Più convenienti i contratti di leasing per imprese e professionisti

Con le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità, la durata fiscale del leasing è stata ridotta alla metà del periodo di ammortamento, mentre per gli immobili passa a dodici anni.

Con le modifiche introdotte dal comma 162 della legge 147 del 27 dicembre 2013, conosciuta come legge di stabilità 2014, in tema di deducibilità fiscale, l’investimento in leasing consente ora un
ritorno fiscale più rapido rispetto all’acquisto in proprietà. Infatti,
il leasing finanziario dal 1° gennaio 2014
è diventato più conveniente sia per
le imprese sia per i professionisti. Il periodo minimo di deduzione dei canoni
scende alla metà del periodo di ammortamento per i beni mobili
e comunque con
un minimo di 8 anni e si attesta su un arco di 12 anni per gli
immobili.
Con le modifiche introdotte dalla Legge
di stabilità si va in contro alle esigenze dei contribuenti, che potranno così
vedere riconosciuto il costo fiscale del leasing anche per contratti di durata
inferiore rispetto al passato, ma sempre superiori alla metà del periodo di
ammortamento del bene.

Per poter ottenere la più rapida deducibilità prevista
dalla leggge 147, occorre che il contratto abbia comunque una durata non superiore
al tempo di deduzione fiscale.

Nell’ipotesi in cui il contratto abbia una durata
inferiore al minimo per la deduzione, l’impresa dovrà determinare un doppio
piano di imputazione temporale dei canoni: quello
contabile, che segue la durata del contratto e quello
fiscale che segue invece il nuovo periodo minimo previsto dalla norma
(metà del tempo di ammortamento, oppure 12 anni se si tratta di
fabbricati).

In seguito a tale modifica, le imprese utilizzatrici
cercheranno di far coincidere la durata contrattuale con quella fiscale, anche
per evidenti ragioni di semplificazione amministrativa.

Per quanto riguarda i professionisti, la legge di
stabilità non modifica il periodo minimo di durata del contratto di leasing per
la deduzione dei canoni di leasing aventi ad oggetto beni mobili, in
quanto il periodo che era già fissato al 50% del tempo di ammortamento.

Invece, il comma 2 dell’articolo 54 del TUIR che
regola i leasing di immobili strumentali, stabilisce e la deduzione dei canoni
su un arco di 12 anni
.

Pertanto i professionisti per i contratti stipulati
dal 2014 potranno dedurre i canoni su immobili utilizzati esclusivamente
nella attività applicando, come le imprese, il periodo temporale minimo di 12
anni.

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