Pagano l’imposta di bollo le forniture digitali alla Pa

I chiarimenti delle Entrate in merito al corretto trattamento tributario applicabile, ai fini dell’imposta di bollo, ai documenti di offerta e accettazione per l’approvvigionamento di beni e servizi da parte della Pa. A pagare il Bollo è l’operatore che si è aggiudicata la fornitura.

Pagano
l’imposta di bollo i documenti di offerta e accettazione, redatti in formato
elettronico,
scambiati tra enti e fornitori all’interno del Mercato elettronico
della pubblica amministrazione (Mepa) per l’approvvigionamento di beni e
servizi
.

Lo ha chiarrito l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 96/E del 16
dicembre, rispondendo all’interpello una società che ritiene lo scambio
telematico tra le due parti non equiparabile alla conclusione di un vero e
proprio contratto, perché sul documento conclusivo compare soltanto la firma
digitale di chi lo ha emesso, mentre manca la firma della controparte.

Questa circostanza, secondo l’interpellante, farebbe ricadere l’atto non tra
quelli indicati nell’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr
642/1972, che stabilisce l’applicazione dell’imposta di bollo per le “Scritture
private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali
si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti
giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a
far prova tra le parti che li hanno sottoscritti
”, ma tra quelli del
successivo articolo 24 della tariffa, parte seconda, per i quali il tributo è
previsto solo in caso d’uso, ossia gli “Atti e documenti di cui all’articolo
2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché
contenenti clausole di cui all’ articolo 1341 del codice civile
”.

Di parere diverso l’Agenzia delle Entrate, che non ritiene inseribili nel
secondo gruppo (atti sotto forma di corrispondenza, dispacci telegrafici,
eccetera) le offerte delle ditte e le accettazioni delle Amministrazioni.
Si tratta, infatti, di transazioni che seguono una particolare procedura
informatica utilizzando la piattaforma Mepa, alla quale possono accedere
soltanto le Pa e le ditte abilitate. Quest’ultime, a seguito di specifiche
richieste degli enti, presentano, attraverso il sistema, i loro prodotti o
servizi, sotto forma di cataloghi.
A questo punto l’Amministrazione che ha lanciato l’offerta fa la sua scelta e
conclude il contratto con il “documento di stipula” e tale atto, anche se
firmato soltanto dall’acquirente in forma digitale, chiarisce la risoluzione,
“è sufficiente ad instaurare il rapporto contrattuale”.
La ditta che vende, pubblicando l’offerta, ha già, infatti, esplicitato
chiaramente la sua volontà.

A confermare ciò, l’articolo 328 del Dpr 207/2010, che disciplina questo tipo
di operazioni in conformità alla normativa europea, prevede che “Il
contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello
scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal
fornitore e dalla stazione appaltante
”.
Quindi, l’accordo avvenuto su piattaforma Mepa equivale a una scrittura privata
che “merita” l’imposta di bollo
, ai sensi dell’articolo 2, della tariffa, parte
prima, allegata al Dpr 642/1972.
Del resto, il documento di accettazione dell’offerta inviato in fac-simile alla
controparte, contiene tutti gli elementi tipici del contratto: dati
identificativi, luogo di consegna, informazioni per la fatturazione, eccetera.

A pagare il Bollo è l’operatore che si è aggiudicata la fornitura ed è lui il
responsabile del “rispetto delle norme” relative al tributo, come previsto
dall’articolo 53 delle “Regole del sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione”, pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it.

Niente imposta, invece, chiarisce la risoluzione, per le proposte che non hanno
esito perché non sono seguite dal documento di accettazione
e, quindi, non
producono effetti giuridici.

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