Per le partite Iva inattive, la chiusura è immediata pagando la sanzione minima

Entro il 4 ottobre è possibile chiudere una partita Iva non più utilizzata pagando 129 euro e dando comunicazione alle all’Agenzia delle Entrate tramite modello F24. Chi non sfrutta l’opportunità, potrebbe dover pagare una tassa fino a 2.065 euro.

E’
di 129 euro la sanzione minima che si deve pagare entro il 4 ottobre per
chiudere una partita Iva non più utilizzata. Ne dà notizia l’Agenzia delle Entrate,
la quale precisa che per eseguire la procedura è necessario usare il modello “F24
Elementi identificativi”, compilato in ogni sua parte, senza dover poi
presentare alle Entrate la copia del pagamento. I dati dei versamenti
effettuati con l’F24 dedicato, infatti, “entrano” direttamente nel sistema
informativo dell’Anagrafe tributaria.

Questo
è in sostanza il contenuto della risoluzione 93/E, il cui obiettivo è ridurre il
più possibile gli adempimenti dei titolari di una partita Iva inattiva,
evitando loro di presentare ulteriore documentazione agli Uffici. Sempre in un’ottica
di semplificazione, non è necessario presentare la dichiarazione di cessazione
attività, con il mod. AA7 (previsto per i soggetti diversi dalle persone
fisiche) o il mod. AA9 (previsto per le imprese individuali e lavoratori
autonomi), perché il versamento effettuato correttamente sostituisce la
presentazione della dichiarazione.

Nella predetta risoluzione, l’Agenzia precisa che
sono agevolati dalla misura introdotta dal
98/2011 i contribuenti che, pur avendo cessato l’attività, non hanno adempiuto
all’obbligo di comunicarlo all’Agenzia stessa nel termine dei 30 giorni. Questi
contribuenti possono sanare la violazione versando spontaneamente, entro
novanta giorni calcolati a partire dal 6 luglio, cioè entro il 4 ottobre 2011
un importo pari a 129 euro usando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.

Ecco
in dettaglio, le indicazioni per la compilazione del modello:

– nella sezione “CONTRIBUENTE”
vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che
effettua il versamento;

– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”: – nel campo “tipo
indicare la lettera “R”;


nel campo “elementi identificativi” bisogna indicare la partita Iva da
cessare, nel campo “codice” il codice tributo 8110 e nel campo “anno
di riferimento
” l’anno di cessazione dell’attività.

Nei confronti degli
contribuenti che, benché obbligati, hanno omesso di presentare a suo tempo la
dichiarazione di cessazione attività e non colgono l’opportunità ora concessa dal
decreto legge 98/2011, l’Agenzia può procedere alla chiusura d’ufficio della
partita Iva, imponendo nel contempo il pagamento di una sanzione fino a un
massimo di 2.065 euro.

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