Per il garante la navigazione è diversa dalla mailbox

Primo commmento a caldo dell’avvocato Tiziano Solignani al provvedimento che vieta il controllo di Internet alle aziende

Questo provvedimento del Garante della privacy del 2 febbraio 2006 secondo
cui il datore di lavoro non può monitorare la navigazione del dipendente su
Internet va approfondito e valutato. Apparentemente si pone in
controtendenza
con quanto stabilito precedentemente dalla Magistratura
e dallo stesso Garante con riguardo alla posta elettronica, che a volte contiene
cose ancora più personali di quanto non possa contenere la cache di navigazione
sul web, e per la quale si è stabilito il diritto del datore di lavoro di
accedere alla mailbox del dipendente.




Secondo il Garante, infatti, la mailbox
aziendale

è e rimane uno strumento dell’azienda, come tutti gli altri messi a disposizione del dipendente, per cui può contenere anche comunicazioni dirette alla stessa azienda, mentre se il lavoratore la usa per scopi personali lo deve fare intanto in via “minimale” e comunque lo
fa a suo rischio e pericolo, accettando il fatto che altri la possano
leggere.



Nel caso, invece, della navigazione Internet il
Garante sembra avere stabilito l’esatto contrario, in realtà probabilmente si
tratta di un intervento che come spesso accade in questi casi è volto a trovare
il giusto punto di compromesso tra la libertà del lavoratore e
l’esigenza del datore di lavoro di controllare che le mansioni vengano svolte e
che gli strumenti dell’azienda non siano utilizzati per scopi non solo estranei
all’esercizio dell’impresa ma a volte addirittura illegittimi (si pensi al caso
di frequentazione di siti o newsgroup pedopornografici).

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