Per i giovani nuovi opportunità di investimento

Definite dal Dipartimento della Gioventù le modalità attuative del Fondo Mecenati e del Fondo per il credito ai giovani. Obiettivo ridurre la disoccupazione favorendo il completamento della formazione professionale e promuovendo le capacità imprenditoriali.

Il Dipartimento della Gioventù, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha emanato nel mese di novembre
2010 due importanti provvedimenti destinati a favorire, da un lato, gli
investimenti delle imprese giovanili e lo sviluppo del
talenti in svariati campi
e, dall’altro,
l’accesso al credito per la copertura relativa
ai costi di partecipazioni a master e corsi
.
I decreti (del 12 e 19 novembre 2010) hanno trovato recente
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’1 febbraio 2011,
n. 25, disciplinando in dettaglio le modalità operative di
intervento dei rispettivi strumenti.
La finalità principale del primo intervento è da
ricercare nel fatto che si vuole in qualche modo contribuire al
superamento di uno dei maggiori problemi che interessa
l’Unione europea nel complesso e, in particolare,
l’Italia: la disoccupazione giovanile.
Inoltre, l’attuale crisi finanziaria impone sempre
più la necessità di urgenti iniziative specifiche
in favore dei giovani, finalizzate a consentire loro di partecipare
attivamente ed equamente alla vita economica, sociale, democratica e
culturale, incentivando le potenzialità dei giovani in
termini di competenze, talento e motivazione, incoraggiando il lavoro
autonomo e l’imprenditorialità.
Si riallaccia, in senso ampio, a tali ultime finalità anche
l’obiettivo perseguito con il secondo provvedimento. Favorire
l’accesso al credito dei giovani universitari e neolaureati,
per consentire agli stessi di completare la propria formazione
attraverso la frequenza di master e corsi di specializzazione, non
potrà che contribuire al loro inserimento nel mondo del
lavoro, imprenditoriale e professionale.

Il funzionamento del Fondo Mecenati
Il decreto 12 novembre 2010 ha provveduto
ad istituire il c.d. Fondo Mecenati con
una dotazione iniziale complessiva di 40 milioni di euro.
L’attivazione dello strumento in questione trova la sua base
giuridica nell’art. 1, commi 72 e 73 della legge n. 247 del
24 dicembre 2007 e nella necessità di predeterminare la
destinazione e le modalità di utilizzazione delle risorse
finanziarie di cui al comma 73 (150 milioni stanziati a favore del
Fondo di sostegno all’occupazione).
In particolare, la quota di risorse destinate al Fondo Mecenati
è rivolta al finanziamento di progetti
finalizzati a promuovere le capacità imprenditoriali dei
giovani di età inferiore a 35 anni
e a
sostenere lo sviluppo del talento e della creatività degli
stessi.
Si evidenzia che il sostegno ai giovani non avviene in maniera diretta,
ma per il tramite di persone giuridiche private,
singole o associate, che presenteranno le domande di accesso al Fondo
per il finanziamento di progetti che perseguono le finalità
imposte dalla normativa.
Tali soggetti giuridici devono operare sull’intero territorio
nazionale ed avere sede legale e/o operativa in Italia,
nonché essere in possesso, alla data di presentazione della
domanda, di specifici requisiti (v. box sotto).

Requisiti dei
soggetti proponenti

a) Non versare in alcune
delle ipotesi di impossibilità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
b) non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, concordato
preventivo, o non avere in corso procedimento per la dichiarazione di
tali situazioni;
c) aver realizzato negli ultimi due esercizi approvati un fatturato
globale di almeno 8 milioni di euro;
d) essere regolarmente costituiti da almeno 5 anni.

Il progetto candidato al Fondo Mecenati dovrà
essere attuato nei territori di almeno tre Regioni e avere come
finalità ultima:
a) la promozione dello spirito e della capacità
imprenditoriale tra i giovani, favorendo e supportando la nascita o
l’avvio di nuove imprese, oppure
sviluppando e sostenendo imprese già costituite,
con particolare riguardo ai settori dell’eco-innovazione e
dell’innovazione tecnologica, del recupero delle arti e dei
mestieri tradizionali, della responsabilità sociale
d’impresa, della promozione
dell’identità italiana ed europea;
b) il sostegno allo sviluppo del talento,
dell’immaginazione, della creatività
e delle capacità d’innovazione
dei giovani nel campo della cultura, della
musica, del cinema,
del teatro, dell’arte,
della moda e del design dei
giovani, anche attraverso la concessione di premi, borse di studio o
esperienze formative;
c) la promozione lo sviluppo dell’innovazione
tecnologica
, anche al fine di valorizzare i risultati
della ricerca scientifica, favorendo l’acquisizione e/o
l’utilizzo di brevetti e/o il trasferimento
tecnologico
promossi da giovani.
I progetti che hanno ad oggetto la promozione delle capacità
imprenditoriali, attraverso l’avvio o lo sviluppo di
realtà imprenditoriali, devono fare esclusivo riferimento
alle imprese qualificabili come “giovanili”.
Ciò significa che dovranno essere rispettati i parametri
indicati dalla norma per ciascuna circostanza possibile (ditta
individuale, società di persona, società di
capitale e società cooperativa) (v. tavola sotto).

Le imprese
giovani da avviare e sviluppare

Ditta
individuale

Il titolare deve essere un
giovane di età inferiore ai 35 anni.

Società
di persona

I giovani di età
inferiore ai 35 anni devono rappresentare la maggioranza numerica dei
componenti la compagine sociale e devono detenere la maggioranza delle
quote.

Società
di capitali

I giovani di età
inferiore ai 35 anni devono detenere almeno i due terzi delle quote del
capitale sociale, devono essere almeno i due terzi dei soci e devono
costituire almeno i due terzi del totale dei componenti
dell’organo di amministrazione.

Società
cooperativa

I giovani di età
inferiore ai 35 anni devono costituire la maggioranza numerica dei soci
e devono rappresentare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione.

Le domande di accesso al Fondo potranno essere presentate a
seguito dell’emanazione, da parte dello stesso Dipartimento
della Gioventù, di un apposito avviso pubblico,
nell’ambito del quale saranno definiti, con maggiore
dettaglio, i requisiti soggettivi ed oggettivi dei proponenti, le
modalità e i termini di presentazione delle istanze, le
modalità di erogazione dei finanziamenti e le eventuali
priorità di intervento.
La percentuale di cofinanziamento a carico del Fondo
è pari al 40%
del costo complessivo del
progetto ammissibile. In ogni caso, il contributo non potrà
superare l’importo di 3 milioni di euro per ciascun progetto.
Le istanze saranno esaminate, con l’ausilio di una apposita
commissione, dal Dipartimento della Gioventù seguendo
l’ordine cronologico di ricezione delle stesse.
Sarà verificato, in via preliminare, il possesso da parte
dei richiedenti dei requisiti soggettivi richiesti dal bando. Solo per
i progetti che hanno avuto esito positivo si procederà alla
verifica della conformità alle finalità indicate
nel decreto istitutivo. I progetti saranno ammessi a finanziamento in
base all’ordine cronologico e fino ad esaurimento delle
risorse stanziate.
Il beneficiario provvederà a stipulare una apposita
convenzione con il Dipartimento, in maniera tale da regolamentare i
rapporti tra le parti, anche con riferimento alle modalità e
ai termini di erogazione del cofinanziamento, al monitoraggio sullo
stato di avanzamento del progetto ed alle modalità di
rendicontazione delle spese.
Inoltre, la gestione amministrativa, tecnica, finanziaria e contabile
del Fondo verrà affidata a un soggetto esterno, privato o
pubblico, individuato tra gli Enti Pubblici aventi specifica competenza
nella materia, oppure a società il cui capitale è
interamente detenuto da Amministrazioni dello Stato.

Il Fondo per il credito ai giovani
Il secondo provvedimento licenziato dal Dipartimento della
Gioventù, datato 19 novembre 2010,
detta la nuova disciplina del “Fondo per il
credito ai giovani”
, istituito
dall’art. 15, comma 6 del Dl 81/2007 e diretto alla
concessione di garanzie a favore di giovani
(di età compresa tra i 18 e i 40 anni)
che hanno presentato domanda di ottenimento di prestiti per la partecipazioni
a corsi e master post lauream
.
Il decreto in commento abroga il precedente atto interministeriale del
6 dicembre 2007, che regolamentava, fino all’entrata in
vigore del nuovo, le modalità di intervento dello strumento.
Tuttavia, sono fatte salve le garanzie già ammesse entro la
data di pubblicazione in Gazzetta del nuovo provvedimento.
Alla data della domanda, i soggetti richiedenti devono essere iscritti
a:

  • un corso di laurea triennale,
    ovvero specialistica a ciclo unico, in regola con il pagamento delle
    tasse universitarie e in possesso del diploma di scuola
    superiore con un
    voto pari almeno a 75/100;
  • un corso di laurea magistrale,
    in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso
    del diploma di laurea triennale con una votazione pari almeno a 100/110
    ;
  • un Master universitario
    di primo o di secondo livello
    , in regola con il
    pagamento delle tasse universitarie e in possesso del
    diploma di laurea, rispettivamente triennale o specialistica, con una
    votazione pari almeno a 100/110
    ;
  • un corso di specializzazione successivo al
    conseguimento della laurea magistrale
    a ciclo unico di medicina
    e chirurgia con voto pari
    almeno a 100/110
    e in regola con il pagamento delle
    tasse universitarie;
  • un dottorato di ricerca all’estero
    che, ai fini del riconoscimento in Italia, deve avere una durata legale
    triennale;
  • un corso di lingue di durata non inferiore a
    sei mesi
    , riconosciuto da un Ente Certificatore,
    qualificato come tale in un provvedimento, Protocollo
    d’intesa, o atto amministrativo, emanato o di cui sia parte
    una PA a titolo di esempio, la normativa cita il Protocollo
    d’Intesa tra il Miur e gli Enti Certificatori del 20 gennaio
    2000 (modificato con protocollo d’intesa del 16 gennaio 2002).

L’accesso alla garanzia del fondo è
riservato ai finanziamenti concessi da banche o intermediari
finanziari, in convenzione con il Dipartimento, a fronte dei corsi e
master elencati e sono cumulabili tra loro fino ad un ammontare
massimo di 25.000 euro
. I finanziamenti sono erogati in rate
annuali
di importo non inferiore a
3.000 euro e non superiore
a 5.000 euro
.
In particolare, la garanzia del Fondo, che è a prima
richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile,
coprirà il 70%
dell’esposizione sottostante il prestito concesso.
Le rate del finanziamento successive alla prima sono erogate previa
presentazione al finanziatore dell’attestazione
dell’iscrizione alle annualità successive dei
corsi frequentati e del superamento di almeno la metà degli
esami previsti dal piano di studi relativi agli anni precedenti.
L’ammortamento del prestito avverrà sulla base
delle indicazioni contenute nell’apposita convenzione.
È prevista la possibilità per i beneficiari di
estinguere, in tutto o in parte, il finanziamento senza alcuna
penalità.
L’accesso alla garanzia avviene esclusivamente per via
telematica e in base all’ordine cronologico di presentazione
dell’istanza. Il soggetto interessato dovrà
presentare allo sportello di uno dei soggetti convenzionati la
richiesta di finanziamento. Sarà lo stesso finanziatore a
provvedere ad effettuare le necessarie comunicazioni al soggetto
gestore del Fondo che, dopo aver verificato la capienza delle risorse a
disposizione, provvederà a dare comunicazione
dell’ammissione alla garanzia entro al massimo quindici
giorni.

Sintesi dell’intervento

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti
e credito
, Novecento Media)

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