Più chiari i termini dell’erogazione dei contributi in conto interessi Fit

Dal Ministero dello sviluppo economico precisazioni sui soggetti beneficiari e sulle modalità e i criteri di ammissione ai contributi a favore dei programmi di sviluppo sperimentale e ricerca finanziati a valere sul Fondo innovazione tecnologica.

Con circolare n. 41874 del 15 dicembre 2010, il Ministero
dello Sviluppo Economico è intervenuto a fornire chiarimenti
e precisazioni sulle modalità di erogazione del contributo
in conto interessi, a favore dei programmi di sviluppo sperimentale e
ricerca finanziati a valere sul Fit (Fondo innovazione tecnologica), di
cui alla legge 46/82.

Le modalità e i criteri di ammissione allo
strumento, si ricorda, sono stati individuati con decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico del 10 luglio 2008, che ha rinnovato la
disciplina adottata con provvedimento del 16 gennaio 2001, adeguando la
normativa nazionale alle disposizioni dettate da quella comunitaria in
materia (Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato a favore
della ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01).

La normativa Fit prevede, in particolare, l’erogazione
di contributi alla spesa affiancati da un finanziamento agevolato o da
un contributo in conto interessi
, a seconda della
dimensione del programma di spesa (inferiore a 3 milioni di euro o
uguale o superiore a tale soglia).
Proprio con riferimento al contributo in conto interessi, il Ministero
ha visto la necessità di introdurre alcune precisazioni,
soprattutto, con riguardo all’iter di
concessione ed erogazione
dell’agevolazione,
definendo in dettaglio i rapporti e le comunicazioni
tra le parti interessate
(soggetto convenzionato,
soggetto finanziatore e beneficiario).

Un richiamo alle agevolazioni Fit
Le agevolazioni Fit sono dirette ai programmi di sviluppo
sperimentale
(v. box sotto),
comprendenti anche eventuale attività di ricerca
industriale
(v. box sotto),
purché non preponderante, per come definiti dalla normativa
comunitaria.

Sviluppo
sperimentale

Attività rivolta
alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante
le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e
dimostrativi, nonché di prototipi, finalizzate a nuovi
prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali
a prodotti e processi produttivi purché tali interventi
comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti; rientra
nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili
per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti
tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è
necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di
fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a
fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale ulteriore
sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo
commerciale comporta la deduzione dei redditi, così
generati, dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende
tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a
prodotti, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre
operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino
miglioramenti.

Ricerca
industriale (non preponderante)

Attività diretta
ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi
prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei
prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di
componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale,
in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad
esclusione dei prototipi che rientrano nelle attività di
sviluppo sperimentale.

I soggetti beneficiari sono
rappresentati da:

  • imprese che esercitano un’attività
    industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
  • imprese che esercitano un’attività di
    trasporto per terra acqua o aria;
  • imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente
    attività industriale;
  • imprese artigiane di produzione di beni;
  • centri di ricerca con personalità giuridica
    autonoma;
  • altri soggetti individuati con specifici bandi
    ministeriali.

I destinatari degli aiuti possono costituirsi anche sotto
forma di consorzi o società consortili, a condizione che la
partecipazione degli stessi, all’interno del capitale sociale
o del fondo consortile, sia superiore al 30%. Tutti i beneficiari
potranno, inoltre, presentare i programmi anche congiuntamente fra
loro, purché nessun soggetto sostenga da solo più
del 70% o meno del 10% dei costi complessivi ammissibili del programma.
L’attività di presentazione congiunta
può avvenire anche con organismi di ricerca. In questo caso,
è necessario che più del 30% dei costi
complessivi di quelli ammessi dal programma siano relativi ad
attività svolta dai soggetti beneficiari.

Come anticipato, i contributi potranno essere erogati sotto
forma di finanziamento agevolato o contributi
in conto interessi
affiancati da un
contributo diretto alla spesa
, nel rispetto delle
intensità massime di aiuto ammesse dalla Disciplina
comunitaria in materia (25% in Esl per lo sviluppo sperimentale e 50%
in Esl per la ricerca industriale). La formula contributiva
dipenderà dal valore del progetto, anche se è
prevista la possibilità che il Ministero possa disporre
diversamente nei bandi emanati in attuazione della procedura valutativa
a graduatoria.
Per i progetti di importo inferiore a 3 milioni di euro, i benefici
consistono in un finanziamento agevolato al tasso del 20% di quello di
riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni. Il
finanziamento potrà coprire il 50% dei costi riconosciuti
ammissibili ed avrà una durata massima di otto anni, oltre
un periodo di preammortamento commisurato alla durata del progetto e,
comunque, non superiore a quattro anni.

Per i programmi di spesa di importo pari o superiore
a 3 milioni di euro è erogabile, invece, un contributo in
conto interessi dell’80% del tasso di riferimento, a fronte
di un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato, destinato
alla copertura del progetto proposto per il 50% dei costi ammissibili.
Anche in questo caso, il prestito dovrà avere
una durata massima di otto anni con un preammortamento
non superiore a quattro.

In entrambe le ipotesi, i soggetti richiedenti hanno diritto
alla concessione di un contributo alla spesa nella misura del 20% dei
costi riconosciuti ammissibili. Sono, inoltre, previste maggiorazioni
di aiuto, sempre sotto forma di contributo alla spesa, pari al 20% del
costo complessivo dell’investimento per le piccole imprese e
del 10% per le medie imprese. Gli organismi di ricerca hanno la
possibilità di richiedere che l’agevolazione
corrispondente al finanziamento agevolato o al contributo in conto
interessi venga corrisposta totalmente nella forma del contributo alla
spesa.
L’accesso alle agevolazioni è consentito, in ogni
caso, ai programmi di ricerca e sviluppo
di importo non inferiore a 1 milione di euro, salvo le diverse soglie
che possono essere fissate dai bandi ministeriali. I progetti devono
essere realizzati su un periodo non inferiore ai 18 mesi e non
superiore ai 36. Tali termini decorrono dal giorno successivo alla
presentazione della domanda e, comunque, non oltre sei mesi dalla
stessa. Sono finanziabili tutte le spese strettamente inerenti le
attività di sviluppo sperimentale e l’eventuale
ricerca industriale (costo del personale, strumenti e attrezzature di
nuovo acquisto nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati
nell’ambito del programma, servizi di consulenza e altri
servizi utilizzati per l’attività, inclusa
l’acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e
know-how, di diritti di licenza, spese generali, materiali).
L’assegnazione delle risorse avviene, ordinariamente,
attraverso procedure valutative, sia a sportello che a graduatoria. Il
Ministero dello Sviluppo economico potrà, però,
dare luogo a una procedura negoziale, qualora voglia promuovere
programmi di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico del Paese;
procedura che è stata disciplinata con apposito decreto (Dm
5 febbraio 2009) e adottata per i contratti di innovazione tecnologica,
introdotti con Dm del 14 dicembre 2009.

I chiarimenti ministeriali
Il finanziamento ordinario, a fronte del quale verrà
concesso il contributo in conto interessi potrà essere
deliberato da un “soggetto finanziatore”
(rientrante tra i soggetti autorizzati all’esercizio
dell’attività creditizia ai sensi del testo unico
bancario di cui al Dlgs 1 settembre 1993, n. 385). Tale soggetto
potrà anche coincidere con il “soggetto
convenzionato”, che ha sottoscritto con il Ministero, in
proprio o quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese,
una Convenzione per la gestione degli aiuti a valere sul Fit.

La circolare chiarisce, in primo luogo, che i beneficiari
devono già individuare
, in sede di
presentazione della domanda, il soggetto finanziatore
prescelto
che delibererà il finanziamento a
tasso ordinario.

Il soggetto convenzionato, dopo l’invio degli esiti
istruttori al Ministero dello Sviluppo Economico, provvede a comunicare
anche l’importo dei costi ammessi alle agevolazioni al
soggetto finanziatore
(qualora il soggetto finanziatore
non coincida con quello convenzionato).

Entro 60 giorni da tale
comunicazione, l’ente finanziatore dovrà
provvedere a deliberare la concessione di un
finanziamento bancario
specificamente destinato alla
copertura del programma di ricerca e sviluppo oggetto della domanda di
agevolazioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva
(di importo non superiore al 50% dei costi ammissibili, durata massima
di otto anni e preammortamento non superiore a quattro anni). La
concessione del finanziamento deve essere comunicata al Ministero e al
soggetto convenzionato ed è, comunque, subordinata al
benestare del Ministero, che provvederà ad emanare il
decreto di  concessione delle agevolazioni.
Nell’ambito di tale provvedimento saranno definiti gli
impegni che il beneficiario dovrà rispettare sia con
riferimento al contributo alla spesa che al contributo in conto
interessi.

Entro 30 giorni dalla data di
ricezione del decreto di concessione, dovrà essere stipulato
il contratto di finanziamento bancario tra il soggetto beneficiario ed
il soggetto finanziatore
. Una copia dello stesso, o se
non ancora disponibile, una comunicazione dell’avvenuta
stipula e il piano di ammortamento, devono essere trasmessi al
Ministero.

Indicazioni dettagliate sono fornite anche con riferimento
all’erogazione del contributo in conto interessi. Il
finanziamento bancario sarà erogato sulla base dello Stato
avanzamento lavori (Sal), più una quota a saldo. Si ricorda
che, la normativa prevede che le erogazioni delle agevolazioni
spettanti avverranno in massimo tre soluzioni, più
l’ultima a saldo, in relazione agli stati di avanzamento del
programma individuati nel piano di erogazione.

Ogni erogazione è, comunque, subordinata
all’assenso del Ministero. Di fatti, il soggetto
convenzionato deve comunicare al Ministero l’avvenuto
accertamento del Sal, la quota di contributo alla spesa e della
relativa quota di finanziamento bancario erogabile, nonché
del relativo importo del contributo in conto interessi, attualizzato,
in via provvisoria, al tasso di riferimento. Ottenuto il benestare, il
soggetto convenzionato informa il soggetto finanziatore (se non
coincidente), affinché possa provvedere
all’erogazione della quota di finanziamento bancario
spettante al beneficiario finale.
Le quote di contributo alla spesa e di contribuito in conto interessi
maturate sono trasferite dal Ministero al soggetto convenzionato che
provvederà ad accreditarle direttamente sul conto corrente
del beneficiario. Sarà sempre onere del soggetto
convenzionato provvedere alle dovute comunicazioni al soggetto
finanziatore (se diverso).

Successivamente all’erogazione dell’ultima
quota in acconto (le erogazioni in acconto non possono essere superiori
all’80% del totale), il Ministero acquisisce dal soggetto
convenzionato la relazione finale sul programma agevolato e, a seguito
delle necessarie valutazioni, trasmette allo stesso soggetto
convenzionato il benestare all’erogazione del saldo del
finanziamento bancario, eventualmente aggiornato sulla base degli esiti
delle valutazioni effettuate. Il soggetto finanziatore
potrà, dunque, procedere all’erogazione finale del
finanziamento ordinario. Il ricalcolo definitivo del contributo in
conto interessi spettante, sulla base delle date di effettiva
erogazione e del tasso di riferimento, è poi trasmesso al
Ministero, affinché provveda ad emanare il decreto
definitivo di concessione, che autorizzerà il soggetto
convenzionato a procedere con la richiesta dei fondi da erogare al
beneficiario, relativi alla quota a saldo del complesso delle
agevolazioni spettanti.
In caso di estinzione anticipata del finanziamento bancario da parte
del soggetto beneficiario, il finanziatore dovrà procedere
alle necessarie comunicazioni al Ministero e al soggetto convenzionato,
per  le adozioni dei provvedimenti di competenza.

I ruoli delle parti


 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento
Media)

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