimento
del
credito avviene direttamente in sede di assistenza.

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